Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-08-03, n. 201503803

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-08-03, n. 201503803
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503803
Data del deposito : 3 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08327/2013 REG.RIC.

N. 03803/2015REG.PROV.COLL.

N. 08327/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8327 del 2013, proposto da:
S B, rappresentata e difesa dall'avv. M R, con domicilio eletto presso l’avv. M R in Roma, via Ugo De Carolis n. 101;

contro

Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso l’avv. G P in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19;

nei confronti di

Ministero della salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nunzia Napoleone, Carla Renzetti, Anna Belardo, Michela Molinari, Tiziana Pinna, Stefano Poddu, Giovanna Uccheddu, Lara Genovese;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 04852/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti per l'area B, posizione economica B1, area amministrativa


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e del Ministero della salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati M R, G P e dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La dott.ssa S B, dipendente a tempo determinato della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), ha partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto, con bando pubblicato il 26 agosto 2011, dalla FNOMCeO per la copertura di n. 2 posti per l’area B, posizione economica B1, area amministrativa, a tempo indeterminato. È stata però esclusa dall’elenco degli idonei e, quindi, dalla partecipazione alle successive prove. Avverso il giudizio di inidoneità, le delibere nn. 80 e 152 del 2011, di nomina della commissione, la procedura seguita per l’espletamento della prova preselettiva, i relativi verbali e la graduatoria definitiva, nonché tutti gli atti connessi compreso il bando, la dott.ssa Buonpane ha proposto ricorso e successivi motivi aggiunti davanti al TAR per il Lazio, sede di Roma. Il ricorso è stato però respinto con sentenza 14 maggio 2013 n. 4852 della sezione terza quater , appellata con atto inoltrato per le notifiche l’11 novembre 2013 e depositato il 19 seguente.

A sostegno dell’appello ha dedotto:

1.- sulla illegittimità o nullità dell’attività svolta dalla Commissione nelle riunioni del 4 e 12 ottobre 2011 per assenza dei relativi poteri. Sull’invalidità derivata dell’intera procedura concorsuale.

L’originaria nomina disposta con deliberazione n. 80/2011 è stata adottata in base alla delibera n. 42/2011, poi revocata con provvedimento n. 103/2011, e quindi ha perso efficacia per effetto della revoca dell’atto presupposto. Solo in data 15 ottobre 2011 con la delibera n. 152 è stata rinominata la commissione, senza ratificarne o convalidarne l’attività già compiuta;

2.- sulla nullità e/o inesistenza e/o illegittimità del bando di concorso per incompetenza assoluta del soggetto firmatario nonché per difformità rispetto allo schema di bando approvato dalla FNOMCeO. Il bando risulta sottoscritto dallo “Avv. M C – Dirigente dell’Ufficio Personale”, soggetto assolutamente incompetente che non fa parte dell’organico dirigenziale delle Federazione né, in ogni caso, era autorizzato e/o delegato. Peraltro il bando si differenzia dallo schema approvato sotto plurimi profili sostanziali. Il TAR, limitandosi ad rilevare che il bando è stato correttamente firmato dal Dirigente dell’ufficio del personale, non ha esaminato tali censure;

3.- sull’omessa corretta custodia dei database contenenti i quiz della procedura preselettiva. Violazione del principio di segretezza. Il TAR si è limitato ad osservare che dal verbale n. 2 si evince la procedura di approvazione dei quesiti e la riconsegna alla ditta del database inserito in busta sigillata e controfirmata dai commissari. Ma il database era in due copie e nulla è verbalizzato sulla custodia della seconda copia nei 14 giorni anteriori alla prova. Un rilevante elemento sintomatico della “fuoriuscita” del database è l’indice di idoneità dei candidati ammessi alle prove successive, il quale si colloca stranamente in alto rispetto ai dati medi, tenuto anche conto del ridottissimo tempo a disposizione per fornire le risposte;

