Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2021-12-10, n. 202101875
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Numero 01875/2021 e data 10/12/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2021
NUMERO AFFARE 01505/2021
OGGETTO:
Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Schema di regolamento recante “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.”,
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione del 30 novembre 2021, prot. n. 26088, con la quale il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno ha trasmesso lo schema di regolamento recante “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;
Premesso:
1. Con nota del 30 novembre 2021, prot. n. 26088, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di regolamento recante “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, corredato: dalla relazione al Sottosegretario di Stato (relazione illustrativa), da questi vistata;dalla dichiarazione del Ministro dell'interno di esenzione dall'Analisi d'impatto della regolamentazione (A.I.R.);dall'Analisi tecnico-normativa (A.T.N.);dall'informativa sindacale.
2. Lo schema di regolamento trova fondamento, quale disposizione di rango primario, nell’articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il più recente decreto legislativo n. 127/2018 ha profondamente modificato l'assetto strutturale e l'organizzazione funzionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelli previgenti e nel nuovo impianto legislativo risultano rinominati e riarticolati i ruoli, ridefinite le qualifiche, riconsiderati i percorsi professionali e riviste le funzioni.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, in particolare, per gli specifici profili di interesse, è da considerare l'istituzione dei ruoli tecnico-professionali, in cui è inquadrato il personale che espleta peculiari attività che concorrono significativamente, negli specifici ambiti di competenza, ad integrare, sia ordinariamente sia in occasione di calamità pubbliche o di altri eventi di natura emergenziale, le funzioni prettamente operative. In tale ambito, si inserisce il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici - di nuova istituzione - che è scaturito dalla necessità di dotare il Corpo nazionale di nuovi profili professionali (biologo, chimico, fisico, geologo, agro-forestale e psicologo), in precedenza non presenti, destinati a svolgere compiti tecnico-scientifici di particolare rilevanza, al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle missioni istituzionali, in linea anche con lo sviluppo tecnologico che connota il soccorso pubblico e la prevenzione incendi.
L’articolo 171 (Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici) del d.lgs. n. 217/2005, come da ultimo modificato, ha istituito (comma 1) il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice direttore tecnico-scientifico;direttore tecnico-scientifico;direttore vicedirigente tecnico-scientifico.
La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo è determinata come segue: direttore vicedirigente tecnico-scientifico, direttore tecnico-scientifico e vice direttore tecnico-scientifico (comma 2).
La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici è fissata nella tabella A allegata al decreto legislativo ed è pari a 12 unità per l’insieme delle tre qualifiche del ruolo (comma 3).
L’articolo 172 disciplina poi le funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
Gli articoli da 174 a 177 regolano, rispettivamente, le funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, il corso di formazione e tirocinio per vicedirettore tecnico-scientifico, le dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio, la promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico, la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico.
Con specifico riferimento allo schema di regolamento in esame, va considerato l’articolo 173 del decreto legislativo n. 217/2005, dedicato all’accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
Ebbene, prevede l’articolo 173, al comma 1, che l'accesso alla qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico debba avvenire mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti politici;età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;laurea magistrale a indirizzo tecnico e scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo tecnico e scientifico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
Il comma 2 dell’articolo 173 rimette a un decreto del Ministro dell'interno l’individuazione delle classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al concorso in questione.
Come precisato dalla relazione illustrativa, a tal fine è stato prima adottato il decreto del Ministro dell'Interno del 16 dicembre 2019, pubblicato nel sito istituzionale del Corpo. Successivamente, in attuazione dell'articolo 172 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sulle funzioni del personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, è stata esercitata, con riferimento alla materia della fisica, la facoltà di individuare con decreto del Capo del Dipartimento altre discipline di interesse del Corpo nazionale. Conseguentemente - con il decreto del Ministro dell'interno del 22 settembre 2020 – è stato modificato l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, che ora individua anche le classi di laurea magistrale in fisica (LM-17) per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a integrazione delle classi di laurea magistrale a indirizzo tecnico-scientifico ivi previste nelle materie delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali e psicologiche.
Il comma 3 dell’articolo 173 riserva il 25 per cento dei posti messi a concorso al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
In base al comma 4, al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente (comma 5).
