Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-12-23, n. 201009372

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-12-23, n. 201009372
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201009372
Data del deposito : 23 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04261/2004 REG.RIC.

N. 09372/2010 REG.SEN.

N. 04261/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4261 del 2004, proposto da M C, D B G e G G A, rappresentati e difesi dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

contro

Comune di Lecce, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M L D S e L A, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

nei confronti di

V P, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Lecce - sezione I, n. 1417 del 31 marzo 2003.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Lecce;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di V P;

Viste le memorie difensive depositate dal comune di Lecce (in data 3 giugno 2010) e da V P (in data 12 novembre 2010);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il consigliere Vito Poli e udito per la parte appellante l’avvocato G.L. Pellegrino su delega dell’avvocato G P.


FATTO e DIRITTO

1. Con delibera regionale 22 novembre 1989, prot. n. 6649, è stato approvato il p.r.g. del comune di Lecce;
per quanto di interesse ai fini della presente controversia, giova rilevare fin da ora che il piano ha imposto sul terreno di proprietà dei signori Corrado M, Alba G G e G D B – in catasto censito al foglio 259/7 particella 908, destinazione di zona isolato ”A2” - il vincolo a verde privato o pertinenza di edifici di interesse collettivo.

1.1. Avverso tale previsione urbanistica i proprietari sono insorti davanti al Ta.r. per la Puglia che ha respinto il ricorso con sentenza 3 aprile 1996, n. 140, a sua volta confermata dalla decisione di questa sezione n. 791 del 22 febbraio 2006.

1.2. Nel presupposto della natura espropriativa del vincolo e della sua decadenza per scadenza del quinquennio legale, i su nominati proprietari hanno diffidato il comune alla riqualificazione urbanistica dell’area (cfr. nota in data 12 maggio 1997);
l’amministrazione ha riscontrato la diffida comunicando che il consiglio comunale aveva deciso, con delibera n. 80 del 3 marzo 1997 <<… di procedere alla riqualificazione urbanistica di tutte le aree del territorio comunale per le quali sono decadute le previsioni di PRG, fornendo agli uffici gli indirizzi ed assegnando un termine di 8 mesi per procedere agli accertamenti relativi ai luoghi e conseguentemente all’aggiornamento con eventuale modifica delle tavole>> (cfr. nota sindacale 8 luglio 1997, prot. n. 24779/97).

2. Decorso quasi un triennio dalla delibera n. 80 del 1997, i signori G G, M e D B hanno proposto ricorso avanti il T.a.r. per la Puglia per ottenere la condanna del comune alla riqualificazione urbanistica delle aree in proprietà ed al risarcimento dei danni derivanti dalla compressione del diritto dominicale.

Hanno articolato a sostegno delle domande un unico complesso motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 e dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica;
in particolare hanno sostenuto:

a) l’applicabilità (e la violazione) nel caso di specie dell’art. 25 l.u. (l. n. 1150 del 1942) sotto il profilo che il vincolo a “verde privato” imposto dal p.r.g. avrebbe avuto contenuto espropriativo perché eccedente gli standard fissati dal menzionato art. 25;

b) la violazione dell’obbligo di corrispondere l’indennizzo sancito dall’art. 25 cit.;

c) che una volta scaduto il termine quinquennale di durata dei vincoli preespropriativi, sarebbe sorto l’obbligo per il comune di tipizzare nuovamente le aree.

3. L’impugnata sentenza – T.a.r. della Puglia, Lecce, sezione I, n. 1417 del 31 marzo 2003 -:

a) ha respinto tutte le eccezioni preliminari di rito sollevate dal comune di Lecce (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

b) ha respinto la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere del comune ritenendo inesistente siffatto obbligo in quanto non decaduti i vincoli di destinazione a verde privato;

c) ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 25, l.u.;

d) ha respinto la domanda di risarcimento del danno.

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i signori G G, M e D B hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza reiterando criticamente le censure articolate in prime cure e sviluppando profili ulteriori.