4.- sull’illegittimità della scelta di indicare la Ditta Esse Effe per l’organizzazione e la consulenza relativa al concorso de quo . Assenza dei necessari requisiti giuridici e professionali in capo a tale Ditta e per l’effetto di tutti i risultati della prova preselettiva. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 487/1994. Assenza dei relativi poteri a seguito della revoca della delibera n. 42/2011 e della conseguente perdita di efficacia della delibera n. 79/2011. L’incarico di predisporre i quiz è stato affidato (peraltro in assenza di minima procedura selettiva) ad una ditta individuale priva dei requisiti necessari richiesti dalla normativa vigente, di esperienze e competenze tecniche professionali specifiche. Il TAR si è limitato ad osservare in proposito che è ditta specializzata, senza precisare in virtù di quali criteri, e che l’offerta economica era risultata conveniente per l’Amministrazione, anche qui senza indicare su quali parametri. Di contro, il carattere eccezionale della procedura negoziata esige particolare rigore nell’individuazione e nella dimostrazione dei presupposti giustificativi, onere non assolto da FNOMCeO che non ha svolto la benché minima istruttoria di comparazione delle qualifiche tecniche ed economica con altri soggetti. Inoltre, la revoca della delibera n. 42 ha “travolto” anche la delibera n. 79 di affidamento dell’incarico, per cui l’attività di tale soggetto esterno deve ritenersi nulla o illegittima per difetto assoluto di potere in assenza di successive delibere di nuovo conferimento;

5.- sulla inidoneità e/o incompatibilità dei componenti della Commissione. Omessa motivazione e manifesta illogicità della (tardiva) delibera di nomina. La vigente normativa prevede che le commissioni esaminatrici siano composte da persone esperte di provata competenza nella materia del concorso. Da ciò discende l’obbligo dell’amministrazione di una sia pur sintetica motivazione in merito ai soggetti da nominare, nella specie assolutamente mancante. Né in giudizio controparte ha comprovato la necessaria competenza, ad esempio depositando i relativi curricula . Quanto all’incompatibilità, un membro ed il segretario della commissione hanno lavorato fianco a fianco con le persone poi risultate vincitrici;

6.- sull’illegittimità della procedura concorsuale per violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001. È stata omessa ogni forma di pubblicità e/o informazione sulla tipologia di prova preselettiva e sui criteri di valutazione (peraltro individuati da soggetti in quel momento privi dei necessari poteri). Sul punto il TAR ha omesso qualsiasi considerazione;

7.- sulla violazione del principio di segretezza della prova preselettiva. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 686/1975 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994. Violazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost. Violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi. Diversamente da quanto ritenuto dal TAR, la modalità del codice a barre non fornisce sufficienti garanzie per l’anonimato degli elaborati;

8.- sulla illegittimità, invalidità, nullità e/o inesistenza derivata per tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi a quelli di cui sopra anche non noti ed in particolare ogni ulteriore ed eventuale atto successivo alla non ammissione della ricorrente alla prova scritta compresa la graduatoria finale ed il provvedimento di approvazione di questa, la proclamazione del vincitore ed eventuali atti di assunzione in servizio, allo stato non conosciuti ed ulteriormente nullità e/o inesistenza per omessa sottoscrizione dei provvedimenti di ammissione alla prova orale e di idoneità alla prova orale, tutti nuovamente impugnati con i motivi aggiunti notificati il 29 marzo 2012.

Il TAR ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse tali motivi aggiunti “relativi all’elenco degli ammessi alla prova orale”, tralasciando gli altri atti impugnati, né si comprende l’asserzione di infondatezza, dal momento che il documento in questione è privo di sottoscrizione, tanto meno dei commissari.

Il Ministero della salute e FNOMCeO si sono costituiti in giudizio. Con memoria del 15 aprile 2015 quest’ultima, eccepita la tardività dell’appello rispetto alla data dell’11 luglio 2013, di notifica della sentenza appellata nel domicilio eletto presso i difensori, ne ha sostenuto l’infondatezza nel merito.

