Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-03-28, n. 202202257

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-03-28, n. 202202257
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202257
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2022

N. 02257/2022REG.PROV.COLL.

N. 07275/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7275 del 2021, proposto da -O-, rappresentata e difesa dagli avvocati F C e C C, con domicilio eletto presso lo studio “Lattanzi Cardarelli Avvocati” in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia

contro

-O-, rappresentato e difeso dall’avvocato M R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L in Roma, Giulio Cesare, n. 71 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia

nei confronti

il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, per legge domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. -O-, pubblicata in data 2 luglio 2021


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. -O-;

Visto l’appello incidentale autonomo del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Brunella Bruno e uditi gli Avvocati F C e C C per la parte appellante, l’Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per le Amministrazioni intimate e l’Avvocato M R per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La dott.ssa -O- ha interposto appello avverso la sentenza n. -O-del 2 luglio 2021 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, in accoglimento del ricorso (R.G. n. -O-) proposto dal dott. -O-, come integrato da motivi aggiunti, ha annullato la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito anche C.S.M.) in data -O-, di approvazione della proposta della V Commissione relativa al conferimento dell’ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di -O-, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, incluso il decreto ministeriale di nomina.

Con il ricorso di primo grado, il dott. -O-, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -O- – premessa la presentazione delle proprie domande di partecipazione alle due procedure concorsuali bandite dal C.S.M. per la copertura di due posti di Procuratore Aggiunto presso la Procura di -O-, conclusesi, la prima, con la nomina della dott.ssa -O- e, la seconda, con la nomina del dott. -O- – ha censurato l’illegittimità della prevalenza accordata alla dott.ssa -O-, anch’essa candidata alle medesime procedure selettive.

Il C.S.M. ha pubblicato, infatti, due bandi in data 25 ottobre 2018 per la copertura di due posti di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -O-, uno relativo alla vacanza del 13 giugno 2018 riferita al dott. -O-e l’altro relativo alla vacanza del 4 luglio 2018 riferita al dott. -O-.

Con il primo motivo di ricorso è stata censurata l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto l’amministrazione non avrebbe effettuato una corretta valutazione comparativa tra i candidati, condotta alla stregua della normativa in materia, costituita dal d. lgs. n. 160 del 5 aprile 2006, nonché dal T.U. sulla Dirigenza Giudiziale di cui alla circolare del C.S.M. n. P- 4858 del 29.7.2015, espressamente richiamata nel bando di concorso. Non solo, infatti, difetterebbe l’esposizione, nell’ambito dei cd. “medaglioni”, della sintesi della carriera professionale della dott.ssa -O-ma relativamente al dott. -O- non sarebbero state citate, né compiutamente esaminate, le funzioni giudiziarie dal medesimo svolte con pretermissione di altri importanti elementi curriculari, valorizzati, invece, a vantaggio della controinteressata, constando anche contraddittorietà rispetto alla comparazione con altri candidati.

Con il secondo motivo di ricorso, il dott. -O-, dopo aver riportato taluni passaggi degli allegati alla propria domanda di partecipazione, ha evidenziato come, sia sotto il profilo degli indicatori “generali” che sotto quello inerente agli indicatori “specifici” di cui alla citata circolare del CSM del 2015, non sarebbe stato per nulla valutato e sarebbe stata omessa, nel raffronto comparativo con la vincitrice della selezione, ogni analitica considerazione dei titoli e delle esperienze vantate dall’esponente dettagliatamente indicati nell’atto introduttivo del giudizio.

Le deduzioni successive si appuntano sul censurato sovvertimento della sequenza logico-giuridica dell’ iter procedimentale, sulla base di circostanze, dettagliatamente indicate, che, a parere del ricorrente, renderebbero evidente l’eccesso di potere e lo sviamento dalla causa tipica da cui sarebbero affetti gli atti impugnati, posto che risulterebbe una scelta finale dei candidati inficiata da un acritico recepimento da parte del Plenum della proposta della V Commissione, non sorretta da adeguata motivazione in quanto scaturente da una decisione già assunta “a monte”.

Con due atti di motivi aggiunti, il dott. -O- ha, poi, impugnato il verbale della delibera di nomina e gli atti consequenziali alla nomina deducendo, tra l’altro, che il C.S.M., nel confronto comparativo tra la propria posizione ed il profilo della controinteressata, avrebbe considerato prevalenti le esperienze di collaborazione della -O- in assenza di comprovata documentazione ed approfondimento istruttorio in ordine al contenuto delle stesse ed ai risultati conseguiti.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso in esito ad una ricostruzione dell’iter procedurale delle due nomine, quella della dott.ssa -O- relativamente al c.d. “procedimento -O-” che viene in rilievo nel presente giudizio e quella del dott. -O-relativamente al c.d. “procedimento-O-” (che costituisce oggetto di distinti giudizi), ritenendo fondate le censure proposte dal ricorrente in primo grado, stanti le riscontrate anomalie procedimentali associate al contenuto dei verbali, tali da far emergere il probabile sviamento del potere dalla causa tipica, integrante il tradizionale vizio dell’eccesso di potere.