3. Lo schema di regolamento in esame trae origine normativa dal comma 6 dell’articolo 173, la cui formulazione è analoga a quelle contenute in altre disposizioni autorizzative in materia concorsuale, contenute nel decreto legislativo. Si prevede infatti che, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
La relazione illustrativa si sofferma anche su ulteriori profili di disciplina, in armonia con quanto previsto nei regolamenti disciplinanti gli altri ruoli direttivi del Corpo nazionale e con i più recenti indirizzi normativi e giurisprudenziali:
- in linea con le nuove disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stata introdotta l'identificazione informatica dei candidati tramite SPID;
- sono state individuate talune tipologie di titoli valutabili a parità di punteggio, comprendenti abilitazioni professionali e dottorato di ricerca - correlate alle lauree magistrali previste per la partecipazione al concorso - e ulteriori lauree magistrali, diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione. Ciò al fine di acquisire professionalità altamente qualificate, valorizzando, in funzione premiante, i percorsi formativi e abilitativi intrapresi dopo il conseguimento della laurea magistrale;
- è stata prevista, in seno alla commissione esaminatrice, la presenza di almeno due componenti esterni individuati tra i professori universitari, in analogia con quanto previsto nei regolamenti fino ad ora adottati e in adesione a uno specifico indirizzo in tal senso formulato dal Consiglio di Stato nei pareri relativi a regolamenti di analogo contenuto, che fa leva sulla necessità di evitare di imprimere alle commissioni di concorso un "carattere esclusivamente domestico".
Come riferito dalla relazione illustrativa e documentato, all'esito della predisposizione del provvedimento in esame, è stato attivato il confronto con le organizzazioni sindacali ed è stata effettuata l'informativa sindacale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008. Alle osservazioni formulate e ai chiarimenti richiesti da due organizzazioni sindacali è stato fornito diretto riscontro dal competente Ufficio;lo schema del provvedimento, con limitate modifiche, è stato poi ritrasmesso alle organizzazioni sindacali e sul testo così rielaborato non sono pervenute istanze.
Lo schema di regolamento è composto da otto articoli: articolo 1 (Modalità di accesso e bando di concorso), articolo 2 (Prova preselettiva), articolo 3 (Commissioni esaminatrici), articolo 4 (Prove di esame), articolo 5 (Titoli), articolo 6 (Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale), articolo 7 (Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi), articolo 8 (Norme di rinvio).
Considerato:
4. Lo schema di regolamento si colloca nella scia di numerosi altri schemi, relativi alle procedure concorsuali per l’accesso a ruoli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Sezione ha già reso i seguenti undici pareri definitivi su analoghi schemi di regolamento concernenti procedure concorsuali per i ruoli previsti dalla nuova normativa dei vigili del fuoco: nn. 524/2020, 528/2020, 532/2020, 531/2020, 783/2020, 784/2020, 1011/2021, 1281/2020, 1774/2020, 1775/2020, 994/2021.
Nel complesso, lo schema in esame ricalca la struttura dei precedenti schemi, con alcuni adattamenti che trovano corrispondenza con i rilievi svolti dalla Sezione nei precedenti pareri.
La Sezione non può che analizzare l’odierno schema di regolamento secondo i criteri cui già si è ispirata nelle precedenti occasioni.
5. Lo schema di regolamento è corredato, come si è detto: dalla relazione illustrativa;dall’Analisi tecnico-normativa;dall’esenzione dall’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), siglata dal Ministro, in cui, tra l’altro, si precisa che il regolamento in sé non comporta l'impiego di risorse pubbliche, che è invece connesso all'espletamento della singola procedura concorsuale, gestita con l'impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione del competente Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e attraverso l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio;il regolamento, infine, non è suscettibile di produrre alcun impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato.
E’, inoltre, allegata una comunicazione con cui viene dato conto che nessuna osservazione è pervenuta da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente e direttivo e del personale non dirigente e non direttivo del Corpo, cui lo schema di regolamento era stato ritrasmesso.
La Sezione rileva che la dichiarazione resa dal Ministro e l’assenza della relazione tecnica sono giustificate in ragione della natura procedurale e operativa, disegnata dalle disposizioni di rango primario, del regolamento che non è quindi suscettibile di determinare oneri finanziari.
