Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-01, n. 202302122

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-01, n. 202302122
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302122
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 02122/2023REG.PROV.COLL.

N. 08509/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8509 del 2021, proposto dalla società Oti S S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C O e F B, con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Chiomenti in Roma, via

XXIV

Maggio, n. 43;

contro

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

dell’Associazione CIS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Lipani Catricalà &
Partners in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I, 24 maggio 2021 n. 6078, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Associazione CIS nonché i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, depositate dalle parti e gli altri documenti versati in atti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. S T e uditi, per le parti, gli avvocati F B, C O, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari nonché gli avvocati dello Stato Sergio Fiorentino e Luca Reali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello n. R.g. 8509/2021 la società Oti S S.p.a. ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I, 24 maggio 2021 n. 6078, con la quale il TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 13850/2019), proposto dalla predetta società ai fini dell’annullamento del provvedimento n. 27849 adottato dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 17 luglio 2019 a conclusione del procedimento I805 - Prezzi del cartone ondulato, con il quale l’Autorità ha: 1) deliberato che L S.r.l., Satolificio La Vggia S.p.a. e Oti S - unitamente alle altre società elencate alla lettera a) del dispositivo del provvedimento - avrebbero preso parte a una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento della Unione europea volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato;
2) deliberato che L, Satolificio La Vggia e Alliabox Italia S.r.l. - unitamente alle altre società elencate alla lettera c) del dispositivo del suddetto provvedimento - avrebbero posto in essere un’intesa continuata in violazione dell’articolo 101 TFUE volta a distorcere le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato;
3) inflitto sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a euro 1.012.298,00 a L, Satolificio La Vggia e Oti S in solido ed euro 952.751,00 a L, Satolificio La Vggia e Alliabox.

2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello e da quanto sintetizzato nella “memoria unica” depositata in giudizio dalla difesa erariale, come segue:

- in data 19 ottobre 2016, l’Associazione CIS (associazione di categoria degli scatolifici puri, ossia delle imprese che trasformano il cartone ondulato in imballaggi destinati ad ogni tipo di mercato) segnalava all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una serie di condotte poste in essere dai maggiori produttori di fogli in cartone ondulato, ed in particolare: a) l’esistenza di una concertazione sui prezzi e le condizioni di vendita dei fogli in cartone ondulato, formulati sulla base di una matrice di riferimento comune (il c.d. “Listino 2004”) ed aumentati simultaneamente e ricorrentemente in maniera significativa;
b) la limitazione delle tipologie di fogli rese disponibili agli scatolifici puri (ossia quelle del Listino 2004), con evidente difficoltà, per tali aziende, di competere con gli scatolifici integrati;
c) la pratica di scambi informativi su dati commerciali sensibili in seno all’associazione GIFCO – Gruppo italiano fabbricatori di cartone ondulato, quali ad esempio quelli relativi ai volumi della produzione;

- la suindicata segnalazione provocava l’avvio di due procedure di verifica al fine di appurare l’esistenza di due distinte intese segrete restrittive della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE. La prima delle due intese – accertata per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 30 marzo 2017 – coinvolgeva i principali produttori di fogli in cartone ondulato presenti sul territorio nazionale (di seguito, “intesa-fogli”) e aveva ad oggetto la definizione dei prezzi di vendita dei fogli in cartone ondulato agli scatolifici non verticalmente integrati (c.d. scatolifici puri), nonché il coordinamento dei livelli di produzione dei fogli. La seconda – accertata per il periodo dal 9 settembre 2005 al 30 marzo 2017 – coinvolgeva i principali produttori di imballaggi in cartone ondulato operanti sul territorio nazionale e aveva ad oggetto la definizione dei prezzi di vendita degli imballaggi in cartone ondulato, la ripartizione dei clienti (c.d. accordi di non aggressione) e delle forniture ai clienti co-forniti (c.d. accordi di non belligeranza) nonché la definizione concordata di altri rilevanti parametri concorrenziali (di seguito, “intesa-imballaggi”);

- avviato il procedimento, il termine di conclusione, inizialmente fissato al 31 maggio 2018, era stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2018 e, successivamente, al 19 luglio 2019. Per come già sopra anticipato, nella comunicazione di avvio era stata ipotizzata l’esistenza di due intese anticoncorrenziali, entrambe realizzate attraverso il coordinamento di GIFCO, e segnatamente una volta a limitare il confronto competitivo tra tali operatori nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, l’altra volta a limitare il confronto competitivo nel diverso mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato;