Il ricorso in appello della dott.ssa -O- critica la sentenza in quanto inficiata, in primo luogo, da un vizio di ultrapetizione, non avendo il ricorrente proposto alcuna censura avverso l’ iter deliberativo della proposta da parte della V Commissione nel giudizio di primo grado;
a tale rilievo si assocerebbe, ad avviso dell’appellante, l’erroneità della ravvisata sussistenza del vizio di eccesso di potere sub specie di sviamento, in quanto le valutazioni espresse dalla V Commissione hanno fatto seguito all’acquisizione ed all’analisi della documentazione concernente la procedura che viene in rilievo nel corso delle sedute che hanno avuto luogo nel mese di luglio del 2019, come emergenti dai relativi verbali. Inoltre, la redazione della motivazione espressa da detta Commissione in favore della dott.ssa -O- in epoca successiva alla proposta approvata nella seduta del -O-con cinque voti favorevoli ed una astensione, lungi dall’integrare una illegittima inversione procedimentale, costituirebbe una modalità imposta dalla necessità di disporre di un arco temporale congruo per redigere la proposta collegiale, anche tenuto conto dell’oggetto e dei contenuti del procedimento contestuale ad altri analoghi. In tale quadro, è stato che evidenziato che a difettare è non già la comparazione, nel procedimento in argomento, con la posizione del dott. -O-, bensì esclusivamente la rappresentazione formale delle valutazioni svolte, giacché il dott. -O-è risultato destinatario di una parallela proposta della Commissione per un ufficio semidirettivo in identica e coeva selezione, corrispondendo tale modus operandi ad una consolidata prassi del C.S.M. che riflette le stesse tempistiche di redazione degli atti, nella considerazione di un sostanziale giudizio di equipollenza ovvero, comunque, di prevalenza dei due candidati (nella fattispecie, la dott.ssa -O- ed il Dott. -O-) rispetto agli altri.

La durata delle sedute degli organi collegiali che vengono in rilievo, inoltre, non assumerebbe, ad avviso dell’appellante, alcuna significatività al fine di inferire la sussistenza di uno sviamento anche solo prefigurabile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado – con motivazione che sarebbe carente per l’omessa esplicitazione di quali tra le sedute considerate (della V Commissione ovvero del Plenum ) denoterebbero la carenza sintomatica del vizio in questione – , la determinazione conclusiva è scaturita da una istruttoria approfondita che ha caratterizzato tutta la fase endoprocedimentale, non essendo emerse posizioni di dissidio, come reso evidente dalla circostanza che la proposta in favore della dott.ssa -O- è stata approvata con cinque voti favorevoli ed un astenuto mentre il Plenum si è espresso con l’unanimità dei votanti.

Anche con riferimento ai capi conclusivi della sentenza appellata con i quali, in assenza di sufficiente motivazione, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto di trarre un indice sintomatico dello sviamento di potere dalla rilevata mancata menzione del profilo curriculare della dott.ssa -O-, la difesa dell’appellante ha articolato serrate critiche, alla luce della analitica illustrazione della carriera della candidata contenuta nelle pagg. 36-45 della proposta (pagg. 2010 ss. del verbale di delibera), costituendo la diffusa esposizione degli elementi curriculari la parte fondamentale della proposta formulata a seguito del compiuto esame svolto nelle varie sedute della V Commissione.

Con l’ultimo motivo di ricorso in appello, infine, è stata censurata la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle modalità espositive contenute nella proposta della Commissione, asseritamente dirette a valorizzare la dott.ssa -O- a scapito degli altri candidati, ove, invece, tanto la proposta quanto la delibera recherebbero congrua illustrazione delle ragioni della preferenza espressa per la dott.ssa -O-, rispondendo all’esigenza di dare maggiore evidenza agli aspetti ritenuti rilevanti per la scelta operata attraverso una mera tecnica di redazione della motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il C.S.M. ed il Ministero della Giustizia chiedendo l’accoglimento dell’appello principale, nonché esperendo appello incidentale autonomo, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituito in giudizio anche l’originario ricorrente, dott. -O-, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in appello e dell’appello incidentale, con riproposizione delle censure assorbite con la sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 5680 del 2021, questo Consiglio (Sez. V) ha accolto la domanda cautelare, valutando prevalente l’interesse pubblico a garantire, nelle more della definizione della controversia nel merito, la continuità delle funzioni assunte dall’appellante.

Successivamente le parti hanno depositato ulteriori atti e documenti;
in particolare, con memoria depositata in data 6 febbraio 2022, la Difesa erariale si è soffermata sulla posizione rivestita dal Ministero della Giustizia nel presente giudizio, anche ai fini delle ricadute sulla regolazione delle spese di lite, insistendo, comunque, per l’accoglimento delle deduzioni già articolate, anche per quanto attiene all’inammissibilità delle censure rivolte in relazione all’omessa comparazione nella procedura in esame del dott. -O-, il solo che, ove il Plenum , come nei suoi poteri, non avesse condiviso la proposta della Commissione di conferirgli l’analogo incarico, oggetto del c.d. “procedimento-O-”, sarebbe stato legittimato a dolersi della mancata comparazione nella diversa procedura concorsuale.

In data 10 febbraio 2022 la difesa dell’appellato ha prodotto memoria di replica, ribadendo le conclusioni in precedenza rassegnate, alla quale ha fatto seguito la produzione di memoria di replica dell’appellante.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve prioritariamente esaminare la deduzione con la quale l’appellante principale ha censurato il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, argomentato sul rilievo dell’assenza di contestazioni dell’originario ricorrente avverso l’ iter deliberativo della proposta formulata dalla V Commissione, ove, invece, il giudice di primo grado, nel ritenere integrato il vizio di eccesso di potere per sviamento, si è appuntato su profili procedurali, concernenti le tempistiche di redazione della motivazione della proposta della V Commissione e la mancata comparazione del dott. -O-nel procedimento per il conferimento del posto semidirettivo che viene in rilievo nel presente giudizio.