6. La Sezione svolge le seguenti osservazioni con riguardo al testo dello schema di regolamento sottoposto a parere.
6.1. Premessa
Si suggerisce di posporre il quintultimo capoverso, che fa riferimento al decreto del Ministro del 22 settembre 2020, rispetto al quartultimo capoverso, concernente il decreto del Capo del Dipartimento del 10 settembre del 2020, che ne costituisce l’antecedente logico e cronologico.
6.2. Articolo 1 (Modalità di accesso e bando di concorso)
Il comma 3 prevede che il bando di concorso debba indicare il numero di posti attribuito a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico che si intende attivare, tra quelli individuati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto. Si osserva che la disciplina regolamentare, a fronte di un numero complessivo dei direttivi tecnico-scientifici, previsto dall’organico nella tabella A allegata al decreto legislativo e pari a dodici, rinvia ai singoli bandi la ripartizione tra i diversi ambiti professionali tecnico-scientifici cui si intendono attribuire i posti. In base all’articolo 172 del decreto legislativo n. 217/2005 e dei successivi decreti del Ministro dell’interno del 16 dicembre 2019 e del 22 settembre 2020 afferiscono all'ambito tecnico-scientifico settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e alla materia della fisica. Conseguentemente risultano attualmente richieste per l’accesso ai ruoli in questione le seguenti lauree magistrali: biologia (LM-6);ingegneria chimica (LM-22);psicologia (LM-51);scienze chimiche (LM-54);scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71);scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);scienze e tecnologie geologiche (LM-74);scienze geofisiche (LM-79);fisica (LM-17). Si tratta di una soluzione che, come accenna la relazione illustrativa, privilegia la flessibilità funzionale in relazione alle esigenze che via via si potranno presentare.
L’allegato 1 allo schema in esame fa riferimento a ciascuno degli ambiti, indicando per una o più delle lauree magistrali raggruppate per settori omogenei le materie delle prove scritte e della prova orale.
E’ peraltro evidente che lo schema di regolamento consentirebbe in tal modo che, a fronte del chiaro dettato dell’articolo 172 del decreto legislativo n. 217/2005 che individua una pluralità di settori applicativi dell’ambito tecnico scientifico e ne autorizza l’integrazione (come si è verificato per la fisica), l’amministrazione possa, con le scelte volta a volta adottate in occasione dei singoli bandi, decidere di privarsi di alcune professionalità per lasciare maggiore spazio ad altre. Tuttavia, la disposizione di rango primario non pare lasciare margini di apprezzamento così esteso all’amministrazione. Il contemperamento tra le due esigenze (flessibilità operativa e scelta a monte del legislatore) può essere perseguita attraverso una soluzione che garantisca per ciascuno dei settori omogenei, così come aggregati in sei gruppi di classi di laurea magistrale nell’allegato 1, l’accesso e la presenza in organico di almeno un proprio esponente, selezionato all’esito della procedura di cui al regolamento in esame. Spetterebbe poi ai singoli bandi modulare, nei limiti consentiti dal totale di dodici unità, in misura maggiore o minore, la presenza di una professionalità anziché di un’altra. Non pare invece possibile (e tanto meno auspicabile nell’ottica della flessibilità operativa) addivenire alla determinazione di quote fisse tra i diversi gruppi alla stregua di un vero e proprio sottorganico ripartito nell’ambito delle dodici unità complessive previste dalla disposizione di rango primario. Rimane evidentemente inteso che in ogni caso i bandi via via disposti debbono assicurare il rispetto del limite complessivo delle dodici unità.
Il comma 5 prevede poi che l'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quest’ultima disposizione prescrive che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica debba avvenire tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con decreto. Andrebbe chiarito nella disposizione dello schema in esame a quale tipo di servizi ci si intenda riferire e di esplicitare, nel caso, se si intendano prescrivere forme di identificazione informatica dei candidati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.
6.3. Articolo 2 (Prova preselettiva)
In base al comma 2, la prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie indicate, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, nell'allegato 1. E’ da annotare che l’allegato 1 in realtà indica le classi di laurea magistrale, raggruppate per gruppi omogenei, e l’oggetto per ciascun gruppo delle prove scritte e della prova orale. Andrebbe quindi chiarito se l’oggetto delle prove preselettive coincida con quello delle prove scritte o riguardi genericamente ciascun gruppo omogeneo di classi di laurea magistrale.
