Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-06, n. 201700523
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/02/2017
N. 00523/2017REG.PROV.COLL.
N. 02428/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2428 del 2016, proposto da:
P A, M S D, T C e A C, rappresentate e difese dall'avvocato L F C.F. FLPLRD74P30E783J, con domicilio eletto presso l’avvocato S P in Roma, piazza dell'Orologio n. 7;
contro
F C, M A C, F F e F F, rappresentate e difese dagli avvocati A A C.F. GSTNDR68A01E783O e L P C.F. PNSLGU75A23E783M, con domicilio eletto presso l’avvocato V D B in Roma, via Emilio De’ Cavalieri n. 7;
nei confronti di
Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur) Marche, Area Vasta N. 3, Milena Foglia non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo delle Marche n. 00805/2015, resa tra le parti, concernente concorso per n. 4 posti di dirigente sanitario psicologo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F C e di M A C e di F F e di F F;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati S P su delega di L F ed A A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche, rubricato al n. 92/2015, le signore F C, Mariantonietta Cerquetella, F F e F F impugnavano la determina del Direttore dell'Area Vasta n.3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur) delle Marche n.1378 del 3 dicembre 2014;con motivi aggiunti estendevano l’impugnazione alla determina del medesimo Direttore n.382 del 21 maggio 2015.
Le ricorrenti lamentavano con il primo motivo violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia, con il secondo motivo lamentavano violazione dell’art. 3, dell’art. 32 e dell’art. 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per contraddittorietà.
Con i motivi aggiunti, le doglianze svolte con il ricorso principale venivano riproposte per illegittimità conseguenziale anche nei confronti della graduatoria approvata.
Con la sentenza in epigrafe, n. 805 in data 6 novembre 2015, il Tribunale Amministrativo delle Marche accoglieva il ricorso principale e i motivi aggiunti annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati.
2. Avverso la predetta sentenza le signore P A, M S D, T C e A C propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 2428/2016, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado.
Si sono costituite in giudizio le signore F C, M A C, F F e F F chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto dell’appello.
Le appellanti hanno depositato memoria.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2017.
3. Le appellate deducono, sotto vari profili, l’inammissibilità dell’appello;nessuna di tali eccezioni è fondata.
3.a.