In data 28 seguente l’appellante ha replicato in rito, rilevando come non risulti comprovata in atti l’asserita notifica e, nel merito, ha insistito nelle proprie tesi e richieste.

All’udienza pubblica del 20 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previa ampia trattazione delle parti, le quali hanno illustrato ulteriormente le rispettive argomentazioni.

DIRITTO

1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte del concorso pubblico per esami, preceduti da prova preselettiva, e titoli indetto con bando pubblicato il 26 agosto 2011 dalla FNOMCeO per la copertura di n. 2 posti per l’area B, posizione economica B1, area amministrativa, a tempo indeterminato.

L’odierna appellante non ha superato la prova preselettiva.

2.- Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività dell’appello sollevata dalla Federazione, come pure dal riscontro d’ufficio della completezza o meno del contraddittorio, dal momento che il medesimo appello risulta chiaramente infondato, in quanto alcune censure devono essere disattese nel merito e le restanti sono inammissibili.

3.- Il primo motivo è inteso a sostenere l’invalidità della procedura per effetto dell’intervenuta revoca con delibera n. 103/2011 della precedente n. 42/2011, di originaria indizione del concorso, quest’ultima costituente atto presupposto alla nomina della commissione giudicatrice disposta con delibera n. 80/2011;
nomina pertanto anch’essa venuta meno e nuovamente disposta solo con delibera n. 152/2011, con conseguente illegittimità o nullità dell’attività compiuta anteriormente a quest’ultima dalla commissione e, di qui, l’invalidità derivata dell’intera procedura concorsuale.

Al riguardo, si osserva che con la deliberazione 11 marzo 2011 n. 42 il Comitato centrale della FNOMCeO ha stabilito di autorizzare il Presidente a disporre gli atti per l’indizione di un bando di concorso per l’assunzione di 4 unità lavorative per l’area B amministrativa, posizione B1, di sollecitare il Direttore generale a verificare la possibilità di espletare il concorso con risorse interne o, in caso contrario, di avvalersi della collaborazione esterna, nonché di fissare in € 25.000 l’importo complessivo presunto per l’espletamento del concorso stesso.

Alla nomina della commissione giudicatrice si è provveduto con la citata deliberazione 20 maggio 2011 n. 80, in relazione all’espletamento del concorso per la copertura di 4 posti.

Tuttavia, con deliberazione 8 luglio 2011 n. 103, rilevato tra l’altro che è in atto la rivalutazione dello schema organizzativo dell’Ente e degli effettivi fabbisogni di personale, la delibera n. 42 è stata revocata, nel contempo stabilendosi di ridurre a 2 le unità B1 per le quali indire il concorso.

Con deliberazione 30 settembre 2011 n. 141 la commissione nominata con la n. 80/2011 è stata integrata con un esperto di informatica e, poi, con deliberazione 15 ottobre 2011 n. 152 è stata parzialmente rettificata la medesima n. 80/2011, riferendo la nomina al concorso per 2 sole unità lavorative e non più a 4.

Ciò premesso, è agevole rilevare come la deliberazione n. 103/2011 non abbia affatto travolto a monte l’intera procedura, ma abbia mantenuto espressamente in vita la manifestazione della volontà dell’Ente di attuarla, benché per soli due posti. In particolare, non è stata revocata la già disposta nomina della commissione, poi solo rettificata sotto l’esclusivo profilo del suo formale riferimento alla fissata riduzione numero dei posti da coprire.

