Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2013-05-02, n. 201302078
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Numero 02078/2013 e data 02/05/2013 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 10 aprile 2013
NUMERO AFFARE 00534/2013
OGGETTO:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura - Emergenza Area Jonica;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 11/02/2013 in data 11/02/2013, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere F Q;
Premesso e considerato:
Con nota in data 11 febbraio 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, che ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale per la pesca e l’acquacoltura.
Chiede l’Amministrazione se, attese le finalità cui è preordinato il Fondo, consistenti nel far fronte ai danni alla produzione ed alle strutture produttive conseguenti a calamità naturali o ad avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale per consentire la ripresa delle attività produttive, sia possibile aderire alle richieste pervenute, sia da parte di Associazioni di categoria che da cooperative di pescatori, di accedere al fondo per i danni subiti agli impianti di mitilicoltura ubicati nel Mar Piccolo di Taranto, derivanti da fenomeni di inquinamento marino dell’area.
La sottoposizione del quesito discende da quanto emerso nel corso del Tavolo di lavoro interistituzionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare le numerose problematiche connesse all’inquinamento dell’area, di cui invero la richiesta di accesso al fondo da parte degli operatori del settore della pesca costituisce solo un aspetto.
Giova, a riguardo, evidenziare che il predetto articolo 14 – di cui l’Amministrazione allega il testo previgente – ha subito modifiche per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100.
Al comma 1 è stato aggiunto il seguente periodo “ Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità metereologiche e mete marine di carattere eccezionale.”
Inoltre, al comma 2, sono individuate le tipologie di intervento da realizzare attraverso il Fondo, consistenti in :
“ a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1 ”.
O, ritiene la Sezione necessario che, avuto riguardo all’oggetto del quesito, con cui si intende sapere se nell’ambito delle “ calamità naturali, avversità metereologiche e meteomarine di carattere eccezionale ” possa intendersi anche il fenomeno dell’inquinamento marino connesso a situazioni di eccezionalità, il Ministero delle politiche agricole acquisisca l’avviso del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, anche per gli aspetti concernenti le connesse calamità naturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari giuridici e legislativi, sentito se del caso il Dipartimento per la protezione civile, nonché trasmetta i verbali delle sedute successive a quella del 15 gennaio 2013 del Tavolo di lavoro interistituzionale, cui hanno partecipato anche le predette Amministrazioni, ove contenenti elementi informativi per la migliore valutazione della questione in esame.
Si ritiene, inoltre, utile che l’Amministrazione fornisca elementi informativi anche in ordine all’eventuale inserimento delle strutture ittiche e dell’acquacoltura dell’area del Mar Piccolo di Taranto nel Programma assicurativo annuale di cui all’art. 14 bis del d. lgs. n. 154/2004 ed abbia cura di trasmettere l’originale della richiesta di parere, pervenuta - completa di autorizzazione del Ministro - solo in fotocopia.
Per l’adempimento degli incombenti descritti è assegnato il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del presente parere.