- l’avviato procedimento era stato esteso soggettivamente in data 5 luglio 2017 (nei confronti di Adda Oti, Oto Piceno, ICOM, ICO per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato della produzione e vendita di cartone ondulato e nei confronti di Imballaggi Piemontesi per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato), in data 5 dicembre 2017 (nei confronti di SIFA e Oti del Savio per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato e nei confronti di Idealkart, Grimaldi, Millestampe, Millestampe Packaging (poi

MS

Packaging), Saica, Toppazzini, M B e Oto Piceno per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato), in data 9 maggio 2018 (nei confronti di Trevikart, Oto Trevigiano, Plurionda e Oti Maranello per la partecipazione alla presunta intesa riguardante i fogli in cartone ondulato e nei confronti di Trevikart e Bergapack per la partecipazione alla presunta intesa sugli imballaggi in cartone ondulato) e in data 31 ottobre 2018 (nei confronti di Oti S e Innova Group - Stabilimento di Caino, S e ICOM per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato e nei confronti di Sunion, Alliabox, Sabox, Innova Group e Innova Group - Stabilimento di Caino, per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

- sempre in data 31 ottobre 2018, l’oggetto del procedimento era stato esteso all’accertamento di possibili condotte di limitazione o controllo della produzione dei fogli in cartone ondulato e di definizione concordata del cd. Listino 2004 e alla ripartizione di specifici clienti con riferimento al settore degli imballaggi, anche nel contesto di eventuali gare;

- in data 17 aprile 2019, l’Autorità trasmetteva alle parti coinvolte la comunicazione delle risultanze istruttorie, con fissazione del termine di chiusura della fase istruttoria al 28 maggio 2019;

- seguiva la lettura delle dichiarazioni, in data 24 aprile 2019, presso l’AGCM rese dai leniency applicant e nella stessa data la odierna società appellante acquisiva, tramite accesso documentale, i documenti allegati a tali dichiarazioni;

- sempre la odierna società appellante otteneva dall’Autorità, in data 14 maggio 2019 (in parziale accoglimento dell’istanza con la quale essa aveva chiesto un’estensione non inferiore a 45 giorni), che il termine di chiusura della fase istruttoria fosse prorogato dal 28 maggio 2019 al 18 giugno 2019;

- in data 18 giugno 2019 si svolgeva l’audizione finale e il 17 luglio 2019 l’Autorità adottava il provvedimento conclusivo con il quale affermava che le imprese L (poi Satolificio La Vggia) e Parmense Oti (poi Oti S) avrebbero preso parte, dal 2 febbraio 2004 fino al 30 marzo 2017, a un’intesa segreta, unica e continuata nel tempo, avente ad oggetto la definizione dei prezzi di vendita del cartone ondulato agli scatolifici non verticalmente integrati nonché il coordinamento anche con riferimento ai volumi di foglio prodotti, posta in essere tra i principali produttori di foglio in cartone ondulato presenti sul territorio nazionale;

- secondo il provvedimento conclusivo di AGCM, inoltre, L (poi Satolificio La Vggia) avrebbe preso parte a una seconda intesa anticoncorrenziale avente a oggetto la definizione in comune di aumenti dei prezzi degli imballaggi in cartone ondulato, nonché la ripartizione dei clienti e delle forniture ai clienti co-forniti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2011 e il 30 marzo 2017;

- le condotte contestate con riguardo alla prima intesa sono la definizione concertata dei prezzi di vendita del cartone ondulato agli scatolifici non verticalmente integrati e la definizione di fermi degli stabilimenti produttivi. La definizione concertata dei prezzi di vendita si sarebbe articolata, in primo luogo, sotto forma di concertazione degli sconti su un listino comune (definito in vari modi, tra cui Listino Toscano, Listino 2004);
tale listino sarebbe stato concordato dalle parti della presunta intesa nel febbraio 2004. Il coordinamento tra i produttori di cartone ondulato sarebbe avvenuto attraverso riunioni tra i vertici aziendali, o nel corso di contatti telefonici, per definire periodicamente una misura generale di aumento dei prezzi del foglio da praticare agli scatolifici terzi, nonché la data di decorrenza di tale aumento. Nell’ambito di tali riunioni, ma talora anche telefonicamente, sarebbero stati concordati anche i fermi di taluni turni di produzione degli stabilimenti delle parti (cd. ciminiere spente);