In altri termini, la deliberazione n. 103/11 si è sostituita alla n. 42/2011 nella funzione di atto presupposto alla n. 80/2011, come dimostra l’integrazione col cennato esperto intervenuta (con richiamo proprio alla n. 103/2011) medio tempore rispetto alla rettifica di cui alla deliberazione n. 152/2011. Invero, in assenza di revoca, non è dubbio che la ripetuta n. 80/2011 abbia proseguito a spiegare i propri effetti senza soluzione di continuità, vale a dire pur prima dell’eliminazione del sopravvenuto difetto unicamente formale (di certo non invalidante ma costituente mera irregolarità, stante la persistente, predetta volontà dell’Ente di procedere al concorso) del riferimento a 4 posti. Tanto deve ritenersi pienamente consentito all’amministrazione pubblica in virtù dei noti principi di conservazione degli atti amministrativi e di strumentalità delle forme, di cui è oggi espressione anche l’art. 21 nonies , co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in tema di provvedimento di convalida, ben più intenso rispetto a quello di rettifica.

4.- Il secondo motivo si incentra, in primo luogo, sulla pretesa incompetenza del soggetto che ha firmato il bando di concorso e, in secondo luogo, sull’assunta difformità del bando stesso rispetto allo schema approvato dalla FNOMCeO con delibera n. 104/2011 quanto alle materie d’esame, all’adesione al concorso di altre amministrazioni ordinistiche, all’estensione della validità della graduatoria dagli originari 24 mesi a 36 ed all’inserimento di non previsti punteggi per titoli.

Sotto il primo aspetto, si osserva che il firmatario del bando lo ha sottoscritto nella qualità di “Dirigente dell’ufficio personale” e, com’è noto, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai dirigenti, investiti della responsabilità “in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”, è riservata “l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”. Pertanto al predetto dirigente, organo burocratico preposto alla competente struttura organizzativa, indubbiamente spetta l’esternazione del bando, senza necessità di delega o autorizzazione. Non a caso e giustamente, dunque, la deliberazione n. 104/2011 non ha reiterato l’autorizzazione al Presidente dell’Ente all’indizione di cui alla delibera n. 42/2011.

Che, poi, l’autore della sottoscrizione non risulti nell’organico della Federazione è elemento, peraltro asserito e non provato, che non esclude di per sé la legittimità del bando poiché è ben possibile il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Ente (art. 19, co. 6, cit. d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall’art. 40, d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, applicabile ratione temporis ).

Le restanti doglianze relative alla accennate discordanze tra schema e bando pubblicato, discordanze che attengono alla fase concorsuale successiva alla preselezione ed addirittura post concorsuale, sono inammissibili per difetto di interesse, poiché la dott. Buonpane non trarrebbe alcun vantaggio dal loro eventuale annullamento in quanto inidonea alla preselezione, nonché per difetto di legittimazione, come sarà precisato più ampiamente in prosieguo.

5.- È inammissibile per diversa ragione anche il motivo seguente, con cui si contesta che il TAR, nel respingere la doglianza concernente l’omessa custodia corretta dei quiz, abbia affermato come dal verbale n. 2 risulti la regolarità della procedura di approvazione e riconsegna alla ditta del database in busta sigillata e controfirmata, senza considerare che dallo stesso verbale emerge come vi fossero due copie del database dei 180 quesiti, da cui sono stati estratti i 60 quiz d’esame, con relative riposte esatte, e nulla è stato verbalizzato circa la custodia della seconda copia.

L’inammissibilità discende dalla constatazione che tale ultima censura, formulata infatti ad “un più attento ed approfondito esame” del richiamato verbale, non era contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado (vedasi, soprattutto, IV motivo, pagg. 40 e 41, in cui neppure si accenna ad una duplice copia del database ), né nei motivi aggiunti primi e secondi. Pertanto la deduzione ricade nel divieto di ius novorum di cui all’art. 104 cod. proc. amm..