Il comma 3 prevede poi che, per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A sua volta, il comma 2-bis prevede che le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale e che i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.
Si osserva che l’art. 114, comma 7, del d.lgs. n. 217/2005 riserva al regolamento la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare. Ne consegue che il rinvio al citato comma 2-bis - il cui contenuto è a maglie assai larghe, consentendo alle aziende specializzate di predisporre le forme di preselezione e facoltizzando le singole amministrazioni a predisporre le prove sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione – non può che essere inteso quale facoltà per l’amministrazione di avvalersi del supporto tecnico delle aziende specializzate. Esso tuttavia non dovrebbe autorizzare deroghe all’opzione regolamentare per i quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie indicate al comma 2 dell’articolo 2 dello schema.
Al comma 5 è consentita l’ammissione, entro il numero massimo pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, solo ai candidati che abbiano riportato nella prova preselettiva una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). E’ da intendersi che, a fronte di un numero di quesiti a risposta multipla superiore a dieci, il voto conseguito non sarà necessariamente espresso in decimi ma andrà poi ragguagliato al rapporto frazionario di 6/10 per verificare se sia stato raggiunto. Si suggerisce pertanto di aggiungere, dopo le parole “(sei decimi)” le seguenti “o frazione equivalente”.
E’ poi da rilevare che la relazione illustrativa indugia sul rischio di vanificare la logica sottesa all'espletamento della prova preselettiva, nelle ipotesi in cui risultasse ammesso alle prove concorsuali un numero di candidati assai prossimo al numero delle domande e annota che “l'Amministrazione - come, tra l'altro, già suggerito dal Consiglio di Stato in pareri vertenti su regolamenti di analogo contenuto - provvederà, di volta in volta, in fase applicativa, a individuare la soluzione più idonea a trovare il giusto bilanciamento per avere un numero di candidati tale da assicurare la migliore selezione. Al riguardo, giova osservare che, nel caso specifico, i profili professionali da selezionare risultano connotati da peculiarità tali da far suppone che la platea dei partecipanti possa essere numericamente piuttosto ridotta”. Quest’ultima considerazione, in particolare, dovrebbe quindi indurre l’amministrazione a optare per la prova selettiva solo nei casi in cui il numero delle domande presentate per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico previsto dal bando superi in modo significativo la soglia di dieci volte il numero dei posti messi a concorso per il medesimo ambito.
Al comma 6 si valuti l’opportunità di inserire, dopo le parole “secondo l’ordine della votazione” le seguenti “conseguita da ciascuno”.
6.4. Articolo 3 (Commissioni esaminatrici)
Al comma 1, secondo periodo, si valuti l’opportunità di precisare che anche i membri supplenti debbano soddisfare i medesimi requisiti dei titolari.
Sempre al comma 1, ultimo periodo, è previsto che, ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce che il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. Si valuti se il citato comma 4 sia idoneo a produrre effetti con riguardo a concorsi relative a figure professionali di nuovo conio, quale quelle oggetto dello schema in esame, a loro volta articolate in tre qualifiche.
6.5. Articolo 4 (Prove di esame)
In base al comma 2, le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e vertono sulle materie indicate, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, nell'allegato 1.
A sua volta l’allegato 1 distingue le materie delle varie prove in base a classi omogenee di laurea magistrale, individuando due materie per ciascuna prova scritta e una materia per la prova orale
Se ne desume che la prova scritta - pur vertendo su due distinte materie, entrambe oggetto della prova medesima (e non a scelta del candidato) - presenta un tratto unitario ed è pertanto alla prova nel suo insieme che va riferita la votazione. Valuti l’amministrazione, con riguardo a ciascun ambito tecnico-scientifico, se le diverse materie previste per ciascuna prova scritta siano sufficientemente omogenee da consentire una valutazione unitaria o se sia preferibile prevedere, in alternativa, un numero inferiore di materie o distinte prove scritte per ciascuna materia. E’ evidente che, in base all’attuale stesura dell’allegato 1, ogni prova scritta dovrebbe interessare entrambe le materie indicate e che, al contrario, non è rimessa all’amministrazione la scelta tra l’una o l’altra.