- le indicazioni ricevute dai vertici aziendali sarebbero poi state sviluppate nell’ambito di riunioni regionali, a cui avrebbero partecipato i rappresentanti commerciali;
nell’ambito di tali riunioni regionali si sarebbe considerato l’aumento definito dai vertici “quale criterio generale di massima” al fine di declinare lo sconto (sul prezzo definito in base al Listino 2004) cliente per cliente, utilizzando tabelle precompilate che riportavano il nome dei fornitori e il nome dei clienti;

- tali riunioni regionali sarebbero state articolate separatamente per le zone Lombardia/Piemonte, Vneto, Toscana/Emilia, Marche/Umbria/Sud e si sarebbero tenute sempre o quasi negli stessi posti (l’hotel Holiday Inn di Assago per la zona Lombardia/Piemonte, l’hotel Viest di Vicenza per il Vneto, l’hotel Le Cerbaie di Altopascio per la zona Toscana/Emilia, l’hotel Mulino Rosso di Imola per la zona Marche/Umbria/Sud);

- a tali riunioni, per quanto riguarda L (poi Satolificio La Vggia), avrebbero partecipato i signori P, G e G;
per quanto riguarda Parmense Oti (poi Oti S) avrebbe partecipato il sig. P;

- le evidenze che proverebbero tali riunioni regionali, oltre alle dichiarazioni dei leniency applicant , sarebbero i tabulati preparati internamente in vista delle riunioni, nei quali ciascuna parte segnava gli sconti da essa praticati in quel dato momento e da comunicare agli altri partecipanti alla riunione, i tabulati compilati che riportano il contenuto e gli esiti delle riunioni, e indicano gli sconti “concordati” da applicare, a valle della riunione, a partire da una determinata data, le ricevute di pagamento delle sale degli alberghi;

- il monitoraggio dell’intesa sarebbe stato effettuato nel tempo attraverso diversi strumenti (attraverso i clienti scatolifici, talora anche attraverso il controllo delle fatture o ad esempio, con particolare riguardo ai controlli sui fermi degli ondulatori, recandosi presso gli impianti per verificare lo spegnimento degli impianti), tra cui alcuni dati trasmessi dal GIFCO, che avrebbero consentito di identificare eventuali condotte commerciali aggressive;

- tale intesa è stata contestata a L, Satolificio La Vggia e Parmense Oti (poi Oti S). Quest’ultima, secondo la ricostruzione offerta nel provvedimento, avrebbe preso parte all’intesa indirettamente, “tramite i rappresentanti di altre società del gruppo”. Secondo l’AGCM, L avrebbe partecipato a tale infrazione dal 2 marzo 2004 al 30 marzo 2017, Satolificio La Vggia dal 15 dicembre 2015 al 30 marzo 2017 e Oti S dal 5 novembre 2009 al 30 marzo 2017.

3. – L’odierna società appellante proponeva ricorso dinanzi al TAR per il Lazio chiedendo l’annullamento, nella parte che la riguarda, del provvedimento sanzionatorio di AGCM, adottato in data 17 luglio 2019 (a conclusione del procedimento I805 - Prezzi del cartone ondulato), con il quale: A) ha ritenuto che L, Satolificio La Vggia s.p.a. e Oti S s.p.a. - unitamente alle altre società elencate alla lettera a) del dispositivo del provvedimento - abbiano preso parte a una intesa anticoncorrenziale, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e ad altra intesa volta a distorcere le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato;
B) ha inflitto le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari ad euro 1.012.298 a L, Satolificio La Vggia e Oti S in solido e pari ad euro 952.751 a L, Satolificio La Vggia e Alliabox.

In quella sede la Oti S deduceva le seguenti censure (di seguito sinteticamente indicate per rubrica): I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. 217/1998. Eccesso di potere in relazione al termine di chiusura della fase istruttoria. Violazione del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 (b) CEDU;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 10, d.P.R. 217/1998;
eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità in relazione al differimento dell’accesso alla domanda di clemenza e al termine concesso per disporre una difesa;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/1990, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 41 della Carta Fondamentale e dell’art. 14 l. 689/1981;
eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità in relazione all’eccessiva durata della fase preistruttoria con riferimento all’estensione soggettiva del procedimento ad Alliabox e Oti S;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TFUE;
violazione dell’art. 3 l. 241/1990;
eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, incompletezza e difetto di istruttoria, carenza e, comunque, manifesta insufficienza della motivazione, in relazione all’accertamento dell’intesa restrittiva contestata alle parti.