D’altra parte, in tema di gare pubbliche è stato affermato il principio, ben applicabile alla fattispecie concorsuale in esame, secondo cui ogni contestazione del concorrente, volta ad ipotizzare una possibile manomissione o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente, non può trovare sostegno nel solo dato formale della mancata verbalizzazione delle modalità di custodia, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi idonei, su un piano di effettività e di efficienza causale, a far ritenere che possa essersi verificata la manomissione (cfr. Cons. St., Ad. plen., 3 febbraio 2014 n. 8, nonché sez. V, 8 aprile 2014 n. 1664 e 27 marzo 2013, n. 1815). Nel caso in esame, invece, l’addotto “elemento sintomatico” di “fuoriuscite” del database (alto indice di idoneità dei candidati ammessi alla prova successiva rispetto ai dati medi e pur nell’esiguità del tempo a disposizione per fornire le risposte) si risolve in mero e generico sospetto.

6.- Col quarto motivo si torna a lamentare l’affidamento dell’incarico di predisporre i quiz senza procedura selettiva, né minima istruttoria comparativa, ed a ditta individuale priva dei prescritti requisiti e specifiche esperienze.

Quanto all’omissione di procedura selettiva, si osserva che l’art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, rubricato “lavori, servizi e forniture in economia”, al co. 11 prevede, nel testo originario, l’affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi o forniture sotto soglia di importo pari o superiore a ventimila euro “previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”;
tuttavia dispone pure che “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, vale a dire che sotto tale importo (poi elevato, come il precedente, a quarantamila euro dall’art. 4, comma 2, lettera m bis , del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con mod. dalla l. 12 luglio 2011 n. 106) si permette di prescindere dalla previa fase comparativa. E nella specie l’affidamento è stato disposto con deliberazione 20 maggio 2011 n. 79 per l’importo 19.300, sicché sotto questo profilo non può dubitarsi della sua legittimità.

Quanto alla scelta dell’affidatario, è vero che l’art. 7, co. 2 bis , del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (aggiunto dall’art. 7 del d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693) richiede che si tratti di “aziende specializzate in selezione di personale”, ma nell’indicata deliberazione si attesta che l’affidataria è “specializzata nell’organizzazione e gestione di procedure selettive pubbliche”;
né l’originaria ricorrente dimostra il contrario neppure in questa sede, come sarebbe stato suo onere facilmente assolvibile con la produzione del relativo certificato della competente CCIA.

Nella medesima deliberazione si espone, altresì, che il preventivo prodotto dalla ditta “- ricorrendo anche ad un confronto con gli uffici di competenza del Ministero della salute - (…) risulta di sicuro interesse per la Federazione per l’entità dell’attività che dovrà porre in essere rispetto all’offerta economica presentata”, anzi l’ultima proposta della ditta prevede “una scontistica ulteriore del 3%”, onde non può ugualmente dubitarsi dell’effettivo espletamento di previa istruttoria, sul cui concreto andamento non v’è censura.

7.- Con lo stesso motivo si aggiunge che la revoca della delibera n. 42/2011 avrebbe “travolto” anche la delibera di affidamento n. 79/2011, con conseguente nullità o illegittimità per difetto assoluto di potere dell’attività del soggetto esterno incaricato, in mancanza di ulteriori e successive delibere di nuovo conferimento dell’incarico.

Siffatta doglianza è inammissibile per ragioni analoghe a quelle spiegate al precedente paragrafo 5), in quanto non compare nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado né nei motivi aggiunti primi e secondi e risulta, quindi, formulata per la prima volta in appello.

8.- Il quinto motivo è inteso a ribadire l’inidoneità e l’incompatibilità dei nominati membri della commissione giudicatrice.

Circa la contestata competenza, basta osservare che le stesse qualifiche dei commissari (direttore dell’ufficio concorsi del Ministero della salute, dirigente della Federazione e direttore dell’ordine di Napoli) ne configurano la qualità di “esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime” prescritta dall’art. 35, co. 3, lett. e), del cit. d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione alla tipologia del concorso per la posizione iniziale dell’area B, amministrativa, di Ente del settore sanitario.