5. Si è costituito il comune di Lecce concludendo per l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

6. Notificato in data 21 dicembre 2009, a cura della segreteria di questa sezione, l’avviso di perenzione ultraquinquennale secondo quanto previsto dall’art. 9, l. n. 205 del 2000 come modificato dall’art. 54, d.l. n. 112 del 2008, si è costituito in giudizio il signor V P – acquirente del terreno di proprietà del signor Di Battista (cfr. rogito in data 6 aprile 2009), dichiarando di aver interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. memoria di costituzione e dichiarazione di interesse depositate in segreteria in data 10 marzo 2010);
viceversa, scaduto il termine semestrale perentorio sancito dal menzionato art. 9, l. n. 205 del 2000, nessuna dichiarazione di interesse è pervenuta da parte degli originari ricorrenti.

7. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2010.

8. Preliminarmente il collegio:

a) prende atto dell’intervenuta perenzione del ricorso proposto dai signori Corrado M e Alba G G, secondo quanto disposto dall’art. 9, l. n. 205 del 2000 e per l’effetto lo dichiara estinto a mente del combinato disposto degli artt. 35, co. 2, lett. b), 82 e 83 c.p.a.;

b) estromette dal presente giudizio, ai sensi dell’art. 111, co. 3, c.p.c., il signor Giuseppe D B, dante causa del signor V P acquirente del fondo di sua proprietà oggetto del presente giudizio.

9. L’appello coltivato dal signor P è infondato e deve essere respinto.

In limine il collegio precisa che il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto dai motivi sviluppati nell’originario ricorso di primo grado, non potendosi tener conto, pertanto, dei profili ulteriori sollevati per la prima volta nel gravame, in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 345 c.p.c. (oggi dall’art. 104, co. 1, c.p.a.), ovvero in sede di comparsa conclusionale, attesa la natura puramente illustrativa della stessa.

10. Tutte le questioni di diritto sottese al gravame in trattazione sono state esaminate e disattese dalla richiamata decisione di questa sezione n. 791 del 22 febbraio 2006 cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.

Può solo ribadirsi che:

a) per quanto riguarda l’individuazione dei vincoli espropriativi, concretamente sottoposti al termine quinquennale di efficacia e la cui reiterazione dà pertanto titolo a un indennizzo, si è affermato, in seguito a Corte cost. 20 maggio 1999, n. 179, un indirizzo rigoroso e restrittivo, nel senso che avrebbero carattere non «espropriativo», ma solo conformativo, e perciò non sarebbero soggetti a decadenza ed all’obbligo dell’indennizzo, tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali: il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente;
il vincolo di «verde attrezzato», il vincolo d’inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde privato (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1201;
ad. plen., 24 maggio 2007, n. 7;
Cass. 19 maggio 2006, n. 11848;
Cons. Stato, ad. plen., 16 novembre 2005, n. 9;
sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718;
sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4010;
sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3214);

b) il potere ablatorio previsto dall’art. 25 l.u. non deve essere confuso con il generale potere conformativo dell’amministrazione di destinare - in sede di pianificazione del territorio - talune aree a “verde privato”;
la richiamata disposizione appare applicabile solo quando lo strumento urbanistico generale imponga (in pratica), con riferimento ad una singola area edificabile, un indice di fabbricabilità diverso ed inferiore rispetto a quello fissato in via generale per la medesima zona omogenea, e non quando, in relazione ad una intera zona omogenea, venga apposto un divieto assoluto di edificabilità nell’ambito del quale si puntualizza la funzione a “verde privato” di singoli lotti (come si verifica nella presente fattispecie posto che il terreno in proprietà dei ricorrenti è ubicato all’interno della zona “A 2”, in relazione alla quale le n.t.a. di piano vietano del tutto nuove costruzioni o ampliamenti).

A tanto consegue l’insussistenza di qualsivoglia obbligo del comune di provvedere alla riqualificazione urbanistica delle aree oggetto del presente giudizio e la carenza dei presupposti per la condanna del medesimo ente al risarcimento del danno anche a titolo di mancato pagamento dell’indennità prevista dall’art. 25 cit.

11. In conclusione l’appello proposto dal signor V P è infondato e deve essere respinto mentre deve essere dichiarato estinto per perenzione il ricorso proposto dai signori Corrado M e Alba G G.

12. Le spese del rapporto processuale corrente fra il P ed il comune di Lecce, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo, mentre quelle inerenti il rapporto processuale corrente fra gli originari ricorrenti ed il medesimo comune sono compensate integralmente secondo quanto disposto dall’art. 83 c.p.a.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi