Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-05-13, n. 202003015

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-05-13, n. 202003015
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003015
Data del deposito : 13 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2020

N. 03015/2020REG.PROV.COLL.

N. 02622/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2622 del 2015, proposto da
CASTELLANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato L G, con domicilio eletto presso lo studio Letizia Lombardi in Roma, via Crescenzio, n. 74;

contro

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V C, G P, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele, n.18;
PROVINCIA DI SIENA, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1313 del 2014


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Radda in Chianti;

Visti gli 84FC045988A" data-article-version-id="57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartl38qwviqcwic5b1?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07">artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Dario Simeoli;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.‒ Con nota depositata in data 14 febbraio 2020, la società Castellani s.p.a. ha dichiarato di voler rinunciare all’appello.

2.‒ Il Collegio non può che dare atto della rinuncia e pronunciare l’estinzione del presente giudizio di appello, ai sensi degli artt. 35 e 84, comma 4, del c.p.a. La rinuncia al ricorso, anche se non notificata alle altre parti, determina in ogni caso la sopravvenuta improcedibilità del gravame costituendo diretta e manifesta espressione della carenza, in capo al ricorrente, di un interesse effettivo e attuale alla definizione del giudizio instaurato.

3.‒ In considerazione della natura e del carattere risalente della controversia, va disposta la compensazione integrale delle spese del secondo grado del giudizio.

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