1.1. La censura è infondata in quanto l’ iter deliberativo ha costituito oggetto di approfondita disamina nella sentenza impugnata al precipuo fine di rilevare la sussistenza, ravvisata dal primo giudice in ancoraggio alle censure dedotte, del “ forte dubbio sulla sviamento dalla causa tipica ”, con valorizzazione di una serie di elementi ritenuti tali da sostenere l’ipotesi “ che la selezione ex ante del nominativo da proporre non sia stata il frutto della fisiologica valutazione comparativa prescritta dal riportato art. 25 del Testo Unico, che deve precedere la scelta e non seguirla ”.

1.2. Va, inoltre, evidenziato che, in adesione ad una concezione di tipo sostanzialistico e non formalistico del principio processuale di cui all'art. 112 c.p.c., pure applicabile al giudizio amministrativo, è legittima la sentenza che, anche ampliando il thema decidendum e procedendo ad una ricostruzione giuridica della vicenda sulla base fatti allegati e dell'oggetto della domanda, non debordi dall’ambito della necessaria corrispondenza tra la causa petendi e petitum .

2. Il Collegio ritiene di soffermarsi, tenuto precipuamente conto della inammissibilità eccepita dalla Difesa erariale, su uno degli argomenti sui quali la sentenza impugnata ha incentrato l’accertamento in ordine alla sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento.

2.1. Come esposto nella narrativa in fatto, l’impianto motivazionale alla base della sentenza appellata ha valorizzato l’omessa valutazione del dott. -O-, relativamente al procedimento riferito alla vacanza -O- – il primo dei due procedimenti per la copertura dei posti di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -O-, in quanto tale antecedente rispetto al c.d. “procedimento-O-” –, il quale pure aveva presentato domanda di partecipazione ad entrambe le procedure, con riferimento alla cui posizione il relatore, nelle postille sottostanti al nominativo ha annotato “ che egli è stato promosso per altro posto semi direttivo ” (cioè quello riferito al c.d. “procedimento-O-”), senza che, tuttavia, fosse stata ancora espletata la relativa valutazione, avendo la trattazione dell’affare conclusosi con la nomina del dott. -O-a Procuratore Aggiunto formato oggetto di una azione separata e successiva rispetto al c.d. “procedimento -O-”.

2.2. Deve convenirsi con la Difesa erariale quanto all’insussistenza di un interesse del ricorrente originario a tale contestazione, non avendo l’omessa comparazione del dott. -O-con la Dott.ssa -O- dispiegato alcuna incidenza pregiudizievole nei propri confronti.

2.3. Come chiarito anche dall’Adunanza Plenaria in numerose pronunce, la giurisdizione amministrativa di legittimità si caratterizza quale giurisdizione di tipo soggettivo, “ sia pure con aperture parziali alla giurisdizione di tipo oggettivo (ma che si manifestano in precisi, limitati ambiti come, per esempio, nella estensione della legittimazione ovvero nella valutazione sostitutiva dell’interesse pubblico in sede di giudizio di ottemperanza o in sede cautelare, ovvero ancora nella esistenza di regole speciali, quali quelle contenute negli artt. 121 e 122 c.p.a., che, riguardo alle controversie in materia di contratti pubblici, consentono al giudice di modulare gli effetti della inefficacia del contratto) ” (A.P. 13 aprile 2015, n. 4;
cfr. anche A.P. n.. 4 del 7 aprile 2011 e n. 30 del 26 luglio 2012).

2.4. Il processo è, dunque, funzionale alla tutela di interessi individuali, avendo ad oggetto la tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive, di cui si assume la lesione e di cui si invoca protezione.

2.5. Non è, invero, prefigurabile un pregiudizio alla posizione del ricorrente originario derivante dalla omessa comparazione nella procedura in esame del dott. -O-, neppure in chiave prospettica, giacché, a prescindere dalla circostanza che il dott. -O-è risultato vittorioso nella coeva ed analoga procedura concernente la vacanza-O-, l’esito della selezione non costituisce parametro di valutazione nelle successive procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

2.6. A conclusioni differenti si sarebbe dovuti addivenire ove il dott. -O-, in favore del quale la V Commissione ha formulato la proposta per il conferimento dell’incarico lasciato vacante dal Dott.-O-, non fosse risultato vittorioso in esito alla deliberazione del Plenum ma, in tal caso, la rilevanza del vizio che il Dott. -O-sarebbe stato legittimato a far valere avrebbe trovato saldo ancoraggio nella sussistenza di un suo interesse, concreto e diretto.

3. Fermi i rilievi sopra svolti, neppure può ritenersi che la omessa comparazione nella c.d. “procedura -O-” della posizione del dott. -O-assurga ad indice idoneo a disvelare uno sviamento degli atti impugnati con il ricorso in primo grado dalla causa tipica, risultando fondate le deduzioni sul punto proposte dalle parti appellanti, principale e incidentale.