Il TAR per il Lazio, con sentenza 6078/2021 respingeva il ricorso proposto dalla società Oti S (identicamente a quanto è avvenuto con riguardo alla maggior parte dei ricorsi proposti dalle società destinatarie del provvedimento sanzionatorio adottato nei loro confronti da AGCM).

Nel respingere il ricorso il giudice di primo grado ha ritenuto:

- che l’Autorità abbia rispettato la disposizione recata dall’art. 14, comma 2, d.P.R. 217/1998 (recante il Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato), nella parte in cui prevede che gli uffici dell’Autorità comunichino “ il termine di chiusura dell’istruttoria, nonché le risultanze di quest’ultima, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stesso ”. Nel caso in esame tale disposizione risulta rispettata perché l’Autorità: A) ha inviato la comunicazione delle risultanze istruttorie in data 17 aprile 2019 fissando, in un primo momento, il termine per la chiusura dell’istruttoria al 28 maggio 2019, a 41 giorni di distanza dall’invio della CRI;
B) successivamente, nel provvedere sulle istanze di proroga dei termini della fase istruttoria avanzate da alcune delle parti, ha concesso una proroga del termine pari ad ulteriori 20 giorni, portando il termine di chiusura dell’istruttoria al 18 giugno 2019. Conseguentemente i termini sono stati fissati nel rispetto della disciplina regolamentare, anche considerato che la proroga concessa è pari ad oltre la metà del termine minimo previsto dal citato art. 14 d.P.R. 217/1998, oltre alla ulteriore circostanza dettata dal fatto che, nel corso del procedimento, le parti hanno avuto numerose occasioni per interloquire con l’Autorità e far valere le proprie posizioni difensive;

- l’accesso alle dichiarazioni di clemenza, limitato a quel che è essenziale ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa dei soggetti che lo richiedono, è stato consentito conformemente alle disposizioni che regolano la materia;

- il termine decadenziale di cui all’art. 14 l. 689/1981 non trova diretta applicazione nei procedimenti “antitrust” in relazione alla durata della fase istruttoria, ciò in quanto il richiamo operato dall’art. 31 l. 287/1990, pur nei termini dell’applicabilità delle disposizioni del Capo I, Sez. I e II, L. 689/1981, vale ai soli fini delle sanzioni amministrative pecuniarie, ma non per la disciplina della fase istruttoria del procedimento, in relazione alla quale la fattispecie è distintamente e autonomamente regolata. Ad ogni modo, nel caso di specie, l’estensione (di quasi sette mesi il termine di conclusione del procedimento) non può ritenersi tardiva, in quanto è avvenuta a seguito dell’acquisizione e valutazione di ulteriori elementi che hanno arricchito il quadro probatorio apportando elementi ulteriori rispetto a quelli menzionati dalle ricorrenti e consentendo una più precisa e delineata individuazione delle condotte rilevanti e dei soggetti che, secondo la ricostruzione dell’Autorità, risultavano coinvolti nelle intese;

- nel caso in esame, la dimostrazione dell’esistenza delle intese e della partecipazione della ricorrente è affidata a un robustissimo quadro probatorio, composto da plurime evidenze di tipo esogeno riguardanti in particolar modo l’esistenza di ripetuti contatti tra le parti, la cui significatività è corroborata dalle dichiarazioni rilasciate da una pluralità di leniency applicants ;
l’Autorità, inoltre, ha effettuato una adeguata analisi della portata anticompetitiva delle intese, tenuto conto del contesto economico in cui si sono concretizzate e del volume produttivo degli operatori coinvolti. In particolare le numerose evidenze raccolte consentono di superare, altresì, la censura con la quale la ricorrente ha lamentato che le contestazioni mosse siano fondate esclusivamente sulle dichiarazioni dei leniency applicant : nel caso in esame tali dichiarazioni hanno sicuramente contribuito alla definizione del quadro probatorio utilizzato dall’Autorità, ma non hanno costituito gli unici elementi a sostegno della ricostruzione delle intese, giacché il fascicolo istruttorio conta oltre 1000 documenti, ampiamente citati e utilizzati dall’Autorità come testimoniato dall’intero provvedimento. Il quadro complessivo si compone quindi tanto delle dichiarazioni degli applicant quanto dei documenti acquisiti, che corroborano quanto riferito, nel solco dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia, che ha affermato che “ pur non potendosi ritenere che le dichiarazioni del denunciante nell’ambito di un programma di clemenza possano costituire di per sé prova piena dell’esistenza dell’accordo collusivo, nondimeno a tali dichiarazioni deve essere riconosciuto un valore probatorio non trascurabile ”.

