Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-22, n. 202310030

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-22, n. 202310030
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310030
Data del deposito : 22 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2023

N. 10030/2023REG.PROV.COLL.

N. 07832/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7832 del 2019, proposto da D R S, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L A, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F B in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 308/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza gravata il T.A.R. della Puglia – sezione staccata di Lecce ha respinto il ricorso proposto dall’attuale ricorrente per l’annullamento del provvedimento prot. n. 46065 del 16.06.2011 di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, riferita alla “trasformazione di una vecchia stalla in ampliamento dell’edificio esistente destinato a residenza”.

L’appellante, soccombente in primo grado, ha impugnato l’indicata sentenza.

Il Comune di Lecce, ritualmente costituitosi, resiste all’appello.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 13 settembre 2023.

2. Il ricorrente, proprietario di un terreno agricolo classificato dal Piano regolatore generale come zona E1, dopo aver sanato l’abusiva realizzazione di una civile abitazione al piano primo di un preesistente fabbricato composto solo dal piano terra, ha chiesto anche il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi consistiti nell’ampliamento della vecchia stalla adiacente l’immobile principale e meglio descritti nel verbale di sequestro redatto dagli agenti del Corpo forestale dello Stato al termine del sopralluogo effettuato il 6.10.2010.

Il dirigente del Settore pianificazione e sviluppo urbano ha però denegato il titolo abilitativo postumo per una duplice ragione: il corpo di fabbrica indicato come vecchia stalla, non comparendo nelle aerofotogrammetrie degli anni 1971, 1978 e 1982 (ma solo in quelle del 1997), è stato presumibilmente edificato in epoca recente senza autorizzazione alcuna;
l’art. 83 delle n.t.a. del P.R.G., invocato dall’interessato a fondamento della richiesta di sanatoria, trova applicazione nei soli casi, quale non è quello di cui si discute, in cui l’aggiunta di nuove superfici utili nel limite del 20% avvenga in senso verticale o orizzontale e, dunque, in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, in diparte il fatto che l’unità abitativa autonoma è irrispettosa delle distanze minime tra fabbricati e dai confini stabilite dal Regolamento edilizio comunale.

A nulla sono valse le osservazioni mosse dall’interessato in risposta al preavviso di rigetto, con le quali sostenne che la preesistenza del manufatto non sarebbe stata percepibile a causa del suo stato di fatiscenza e degrado e che l’art. 83 cit. consentirebbe anche la creazione di nuovi volumi fisicamente distanziati dall’immobile principale purché sussista un collegamento funzionale.

3. L’appellante reitera l’unico e articolato motivo di ricorso già disatteso dal Tribunale, per mezzo del quale ha dedotto la “ violazione ed errata applicazione dell’art. 36 DPR 380/01;
Violazione ed errata applicazione degli artt. 83 e 84 NTA del Comune di Lecce. Violazione art. 2 Regolamento edilizio comunale. Violazione art. 2 LR 16/2005. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Carenza istruttoria e di motivazione
”.

La motivazione della sentenza di primo grado è contestata dal ricorrente, il quale deduce che:

- né l’art. 83 né l’art. 84 delle n.t.a. del P.R.G. porrebbero espressamente quale condicio sine qua non la contiguità fisica degli ampliamenti costruttivi;

- la L.R. n. 16/2005 non preclude la realizzazione di spazi ulteriori rispetto a quelli destinati ai servizi igienici;

- quella che un tempo era la vecchia stalla oggi non è affatto un’unità abitativa autonoma bensì una pertinenza, poiché priva di autonomi impianti, senza autonomo accesso dalla via pubblica e separata dall’immobile principale di soli 4 metri;

- la L.R. n. 14/2009 era ratione temporis applicabile visto che la relazione allegata all’istanza di sanatoria dà atto della protrazione dei lavori fino al 2009 e che nelle osservazioni procedimentali si è messo al corrente il Comune che doveva essere ancora realizzato un accesso laterale nell’abitazione principale con posizionamento di pergolato/copertura per coprire il passaggio che conduce al fabbricato principale;

- la L.R. n. 16/2005 consente un ampliamento degli edifici residenziali esistenti anche in deroga ai limiti quantitativi posti dal piano regolatore (v. art. 1, comma 2);

- sarebbe paradossale negare interventi di ristrutturazione, qual è quello che ha interessato la vecchia stalla, e al contempo autorizzare aumenti volumetrici ai sensi degli artt. 83 e 84 delle n.t.a. che, sebbene realizzati in contiguità fisica, comportano pur sempre un incremento del carico urbanistico.

4. Il Comune di Lecce ha rivendicato la legittimità del proprio agire e la correttezza della sentenza emessa dal T.a.r.

5. Ad avviso del Collegio l’appello è infondato.

Risultano infatti pienamente condivisibili, e non superate dai motivi di gravame, le considerazioni, aventi natura dirimente, con cui il primo giudice ha ritenuto non fondata la pretesa della parte ricorrente rispetto al bene della vita rivendicato.

Ad essa si frappone anzitutto la nozione di “ampliamento edilizio” recata dalla normativa comunale, regionale e statale.

Gli ampliamenti di volumetria contemplati dagli artt. 83 e 84 delle n.t.a. del P.R.G., dall’art. 1, comma 2, L.R. 23 novembre 2005 n. 16 contenente “Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave”, dall’art.

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