Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-17, n. 202407606

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-17, n. 202407606
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407606
Data del deposito : 17 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2024

N. 07606/2024REG.PROV.COLL.

N. 08685/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8685 del 2023, proposto da
S T, in proprio e quale Presidente dell’Ordine Giornalisti del Piemonte, S G in proprio e quale Presidente dell’Associazione Stampa Subalpina, rappresentati e difesi dall'avvocato P F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Consiglio Regionale del Piemonte, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti, Federazione Nazionale Stampa Italiana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Del Vecchio e Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 751/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte S T, in proprio e quale Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, e S G, in proprio e quale Presidente dell’Associazione Stampa Subalpina, impugnavano il bando approvato con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte il 12 maggio 2023, per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale e a tempo indeterminato, relativo al profilo professionale di ‘ esperto ufficio stampa e relazioni esterne’ presso il Consiglio Regionale del Piemonte.



2. I ricorrenti contestavano la clausola sui requisiti generali di ammissione nella parte in cui non menzionava, come requisito necessario, l’iscrizione dell’Albo dei giornalisti, assumendo la violazione dell’art. 9, comma 2, legge 150/2000, a tenore del quale gli uffici stampa avrebbero dovuto essere costituiti da personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti.



3. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 751 del 2023, respingeva il ricorso, assumendo che “ l’omessa menzione, nella clausola gravata, dell’iscrizione all’albo dei giornalisti tra i requisiti generali di ammissione, non preclude l’accesso alla procedura ai concorrenti in possesso di quel titolo, ma, semplicemente, estende la platea dei candidati ammissibili, includendovi anche soggetti con differenti qualifiche professionali e lavorative;
sicchè essa non dispiega un effetto escludente in danno dei concorrenti, bensì uno speculare effetto ampliativo (in tesi, illegittimo) della sfera di altri soggetti”.

Il Collegio di primo grado considerava privi di una posizione qualificata e differenziata i ricorrenti S T e S G, in quanto ‘ in difetto di una causa che precluda ai ricorrenti l’accesso al concorso, il gravato provvedimento risulta allo stato attuale non lesivo, ben potendo anche gli iscritti all’Albo dei giornalisti partecipare alla selezione e risultarvi vincitori’.

Il Giudice di prima istanza riteneva, altresì, privo di legittimazione ad agire, nonché di interesse al ricorso, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e dell’Associazione Stampa Subalpina, atteso che ‘ le associazioni ricorrenti non hanno dimostrato la concordanza dell’iniziativa giurisdizionale intrapresa con il perimetro delle proprie finalità statutarie (tenuto conto del potenziale coinvolgimento delle posizioni di tutti gli iscritti all’albo dei giornalisti e non solo di quelli piemontesi) né hanno allegato la lesione diretta di quegli scopi, genericamente prospettata in re ipsa nell’asserita violazione dell’art. 9 L. 150/2000’.

Ad avviso del T.A.R., la richiesta di caducazione del bando, se concessa, non avrebbe procurato alcuna utilità diretta alle associazioni ricorrenti, anzi avrebbe privato i singoli giornalisti associati, intenzionati a partecipare, della chance di concorrere per l’assegnazione dell’impiego.



4. S T, in proprio e quale Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, e S G, in proprio e quale Presidente dell’Associazione Stampa Subalpina, hanno appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ 1/a. Violazione dell’art. 9 L. 7 giugno 2000, n. 150 e dei relativi principi giurisprudenziali;1/b. Quanto ai giornalisti uti singuli;
nel merito: Violazione dell’art. 9 L. 7 giugno 2000, n. 150;
Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. – Inadeguatezza funzionale dei requisiti di partecipazione al concorso”.



5. La Regione Piemonte si è costituita in resistenza, concludendo per l’inammissibilità e il rigetto dell’appello. Con memoria depositata in occasione dell’udienza del 16 maggio 2024, fissata per la trattazione del merito dell’appello, la Regione Piemonte ha chiesto la pronuncia di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite, atteso che, con ordinanza n. 4751 del 2023, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, pertanto, successivamente, con determinazione dirigenziale Rep. n. A0301C/44/2024 del 14.02.2024, il Consiglio regionale della Regione Piemonte ha proceduto all’annullamento in autotutela del bando di concorso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. A0301C/19/23 del 12/05/2023.



6. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana – FNSI si sono costituiti con atto di intervento in appello in adesione al gravame proposto da Tallia Stefano, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e da Garbarino Silvia, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’Associazione Stampa Subalpina.

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