3.1. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal Legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l'atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. La censura di sviamento va, tuttavia, supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo (Cons. St., Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401;
Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355). Né il vizio in questione è ravvisabile quando l'atto è comunque adottato conformemente alle norme sulla sua forma e il suo contenuto e risulta aderente al fine cui è istituzionalmente preordinato (Cons. St., Sez. IV, 22 giugno 2017, n. 3062;
Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1776).

3.2. Nella fattispecie emerge per tabulas dalla documentazione in atti che il profilo del dott. -O-ha costituito oggetto di considerazione da parte della V Commissione anche nel c.d. “procedimento -O-”;
nel verbale della seduta del -O-si attesta, infatti, che la Commissione ha “ in particolare ” evidenziato “i profili dei dott.ri -O-, -O-, -O-, che si distinguono per le spiccate esperienze maturate ”. La circostanza, poi, che nel verbale della seduta -O- della medesima Commissione, di deposito e approvazione della proposta in favore della Dott.ssa -O-, figuri l’annotazione da parte del relatore, sotto il nominativo del dott. -O-(contrassegnato con il n. 19), che il medesimo “ è stato proposto per altro posto semidirettivo ”, non consente, con connotazione anche solo ipotetica, alla luce dell’attività sino a quel momento svolta e della contestualità dell’analogo procedimento relativo alla vacanza-O- (con riferimento al quale la proposta è stata espressa dalla Commissione in favore del Dott. -O-), di prefigurare – contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata – una predeterminazione ex ante sulla base di ragioni non note e di un “ probabile sviamento dalla causa tipica ” dei due nominativi da proporre.

3.3. Al capo 11, settimo capoverso della sentenza appellata viene prospettata in termini probabilistici una artata preordinazione nell’individuazione dei due nominativi da proporre al Plenum a prescindere dalla sequenza temporale della disamina delle due procedure ”.

Tale approccio non può essere condiviso in quanto proprio lo svolgimento contestuale delle due selezioni, come documentato dai relativi atti, avrebbe dovuto indurre ad una più approfondita disamina circa la suscettibilità del sostanziale stralcio della posizione del dott. -O-dalla c.d. “procedura -O-”, come emergente dal verbale della V Commissione -O-, ad assurgere a indice sintomatico di uno sviamento.

3.4. Né è stato debitamente considerato dal giudice di primo grado un ulteriore aspetto non secondario nell’indagine volta a rilevare la sussistenza di uno sviamento sotteso all’attività espletata.

3.5. Emerge dalla documentazione prodotta in giudizio che entrambe le proposte in favore, rispettivamente, della dott.ssa -O- e del dott. -O-, sono state approvate dalla commissione con cinque voti favorevoli ed un astenuto;
inoltre, il Plenum ha deliberato in favore di detti candidati all’unanimità.

3.6. Tali evidenze – rilevanti, come si andrà ad esporre, anche in relazione alla contestata congruità delle tempistiche di adozione delle deliberazioni – non rivestono valenza marginale, tenuto conto, oltre che della composizione degli organi collegali che vengono in rilievo, anche della natura endoprocedimentale delle proposte della V Commissione trasmesse al Plenum , sebbene le stesse assumano carattere necessario e delimitino l’esame del Plenum – il quale resta, comunque, libero nella decisione –, alle ipotesi di nomina già considerate (Cons. St., 11 maggio 2021, nn. 3712 e 3713).

3.7. A quanto esposto va soggiunto che l’esclusione dalla comparazione del candidato favorevolmente indicato nella proposta della V Commissione per altra procedura analoga non ha costituito una stravaganza della vicenda in esame, risultando corrispondere ad una prassi risalente seguita dal Consiglio per ragioni di efficienza e semplificazione.

3.8. A fronte di tale constatazione, emergente dagli atti, risulta priva di fondamento l’individuazione in detta esclusione di un indice sintomatico di un supposto sviamento e ciò a prescindere dalla legittimità o meno di tale prassi e dalla reale idoneità a soddisfare le finalità asserite dall’amministrazione.

3.9. E’, dunque, solo per completezza di analisi che il Collegio evidenzia i rischi insiti in tale prassi con riferimento, in specie, a pluralità di procedimenti caratterizzati da una maggiore complessità per la formulazione – nella fattispecie non sussistente – di più proposte alternative della Commissione riferite ad una stessa procedura (eventualità, questa, frequente nelle procedure selettive di cui trattasi), disvelandosi fragile, in simili evenienze, una proiezione circa le decisioni che con ragionevole probabilità potranno essere assunte dal Plenum .

3.10. Pur comprendendosi, quindi, le esigenze alla base della prassi in argomento, correlate alla possibilità che risulti integrato il disposto di cui all’art. 51 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria del 2015 (ai sensi del quale “ il trasferimento o l’assegnazione per il conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dall’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate ”), ove non accuratamente ponderato, il ricorso a tale prassi è suscettibile di determinare, come evidenziato dal giudice di primo grado, una regressione della pratica in Commissione e, dunque, una dilatazione delle tempistiche di conclusione delle procedure, oltre al rischio di un incremento del contenzioso, sia pure circoscritto, quanto ai profili della legittimazione alla contestazione del vizio in questione, ai soggetti realmente pregiudicati, secondo quanto illustrato ai precedenti capi della presente decisione.

4. Né indici di uno sviamento emergono dall’iter procedimentale seguito nell’articolazione nella fase istruttoria ed in quella decisoria.