La pretesa incompatibilità del membro interno e del segretario col ruolo imparziale richiesto loro è dedotta in relazione alla circostanza dell’aver i medesimi lavorato per anni, anche durante lo svolgimento delle prove concorsuali, fianco a fianco delle persone poi risultate vincitrici. Tale circostanza non costituisce causa di incompatibilità giuridicamente rilevante, non essendo prevista da alcuna norma in materia concorsuale, tanto meno dalla norma processuale (art. 51 cod. proc. civ.) che esprime il principio dell’obbligo di astensione immanente al sistema di diritto amministrativo in quanto corollario dei paradigmi costituzionali di uguaglianza.

D’altra parte, pure alla luce del fatto che, come precisato dall’originaria ricorrente, è anch’essa occupata sin dal 2009 presso la FBOMCeO, la stessa circostanza, non accompagnata da alcun ulteriore elemento di comunanza di interessi con le persone predette, non appare obiettivamente tale da giustificare una valutazione della sussistenza di gravi ragioni di convenienza che possano rendere necessaria l'astensione del commissario e, a maggior ragione, del segretario, privo di compiti valutativi.

9.- Non coglie nel segno neppure il sesto motivo con cui si insiste sulla doglianza di illegittimità del giudizio di inidoneità alla prova selettiva, questa volta in relazione all’omissione di pubblicità sulla tipologia di prova preselettiva e sui criteri di valutazione, non esaminata dal TAR.

Invero, nei sovrabbondanti scritti in primo grado di parte ricorrente non sembra potersi enucleare una specifica censura in tal senso. Anche a questo proposito, perciò, vale quanto detto ai paragrafi 5 e 7 che precedono.

Per completezza d’indagine, si osserva che l’art. 4 del bando indica chiaramente e compiutamente la tipologia della prova selettiva e che il cit. art. 7, co. 2 bis , del d.P.R. n. 487 del 1994 non richiede la predefinizione dei relativi criteri di valutazione già nel bando, né la loro preventiva pubblicazione e neppure la loro comunicazione, una volta fissati dalla commissione prima dello svolgimento della prova (nella specie col verbale 4 ottobre 2011 n. 1).

10.- Con il settimo motivo si critica la reiezione da parte del TAR della censura riguardante la violazione della regola dell’anonimato degli elaborati, non garantita dalla modalità del codice a barre. A tanto va opposto che, come recentemente confermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le complesse caratteristiche grafiche del codice segreto assegnato a ciascun candidato (costituito da un codice a barre e da una serie alfanumerica o numerica) di per sé “rendono del tutto remota la possibilità di una relativa memorizzazione in funzione di un successivo abbinamento col nominativo del candidato, anche tenuto conto dell'elevato numero dei candidati …” (cfr. sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 14).

11.- Infine, con l’ultimo motivo si lamenta che il TAR abbia incomprensibilmente dichiarato inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondata l’impugnativa (con i secondi motivi aggiunti) dell’elenco degli ammessi, tralasciando peraltro i già impugnati atti presupposti, successivi e connessi nuovamente impugnati, gli atti successivi per vizi propri e per illegittimità derivata.

Consolidatisi per quanto innanzi gli atti presupposti al giudizio di inidoneità alla prova preselettiva e la stessa esclusione della dott.ssa Buonpane dalla partecipazione alle successive prove, è palese non solo l’insussistenza dell’invalidità in via derivata degli atti successivi, ma più radicalmente la carenza di legittimazione a contestarli (anche per vizi propri), dal momento che l’interesse strumentale tutelabile in via giurisdizionale alla caducazione dell’intera procedura ed alla sua rinnovazione presuppone la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata per effetto della partecipazione alla medesima procedura;
posizione nella specie non configurabile appunto in ragione del superamento da parte dell’esclusione del vaglio giurisdizionale.

12.- In definitiva, l’appello non può che essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata, sia pure con le modificazioni e le integrazioni motivazionali suestese.

Tuttavia, la complessa articolazione della controversia consiglia la compensazione delle spesse del grado.

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