4. – Propone ora appello la società Oti S S.p.a. chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, stante l’erroneità della decisione assunta dal primo giudice, oltre all’accoglimento del ricorso in quella sede proposto e il conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato dall’Antitrust. La società appellante prospettava, quindi, quattro traiettorie contestative che, qui di seguito, si sintetizzano:

I) Limitazione del diritto di difesa - assenza di motivazione o motivazione meramente apparente - autonoma violazione del diritto di difesa - violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. 217/1998 - violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3 (b) CEDU. Nel corso della procedura la Oti S aveva chiesto ad AGCM una proroga del termine di chiusura della fase di non meno di 45 giorni, ma gliene sono stati accordati solo 20 e ciò ha determinato una evidente compressione del diritto di difesa della società, impedendole di poter replicare in modo adeguato ad una CRI particolarmente estesa come quella resa nel caso di specie dall’AGCM. Il TAR per il Lazio, erroneamente respingendo tale censura (anche in quella sede proposta), “ ha omesso di considerare che, seppure è vero che la Società ha avuto numerose interlocuzioni con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, tuttavia è solo con la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie che gli Uffici - sulla base del quadro documentale a disposizione - cristallizzano la contestazione, così da permettere all’impresa di esprimere la propria posizione sull’impianto accusatorio (come enucleato nella CRI), esercitando pienamente il proprio diritto di difesa nell’ambito del procedimento ” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di appello). Il giudice di primo grado è caduto poi “ in errore nel momento in cui (ha ritenuto) che, al fine di verificare il rispetto del principio del giusto processo, sarebbero del tutto irrilevanti gli eventuali vizi procedurali in cui sarebbe incorsa l’AGCM nel corso della propria istruttoria ” (così ancora, testualmente, a pag. 5 dell’atto di appello);

II) limitazione del diritto di difesa;
eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità in relazione al differimento dell’accesso alla domanda di clemenza e al termine concesso per disporre una difesa - violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 10, d.P.R. 217/1998. L’accesso alle dichiarazioni e alla documentazione nella versione accessibile di cui si compone la domanda di clemenza è avvenuto oltre il termine massimo previsto dall’art. 13, comma 10, d.P.R. 217/1998 e persino dell’art. 10- bis della comunicazione sulla clemenza, atteso che, mentre la CRI è stata comunicata alla Società il 17 aprile 2019, l’accesso alle dichiarazioni orali e agli allegati ha avuto luogo solo il 24 aprile 2019. La scelta di non consentire un tempestivo accesso alle dichiarazioni non è stato motivato dall’Autorità, in ciò rinvenendosi un rilevante vizio di legittimità della suindicata scelta. Infatti con la CRI non sono state messe a disposizione le dichiarazioni dei leniency applicant ma l’accesso a tali documenti è stato de facto posticipato, senza motivazione alcuna, ad un momento successivo;

III) Estensione tardiva del procedimento - violazione dell’art. 14 l. 689/1981 per tardività della contestazione dell’infrazione a Oti S. L’AGCM ha esteso il procedimento alla società Oti S in una fase molto avanzata dello stesso e a circa due anni dall’avvio (597 giorni), con evidente violazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione, che devono presiedere all’operato dell’AGCM, oltre che in violazione del termine previsto dall’art. 14 l. 689/1981. Il TAR per il Lazio non ha condiviso tale censura in quanto, a suo avviso, in primo luogo l’art. 14 l. 689/1981 non trova diretta applicazione nei procedimenti “antitrust” in relazione alla fase istruttoria e, in secondo luogo, ai fini della valutazione della congruità del tempo di accertamento dell’infrazione, ciò che rileva, quale termine iniziale, non è la notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, sebbene l’AGCM disponeva dei documenti su cui sono basate le contestazioni nei confronti di Oti S circa 20 mesi prima della notifica del provvedimento di estensione oggettiva. “ A dispetto di quanto sostenuto dal

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