4.1. Risulta smentito, infatti, dalla documentazione in atti che la proposta formulata in favore della dott.ssa -O- sia da ricondurre ad una predeterminazione “ ex ante ”, correlata ad inesplicate ragioni disancorate da una valutazione dei curricula e dalla necessaria comparazione tra i numerosi candidati.

4.2. Le regole che governano i meccanismi di funzionamento dell’organo collegiale che vengono in rilievo relativamente al conferimento degli incarichi direttivi ovvero semidirettivi sono definite dal Regolamento Interno del C.S.M., il quale stabilisce, all’art. 59, tra gli adempimenti che devono essere espletati dalla Segreteria di ogni Commissione, la comunicazione, almeno cinque giorni prima della riunione della Commissione, del calendario settimanale al Comitato di Presidenza, ai componenti della Commissione medesima ed a tutti gli altri componenti del Consiglio.

4.3. E’ documentato in atti che la Segreteria della V Commissione abbia provveduto in data 4 luglio 2019, con mail delle ore 18.08, a trasmettere ai componenti della Commissione non solo l’ordine del giorno relativo alla settimana 8 – 11 luglio 2019 ma anche i profili professionali dei candidati alla selezione in argomento, recanti la ricostruzione della carriera dei medesimi con indicazioni in ordine al percorso professionale, alla posizione disciplinare, allo stato delle risultanze concernenti gli affari di competenza della I Commissione (rapporti/esposti), alle risultanze del parere attitudinale specifico rilasciato dal Consiglio giudiziario competente per territorio, con particolare riguardo agli indicatori generali ed a quelli specifici individuati dal Testo Unico sulla Dirigenza, nonché il report delle statistiche comparate dell’attività svolta.

4.4. Come emerge dai relativi verbali, alla seduta della V Commissione -O-, nella quale si è preso atto di un errore materiale riscontrato nel parere attitudinale reso dal Consiglio giudiziario relativamente alla candidata -O-, hanno fatto seguito: la seduta -O-nella quale, esaminati i profili dei diversi candidati, è stato deciso il rinvio della decisione per esigenze di approfondimento dei “ profili di alcuni candidati ……ritenuti prevalenti ”;
la seduta del -O-, incentrata sull’esame dei profili dei candidati partecipanti al concorso, con individuazione dei profili dei dottori -O-, -O- e-O- ritenuti particolarmente significativi “ per le spiccate esperienze maturate ”;
la seduta del -O-, nella quale, previa descrizione da parte del relatore dei profili dei diversi candidati, con notazione dell’esperienza professionale della dott.ssa -O-, è stata approvata, con cinque voti favorevoli ed una astensione, la proposta in favore della suddetta candidata.

4.5. La Commissione ha, quindi, proceduto in conformità al meccanismo decisionale proprio dell’organo collegiale, incentrato sulla votazione e sull’approvazione delle proposte da sottoporre al Plenum (artt. 65, comma 1 e 66 del Regolamento Interno).

4.6. Proprio tale modalità di formazione della volontà dell’organo collegiale giustifica una differenziazione temporale tra la formulazione della proposta e la sua motivazione, come già riconosciuto da questo Consiglio con valutazioni condivise dal Collegio (Sez. V, 12 febbraio 2021, n. 1257, di conferma della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, 16 giugno 2020, n. 6754, con la quale il Tribunale è addivenuto alla medesima conclusione).

4.7. E, del resto, l’adeguatezza del contenuto dei verbali delle sedute della V Commissione in esame deve essere riguardata anche nella considerazione della natura dell’attività svolta, della fase del procedimento complessivo nel quale quest’ultima si è inserita, delle specificità che hanno caratterizzato la valutazione, con una sostanziale piena convergenza (ad eccezione di un solo componente che si è astenuto) sulla medesima proposta. Né può ritenersi condivisibile un approccio che prefigura una cesura – smentita dall’articolazione e dallo sviluppo del procedimento – tra la seduta del -O-, nella quale la proposta è stata approvata, e la seduta -O-, nella quale la V Commissione, proseguendo la trattazione della nomina, ha approvato la motivazione scritta della proposta destinata al Plenum , non constando nessuna evidenza sufficiente a lumeggiare una difformità dell’iter motivazionale rispetto agli argomenti sulla base dei quali la Commissione ha espresso la prevalenza della dott.ssa -O-, né che consenta, tanto meno, di postulare una falsità dell’effettivo esame del profilo dei candidati attestato nei verbali della V Commissione.

4.8. Il contenuto della motivazione, poi, ulteriormente concorre a sostenere la necessità della disponibilità di uno spatium temporis congruo per procedere ad una redazione dettagliata della motivazione della proposta, senza trascurare il complesso degli elementi considerati e riferiti ad un numero non esiguo di candidati, rendendo, in tal modo conoscibili i passaggi valutativi a fondamento della deliberazione adottata.

5. Tanto alla luce delle previsioni regolamentari quanto sulla base della stessa coerenza logica delle modalità di adozione delle determinazioni che governano l’operato della Commissione, deve escludersi la sussistenza di una inversione procedimentale, sostenuta dal giudice di primo grado, difettando, dunque, un ulteriore elemento che nell’impianto argomentativo della sentenza impugnata è assurto tra gli indici sintomatici di uno sviamento.

6. Quanto esposto priva di significatività le ulteriori argomentazioni a sostegno della sussistenza del suddetto vizio che il primo giudice ha ritenuto integrato anche in considerazione delle tempistiche di svolgimento delle attività sia della Commissione sia del Plenum .

