Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-03-15, n. 201001494
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N. 01494/2010 REG.DEC.
N. 10563/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso per regolamento di competenza numero di registro generale 10563 del 2009, proposto da:
Total Italia S.p.A. e &P, rappresentato e difeso dagli avv. E P, V P, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Bulfaro Spa in P. e Q. Mandante Ati;Ati - Ferrara Snc di O e G F, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso F C in Roma, via Silla,91;
nei confronti di
Total Italia Spa, Aleandri Spa, Tribunale del Riesame di Potenza;
per il regolamento di competenza
in relazione al ricorso proposto innanzi al T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI PREPARAZIONE SITO PETROLIFERO INERENTE AL PROGETTO TEMPA ROSSA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ati - Ferrara Snc di O e G F;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Picozza e Caricato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso di primo grado, proposto innanzi al T.a.r. Basilicata, è diretto ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della determina adottata dal Commissario Giudiziale della Total Italia s.p.a. con cui si disponeva l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di preparazione del sito inerente al Progetto Tempa Rossa e del conseguente contratto per inadempimento dell’appaltatore.
Nel suindicato ricorso, la resistente Total Italia s.p.a. ha notificato istanza di regolamento di competenza indicando quale giudice competente il T.a.r. Lazio, sede di Roma.
Il T.a.r. Basilicata, rilevata la non manifesta infondatezza e inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato.
2. Il ricorso per regolamento di competenza non merita accoglimento.
Oggetto del ricorso proposto innanzi al T.a.r. è l’annullamento d’ufficio del provvedimento di aggiudicazione della gara per l’affidamento di lavori: si tratta di un atto ancora rientrante nella procedura di evidenza pubblica, rispetto al quale trova, quindi, applicazione l’orientamento giurisprudenziale, già espresso da questo Consiglio e dal quale la Sezione non ritiene di discostarsi, secondo cui “le controversie aventi ad oggetto atti della procedura ad evidenza pubblica relativi a contratti che devono eseguirsi nel territorio di una Regione devono essere proposte innanzi al T.a.r. locale” (Cons. Stato, sez. IV, 12.2.2009, n. 763).
Si tratta, infatti, di un provvedimento che produce i suoi effetti diretti ed immediati limitatamente alla circoscrizione territoriale nell’ambito della quale devono eseguirsi i lavori oggetti dell’appalto. Non può essere accolta, al contrario, la tesi del ricorrente, secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe una efficacia non limitata alla circoscrizione del T.a.r. locale, perché i lavori in questione sarebbero strumentali all’esercizio della concessione mineraria avente portata nazionale rilasciata alla Total dal Ministero dell’Industria (oggi Ministero dello Sviluppo Economico).
Le caratteristiche della concessione mineraria cui i lavori sono strumentali non ha alcun effetto sulla competenza territoriale del T.a.r. in ordine ai ricorsi avverso gli atti della procedura di evidenza pubblica: ciò che rileva, sono, infatti, gli effetti immediati e diretti dell’atto impugnato, e non gli effetti mediati e indiretti, eventualmente derivanti dalla connessione con atti non fatti oggetto di specifico gravame.
In ogni caso, l’applicazione del criterio della sede dell’ente che ha emanato l’atto non radicherebbe (come deduce il ricorrente) la competenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, ma, in ipotesi, quella del T.a.r. Lombardia, sede di Milano.
La Total s.p.a. da cui promana l’atto impugnato ha, infatti, sede legale a Milano, non rilevando, in senso contrario, la sede del commissario giudiziale nominato dal Tribunale che ha adottato l’atto. Il commissario giudiziale è, infatti, un organo (sia pure straordinario) della Total e i suoi atti vengono comunque imputati all’Ente commissariato. Ai fini della competenza rileva quindi la sede dell’Ente, non quella del commissario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso per regolamento di competenza deve, in definitiva, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessi € 1.200.00 (milleduecento/00), oltre Iva, CPA e rimborso spese generali.