Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-14, n. 201700662
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Pubblicato il 14/02/2017
N. 00662/2017REG.PROV.COLL.
N. 08634/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8634 del 2016, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Monarca Giulia, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Trionfale n. 9086;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione I Ter, n. 4246/2016, resa tra le parti, concernente l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Roma per due anni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Monarca Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Pres. Franco Frattini e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Agnese Soldani e l’avvocato Mario Sanino, su delega dichiarata dell’avv. C C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero dell’Interno ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I Ter, n. 4246 dell’8 aprile 2016, con cui è stato annullato il provvedimento del Questore di Roma in data 25 marzo 2015, recante l’ordine di rimpatrio nei confronti di Giulia Monarca con foglio di via obbligatorio a Viterbo e divieto di ritorno nel Comune di Roma per la durata di due anni.
Con unica, articolata censura, l’appellante deduce violazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011, sostenendo – con i medesimi argomenti respinti in primo grado – che la destinataria del provvedimento sarebbe soggetto pericoloso e dunque meritevole di misura di prevenzione, a nulla rilevando il dato della assenza di condanne per reati di speciale gravità.
L’appellata, sig.ra Monarca, ha chiesto la reiezione dell’appello.
La situazione attuale della appellata Giulia Monarca può sintetizzarsi nei seguenti termini:
- a seguito della decisione per lei favorevole, ha continuato a vivere a Roma, con persona da lei stessa indicata quale suo fidanzato;
- di recente, la stessa risulta impiegata presso l’associazione “Health Without Barriers” con sede in Viterbo, sicché deve presumersi che in tale città svolga attività lavorativa regolarmente;
- l’appellante risulta, altresì, recentemente iscritta ad un corso di tecnico del suono;
- in data 25 marzo 2017 gli effetti della contestata misura di prevenzione verranno a cessare, per il decorso del biennio.
In tali circostanze, e considerata la imminente consumazione del termine di efficacia dell’atto già annullato dal giudice di primo grado, vi è sostanziale carenza sopravvenuta dell’interesse dell’amministrazione appellante, giacché anche nel caso in cui per effetto dell’accoglimento dell’appello il provvedimento del Questore riacquistasse efficacia, esso avrebbe durata temporale estremamente limitata e dunque insignificante rispetto alla pretesa azionata dal Ministero dell’Interno.
In ogni caso l’appello è privo di fondamento.
Il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 D. Lgs. n. 159 del 2011, è diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli;dunque, come questo Consiglio ha già affermato in più occasioni, pur non occorrendo la prova della avvenuta commissione di reati, occorre una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
Tali circostanze, di oggettiva e non episodica pericolosità sociale, non possono essere riferite alla vicenda per cui all’odierna appellata è stata applicata la misura di prevenzione.
La sig.ra Monarca ha indubbiamente partecipato ad una manifestazione non autorizzata diretta ad occupare illegalmente un immobile di proprietà pubblica. Non risultano, dalle certificazioni relative ai carichi pendenti, ulteriori riferimenti a comportamenti delittuosi, né – dagli stessi documenti utilizzati quale presupposto per la diffida – ulteriori e diversi comportamenti sintomatici della pericolosità sociale.
L’odierna appellata, pur se la misura di prevenzione del foglio di via a Viterbo ha perso efficacia per la intervenuta decisione giudiziale, nella città di Roma ha vissuto e lavorato senza in altro modo tenere comportamenti pericolosi o comunque meritevole di ulteriori attenzioni da parte delle autorità di P.S., ed ha poi – evidentemente – compiuto frequenti spostamenti da e verso Viterbo dopo l’assunzione lavorativa.
Dunque, al momento della adozione della misura di prevenzione non vi erano le condizioni per la legittima applicazione del foglio di via obbligatorio e il comportamento successivo della interessata ha dimostrato come in effetti la “prevenzione da comportamenti” pericolosi non avesse ragion d’essere nei suoi confronti anche alla luce delle modalità di vita sin qui evidenziabili.
Il ricorso in appello, al di là della sostanziale carenza sopravvenuta di interesse, deve essere perciò respinto perché infondato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.