6.1. La stessa sentenza impugnata non ha mancato, invero, di richiamare l’univoca giurisprudenza in materia di procedure selettive che esclude che le tempistiche di valutazione costituiscano, di per sé considerate, un indice di illegittimità, potendo, infatti, tali tempistiche essere condizionate da vari fattori che necessitano di un apprezzamento in concreto, con onere per la parte che tale vizio deduce di allegazione di circostanze specifiche suscettibili di conferire significatività al rilievo in rapporto al risultato finale al quale l’amministrazione addiviene.

6.2. Nella pronuncia impugnata, tuttavia, la significatività di tale aspetto, considerato quale indice rilevatore di una valutazione comparativa solo apparente tra i candidati, è stata fatta discendere da quelli che erroneamente, per le ragioni sopra esposte, il giudice di primo grado ha ritenuto di individuare quali indici di uno sviamento, nonché da una altrettanto erronea valutazione delle circostanze concrete emergenti dagli atti.

6.3. Quanto alle attività della V Commissione, infatti, la sentenza ha obliterato le risultanze riferite all’istruttoria propedeutica alle sedute svolte, alle tempistiche con le quali i componenti della Commissione hanno avuto accesso ai profili dei vari candidati (come già chiarito nei capi che precedono), allo svolgimento di più sedute nel corso delle quali neppure sono emerse posizioni divergenti ovvero alternative;
inoltre, è stata attribuita una enfasi eccessiva alla durata della seduta -O-, nella quale è stata approvata la motivazione scritta della proposta destinata al Plenum e, dunque, esclusivamente verificata l’esplicitazione di quanto aveva già costituito oggetto di disamina nel corso delle attività precedenti, accedendosi, in tal modo, ad una parcellizzazione – priva di supporto sul piano sia fattuale che giuridico – di un iter più articolato che avrebbe dovuto essere apprezzato complessivamente ed in aderenza alle disposizioni di riferimento.

6.4. Analogamente, con riferimento alla deliberazione del Plenum , difettano evidenze sintomatiche di uno sviamento, non desumibile dalle tempistiche di approvazione delle determinazioni concernenti procedure analoghe involgenti la valutazione dei medesimi candidati, non sussistendo basi solide per svilire gli elementi addotti dalle parti resistenti del giudizio di primo grado, concernenti la procedura ordinaria seguita nella fattispecie, con la conseguenza che, in forza delle previsioni dell’art. 31 del Regolamento interno del C.S.M., tutti i componenti hanno avuto la possibilità di accedere agli atti dell’istruttoria ed a tutta la documentazione pertinente alla procedura, nonché le modalità di svolgimento della discussione in seno al Plenum , come delineata dagli artt. 77 e 80 del sopra indicato Regolamento.

6.5. Con riferimento ad entrambi gli organi collegiali, inoltre, risulta particolarmente significativa la circostanza che non sono emerse posizioni di contrasto e non sono state avanzate richieste suscettibili di determinare aggravi procedimentali, tanto che la proposta, unica, è stata, come più volte ribadito, approvata con cinque voti favorevoli (ai quali si aggiunge l’astensione di un solo componente), mentre il Plenum ha deliberato all’unanimità.

6.6. In tale quadro, anche la mancata menzione del profilo curriculare (c.d. “medaglione”) della dott.ssa -O-, che si sostanzia in una sintetica esposizione del curriculum della candidata, nelle premesse della proposta della Commissione e della delibera del Plenum , non consente di inferire né carenze istruttorie né, tanto meno, una supposta artata precostituzione dell’esito della selezione, neppure associando tale evidenza al rinvio, prima del raffronto comparativo tra i candidati, ad un profilo curriculare in precedenza non trascritto.

6.7. Gli atti, infatti, devono essere considerati sia nel complesso dell’articolazione procedimentale nella quale si sono inseriti sia nella loro integralità, dovendosi escludere ricadute su di un piano sostanziale delle carenze sopra indicate, alla luce della dettagliata indicazione della carriera della candidata vincitrice della selezione che figura tanto nella proposta quanto nella successiva delibera del Plenum , nonché della sussistenza di una adeguata esplicitazione in detti atti delle ragioni alla base della ritenuta preminenza di tale candidata nella comparazione con ciascuno degli altri partecipanti alla selezione.

6.8. E, invero, il nucleo della decisione adottata è costituito non già dalle premesse che con metodo compilativo illustrano il profilo dei candidati bensì dalle successive parti degli atti nelle quali sono stati esplicitati i contenuti delle valutazioni svolte, in aderenza ai dati analiticamente riportati, dei quali, anzi, il giudice di primo grado ha stigmatizzato una ritenuta eccessiva valorizzazione in favore della vincitrice della selezione rispetto agli elementi riferiti agli altri candidati, emergendo, dunque, anche una contraddittorietà di fondo nel percorso argomentativo della sentenza impugnata concernente tali aspetti.

7. Né sono stati esplicitati dal giudice di primo grado i punti della motivazione della delibera di nomina che evidenzierebbero una differente valorizzazione dei titoli e delle esperienze dei candidati rispetto alla vincitrice della selezione;
del pari, non risulta specificato come le modalità espositive genericamente contestate avrebbero concretamente evidenziato una precostituzione della decisione, analisi, questa, che non avrebbe potuto che implicare una verifica dettagliata sui vari elementi considerati nella comparazione.