Il comma 4 individua le materie della prova orale: le materie oggetto delle prove scritte, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, indicate nell'allegato 1, e le ulteriori materie elencate nel medesimo comma 4. Tuttavia, l’allegato 1, per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico indica un’ulteriore materia per la prova orale. Si raccomanda quindi di coordinare il contenuto del comma 4 con quanto esposto nell’allegato 1.
6.6. Articolo 5 (Titoli)
Al comma 1 è prevista la valutazione, da parte della commissione esaminatrice di ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, a parità di punteggio, dei seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 7, del seguente ordine di preferenza: a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 3;b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 2;c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1.
Andrebbe chiarito quale sia il rapporto tra ordine di preferenza e punteggio assegnato. L’ordine di preferenza renderebbe superflua l’attribuzione del punteggio, tanto più se i diversi titoli non sono cumulabili.
Si raccomanda poi di chiarire che i generici riferimenti alle lauree magistrali di cui all’articolo 173, comma 1, del decreto legislativo comprendono tutte le lauree magistrali indicate dai successivi decreti ministeriali attuativi, sì da ricomprendere anche la laurea magistrale LM-17 (Fisica).
Al comma 2 non è evidente la ragione per cui – diversamente da quanto previsto da analoghi regolamenti – i diversi titoli non siano tra loro cumulabili.
Inoltre, la previsione che tali titoli non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame potrebbe essere soppressa in quanto ripetitiva di quanto previsto dal secondo periodo, in base a cui il punteggio attribuito ai titoli è finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito (rectius, che abbiano conseguito la stessa votazione finale) non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame.
6.7. Articolo 6 (Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale)
L’articolo ribadisce che, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 9, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
Si osserva che tale disposizione non rientra nell’ambito proprio del regolamento in esame, il cui oggetto è indicato, come si è visto, dall’articolo 173, comma 6, del d.lgs. n. 217/2005. Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, è stato invece adottato in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 173, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Anche ad ammettere il carattere meramente ricognitivo dell’articolo 6, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 6 dello schema in esame non è coincidente con quella contenuta nell’articolo 115, in cui è specificato che l’idoneità fisica, psichica e attitudinale è relativa “al servizio”.
6.8. Articolo 7 (Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi)
Al comma 1, secondo periodo, è stabilito che non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. Andrebbe chiarito quali siano i titoli di precedenza, in quanto sia il criterio di cui all'articolo 173, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sia i titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – cui fa riferimento il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 dello schema in esame – fanno riferimento esclusivamente a preferenze.
Al comma 2 andrebbe specificato se il voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale sia costituito dalla somma dei due voti o dalla media dei medesimi.
Il comma 3 riguarda l’approvazione della graduatoria finale di ciascun concorso da part del Capo del Dipartimento. Spetta quindi all’Amministrazione e non alla commissione esaminatrice redigere la graduatoria finale, formata dalla commissione. Rimane inteso che l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di rinnovare le valutazioni operate dalla commissione esaminatrice.
Merita rammentare che, in base all’articolo 173, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. n. 217/2005, i posti riservati rimasti scoperti per mancanza di vincitori sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria ai partecipanti al concorso risultati idonei. Valuti l’amministrazione l’opportunità di precisare il termine temporale nel quale la graduatoria degli idonei nel concorso pubblico può rimanere aperta per potere beneficiare della clausola di cui all’articolo 173, comma 3, ultimo periodo.
La formulazione del comma 2 (“Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso, distinta per ambito tecnico-scientifico”) indurrebbe a concludere che il regolamento imponga un unico concorso e un’unica graduatoria e non consenta distinti concorsi in base ai diversi ambiti tecnico-scientifici interessati. Si segnala che ciò peraltro richiederebbe un profondo adeguamento del contenuto dello schema in esame (a partire dalla composizione della Commissione di esame), in grado di tenere conto della rilevante eterogeneità dei diversi ambiti.
6.9. Articolo 8 (Norme di rinvio)
Nessuna osservazione
6.10. Allegato 1
Si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento alla individuazione delle materie oggetto delle prove.