Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-27, n. 202105566
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 05566/2021REG.PROV.COLL.
N. 09320/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9320 del 2019, proposto da R C, D D M, G G, M E M, G M, S R, C S, rappresentati e difesi dagli avvocati S G, V D M, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Avv. Galleano in Roma, via Germanico, 172;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale del Miur - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Valle D'Aosta non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Carola Salvati, Maria Carmela Circelli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata n. 4487 del 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il Cons. V L. L’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.
FATTO e DIRITTO
1.˗ Le parti indicate in epigrafe, in possesso del diploma magistrale, hanno partecipato al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria presso, che richiede, tra l’altro, ai fini della partecipazione, il possesso del requisito costituito dal servizio di insegnamento specifico di almeno due annualità negli ultimi otto anni presso scuole pubbliche statali, previsto dall’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
2.˗ Le suddette parti – essendogli stata preclusa la partecipazione al concorso – hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
3.˗ Il Tribunale amministrativo, con sentenza 5 aprile 2019, n. 4487, ha rigettato il ricorso.
4.˗ I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello.
4.1.˗ Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo, senza indicarne le ragioni, che l’appello venga dichiarato infondato.
5.˗ La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2021.
6.˗ L’appello non è fondato.
7.˗ Con un primo motivo gli appellanti hanno rilevato l’erroneità della sentenza e l’illegittimità degli atti amministrativi in quanto la previsione del requisito legale di partecipazione sarebbe contrario a Costituzione, violando le regole del concorso pubblico (art. 97 Cost.) e il principio dell’affidamento.
I motivi non sono fondati.
L’art. 4, comma 1, quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 prevede che il concorso in esame « è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».
Il bando di concorso ha ripreso questa norma.
Questa Sezione, con sentenza 24 maggio 2021, n. 4016, ha già esaminato la questione di costituzionalità della norma, con argomentazioni che si condividono e che si riportano di seguito.
« In primo luogo, va notato come il concorso in questione è espressamente considerato di carattere straordinario, con una diretta conseguenza nel senso di non incidere comunque sulla possibilità per i ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, ossia ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell’art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018.
In secondo luogo, la clausola che prevede una specifica esperienza professionale, di due anni negli ultimi otto presso istituzioni scolastiche statali, appare compatibile con la vicenda ordinamentale su cui si inserisce.
Da un punto di vista più generale, essa considera il dato socialmente rilevante della situazione dei possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della formazione primaria e si propone quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per il titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere stesso di altro precariato, obbedendo all’intrinseca ratio delle modalità di reclutamento a carattere "eccezionale", rappresentato dall’esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari, concedendo la tutela dell’affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale dapprima favorevole alla tipologia di aspiranti docenti e successivamente superato dalla sentenza n. 11 del 2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Per altro verso, l’individuazione di un presupposto legato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento (…), è il frutto della contemporanea esigenza di raccordare un dato di merito collegato all’attività svolta con la necessità di delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria e il tema dell’eliminazione del precariato storico ».
Per quanto attiene all’asserita lesione del principio di affidamento, è sufficiente rilevare che tale principio opera quando la parte è stata destinataria di un atto, normativo o amministrativo, o anche di un comportamento dell’amministrazione che ha ingenerato un affidamento in ordine alla conformità a legge dell’utilità ricevuta. E anche in questo caso, escluse le norme penali incriminatrici, il legislatore può incidere anche in senso sfavorevole purché l’intervento abbia una propria causa giuridica.
In questo caso, le parti non si trovano in tale situazione, in quanto sono in possesso del titolo del diploma magistrale ma sono prive del requisito specifico ulteriore che il legislatore, nell’esercizio ragionevole della propria discrezionalità avuto riguardo alla specificità della situazione regolata, ha inteso richiedere.
8.˗ L’infondatezza del motivo sopra riportate, determina anche l’infondatezza del motivo con cui si lamenta l’esistenza di un sistema informativo che precludere, per chi non è in possesso del requisito richiesto, di potere presentare la relativa domanda di partecipazione.
9.˗ La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.