7.1. Come chiarito dall’univoca giurisprudenza in materia, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il C.S.M. gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (tra le tante Cons. Stato, V, 9 gennaio 2020, n. 192;
V, 27 giugno 2018, n. 3944;
V, 11 dicembre 2017, n. 5828;
V, 16 ottobre 2017, n. 4786). Resta, dunque, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità o convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo. Al contempo l’ordinamento impone che sia assicurata la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, e quindi, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716;
V, 11 febbraio 2016, n. 607). L’obbligo di motivazione che grava sul C.S.M. circa merito e attitudini, deve dar conto delle ragioni che concretano l’accertamento della miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono a preferire uno rispetto agli altri.

7.2. Questo Consiglio ha avuto modo di rilevare, con valutazioni condivise dal Collegio, che non ricorre un vizio di legittimità della delibera di nomina quante volte possa affermarsi che la diversa rappresentazione della carriera dei magistrati sia dovuta alla tecnica espositiva scelta, improntata a sinteticità e chiarezza, che trovi conforto nella effettiva acquisizione e valutazione del quadro conoscitivo che emerge dalla relazione predisposta per ciascuno dei candidati (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1448), evidenziando, altresì, che la scelta di dedicare maggior spazio al profilo professionale del magistrato cui è conferito l’incarico è giustificata e, anzi, ragionevole, poiché, rappresentando le esperienze professionali del magistrato, distinte nei parametri del “merito” e delle “attitudini”, con i risultati conseguiti in carriera, il C.S.M. dà conto delle ragioni della preferenza accordata (id. 29 marzo 2021, n. 2647).

7.3. In esito ad un accurato esame degli atti prodotti emerge una esplicitazione chiara e coerente delle ragioni alla base della determinazione dell’organo deliberante, a seguito di una comparazione scaturita dalla cognizione completa ed adeguata degli elementi da valutare.

7.4. La sentenza impugnata, dunque, erroneamente ha ravvisato nelle modalità espositive della proposta della commissione la sintomaticità di uno sviamento non supportato da altri indici in qualche modo rilevatori della deviazione dalla causa tipica dell’atto, arrestando l’analisi alle censure esaminate senza addentrarsi nella disamina delle ulteriori deduzioni proposte dal ricorrente originario con precipuo riferimento alla comparazione della propria posizione con quella della controinteressata nel giudizio di primo grado.

8. Come esposto nella narrativa in fatto, l’appellato, nel costituirsi in giudizio, ha riproposto le deduzioni implicitamente assorbite nella sentenza impugnata.

9. Al riguardo, in aggiunta a quanto in precedenza esposto, deve rilevarsi che il profilo dell’odierno appellato ha costituito oggetto di adeguata considerazione, essendo stata evidenziata la elevata sua qualificazione professionale, con esaustiva esplicitazione delle ragioni per le quali è stata ritenuta preminente l’altra candidata nell’assegnazione dell’incarico che viene in rilievo.

9.1. In termini generali, si evidenzia che il conferimento degli uffici direttivi da parte dell’organo di governo autonomo della magistratura è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 ( Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della l. 25 luglio 2005, n. 150 ), che prefigura e definisce la cornice per la valutazione dell’”attitudine direttiva” (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell'incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10;
funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui «indicatori oggettivi» sono individuati dal C.S.M. d’intesa con il Ministro della giustizia (art. 11, comma 3, lett. d, seconda parte).

9.2. Con riferimento a queste previsioni, il C.S.M. ha adottato il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015) che – sostituendo la previgente circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, delibera del 30 luglio 2010 – mette a punto un articolato sistema di “indicatori generali” (artt. 6-13) e di “indicatori specifici” delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento.

9.3. Vale ancora ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo;
come tale, non è abilitato ad equiordinare pregresse qualifiche di legge, né il significato delle inerenti funzioni, che rilevano come distinte ex art. 107, terzo comma Cost. (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513;
28 novembre 2012, n. 6035;
6 dicembre 2016, n. 5152;
V, 17 gennaio 2018, n. 271;
V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216;
6 settembre 2017, n. 4220;
17 gennaio 2018, n. 271;
23 gennaio 2018, n. 432;
V, 2 agosto 2019, n. 5492;
V, 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9;
V. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84;
V, 22 gennaio 2020, n. 524;
V, 21 maggio 2020, n. 3213;
V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450;
V, 14 maggio 2020, n. 3047;
V, 19 maggio 2020, n. 3171;
V, 21 maggio 2020, n. 3213;
10 febbraio 2021, n. 1238;
5 febbraio 2021, n. 1077;
12 febbraio 2021, n. 1257;
V, 1 marzo 2021, n. 1702;
11 maggio 2021, n. 3712).

9.4. In questa cornice, nella fattispecie non emergono lacune sotto il profilo istruttorio.

9.5. La descrizione del profilo curriculare dell’appellato risulta sufficientemente analitica e, inoltre, a rilevare sotto il profilo della legittimità dell’atto, non è la maggiore o minore enfasi rivolta all’illustrazione di dettaglio del profilo professionale quanto piuttosto il contenuto di merito della comparazione, ossia alla completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni compiute, non con riferimento generico alla professionalità assoluta dei candidati bensì con attenzione specifica alle caratteristiche ed alle peculiarità dell’ufficio messo a concorso.

9.6. Emerge dagli atti che correttamente la determinazione adottata dal Plenum ha considerato che entrambi i candidati hanno svolto solo funzioni requirenti e hanno trattato anche procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale antimafia (D.D.A.), valorizzando, fedelmente rispetto alle risultanze acquisiste, il periodo temporale durante il quale la dott. -O- ha operato presso detta Direzione.

9.7. La valorizzazione del sopra indicato elemento non si pone in contrasto con la disciplina sopra richiamata, in quanto l’esperienza presso la D.D.A., pur non integrando un indicatore specifico autonomo, ben può essere valutata sub specie di “esperienze maturate nel lavoro giudiziario”, da apprezzare ai sensi dell’art. 15, lett. a) della circolare sulla dirigenza giudiziaria, costituendo un ufficio di conoscenza e pratica privilegiate in tema di reati di criminalità organizzata, sia di tipo mafioso che volta al narcotraffico internazionale.

9.8. Pur con tale precisazione, il più lungo periodo di assegnazione alla D.D.A. dell’appellato rispetto alla vincitrice della selezione, proprio in quanto tale esperienza non assurge ad indicatore specifico autonomo non ha, correttamente, rivestito valenza decisiva. E, invero, la dott.ssa -O- è stata ritenuta prevalente in quanto unitamente a tale esperienza è stato considerato anche lo svolgimento delle funzioni di secondo grado (che, invece, l’appellato non ha espletato) per il periodo temporale pure emergente in atti ed acquisito al procedimento, che ha giustificato il riconoscimento di una maggiore completezza del suo profilo professionale, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 15 lett. a) e 8 del T.U..

9.9. Deve escludersi, inoltre, una contraddittorietà nelle valutazioni comparative espresse in rapporto ad altri candidati e, segnatamente, con riferimento alla dott.ssa -O- stante la diversità delle situazioni esaminate;
lo svolgimento delle funzioni di secondo grado da parte di entrambe le candidate, infatti, è stata riguardata congiuntamente alla minore esperienza maturata dalla dott.ssa -O- nelle funzioni requirenti di primo grado, non riscontrandosi, dunque, irragionevolezze nella considerazione specifica dell’ufficio oggetto della selezione.

9.10. Del pari, sono state valorizzate le esperienze di direzione e di collaborazione dell’appellante, rilevanti ai sensi dell’art. 15 lett. b) T.U., con l’ulteriore rilievo che il Testo Unico sulla dirigenza stabilisce che dell’anzianità di servizio si possa tenere conto solo quale criterio residuale in caso di parità di tutti gli altri parametri di valutazione.

9.11. Quanto alle funzioni “ direzione di fatto e di organizzazione dell’Ufficio ” di cui l’appellato ha contestato l’omessa considerazione, il Collegio reputa sufficiente rilevare che dalle fonti di conoscenza acquisite agli atti della procedura, inclusa l’autorelazione del dott. -O-, non consta alcuna indicazione di tale svolgimento di fatto delle funzioni di direzione ed organizzazione, sicché legittimamente non ne è stato vagliato lo svolgimento ai fini della selezione in argomento, dovendosi anche sottolineare che difettano evidenze idonee a comprovare che le funzioni genericamente indicate dal ricorrente originario siano suscettibili di integrare lo svolgimento di “ pregresse esperienze direttive o semidirettive ” ovvero “ esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici ”, espletate anche solo di fatto e rilevanti ai sensi dell’art. 15, lett. b) del T.U..

9.12. Sussistono, invece, numerosi elementi ulteriori che sono stati dettagliati nella comparazione, riferiti agli incarichi ricoperti dalla dott.ssa -O-, legittimamente considerati ai fini della selezione, emergendo, sul punto, uno sconfinamento delle argomentazioni difensive dell’appellato nell’ambito di giudizio riservato al C.S.M., riflettendo la contestazione apprezzamenti sostanzialmente autoreferenziali della parte.

9.13. Non può condividersi, inoltre, la deduzione dell’appellato circa l’eccessivo rilievo che sarebbe stato riconnesso alle attività di collaborazione organizzativa, elevate a “requisito di legittimazione”, per il doveroso apprezzamento da riconnettere a tutti gli indicatori specifici.

9.14. Deve, infatti, sottolinearsi, al riguardo, che gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, devono trovare, proprio per la rafforzata funzione selettiva, una congrua considerazione, sicché ove un candidato possa vantare tali requisiti il C.S.M. non può prescinderne, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto a evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore "attitudine generale" o il particolare "merito" del candidato prescelto (Cons. St., Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786).

9.15. Le valutazioni espresse nella comparazione, come emergenti in atti, forniscono, invero, supporto motivazionale adeguato alla decisione, con la quale, senza disconoscere le qualità del profilo professionale del Dott. -O-, sono stati privilegiati, nel rispetto della disciplina di riferimento, specifici aspetti in relazione ai quali la verifica giudiziale trova i limiti sopra evidenziati, arretrandosi alla soglia dell’opinabilità e non potendo spingersi sino a travalicare ambiti afferenti alla condivisione o meno del giudizio. La legge assegna al C.S.M. un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’Organo di autogoverno, senza evidenziare una diretta “ non condivisibilità ” della valutazione stessa (in termini, Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).

10. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

11. In conclusione, l’appello principale e l’appello incidentale devono essere accolti, le censure di primo grado riproposte in questa sede vanno respinte, sicché, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

12. Le peculiarità della vicenda contenziosa, come emergenti dalla documentazione in atti, giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi