Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-10-04, n. 201906684

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-10-04, n. 201906684
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906684
Data del deposito : 4 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2019

N. 06684/2019REG.PROV.COLL.

N. 03717/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3717 del 2010, proposto da
Regione Toscana - Difensore civico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V C, L B e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P M in Roma, corso Italia, n. 102;

contro

Comune di Civitella Paganico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati U G e Tommaso D'Onza, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza Buenos Aires, n. 5;

nei confronti

Perna Elio &
C. s.r.l., Provincia di Grosseto, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione seconda) n. 1811/2009, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitella Paganico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 20 giugno 2019 il Cons. A B e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Misasi, su delega dell’avv. L B, e Tommaso D’Onza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione consiliare n. 26/2008 il Comune di Civitella Paganico denegava l’approvazione della variante al Piano regolatore generale adottata nel 2004, finalizzata, ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 36 del 1980, Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere , all’adeguamento dello strumento urbanistico alle modifiche apportate dalla Regione Toscana al Piano regionale per le attività estrattive - PRAE con atto n. 670/2002, per l’inserimento nella tavola delle cave e dei bacini estrattivi della località di Pian Tallurinaio, sita nel territorio comunale e avente destinazione agricola.

Il Difensore civico della Regione Toscana, regionale, rilevata l’inerzia dell’Amministrazione comunale nel disporre l’adeguamento dello strumento urbanistico al PRAE, nominava, ai sensi dell’136 del Testo unico enti locali, un commissario ad acta , che adottava in sostituzione del Comune tutte le determinazioni necessarie allo scopo di cui sopra.

Con ricorso e motivi aggiunti proposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana il Comune impugnava la nomina del commissario ad acta e tutti gli atti da questi adottati, sollevando anche questioni di costituzionalità dell’art. 136 TUEL.

Con sentenza n. 1811/2009 la sezione seconda dell’adito Tribunale, nella resistenza della Regione e di Perna Elio &
C. s.r.l., società interessata all’esercizio dell’attività estrattiva nella predetta località, ricostruita la normativa applicabile alla materia ratione temporis (artt. 10 e 39 della l.r. n. 78/1998) e illustrati, alla luce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, i presupposti previsti dall’art. 136 TUEL per il ricorso al rimedio straordinario dell’esercizio dei poteri sostituivi, accoglieva l’impugnativa e annullava tutti gli atti gravati, rilevando, in estrema sintesi, che nella fattispecie non veniva in rilievo l’inerzia dell’amministrazione sostituita posta a base della previsione normativa, bensì un atto motivato, contrario all’approvazione della variante, che avrebbe potuto essere fronteggiato dagli interessati mediante il rimedio della difesa in giudizio. Condannava la Regione alle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza la Regione Toscana ha proposto l’odierno appello, deducendo con articolate argomentazioni l’erroneità del primo giudice nel non aver rilevato l’omissione del Comune nell’adozione di un atto obbligatorio per legge e, indi, la sussistenza di tutti i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo regionale, e concludendo per la sua riforma, con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado e accertamento della legittimità degli atti impugnati.

Il Comune di Civitella Paganico si è costituito in resistenza, eccependo la tardività della notifica dell’appello e la sua improcedibilità, stante la decadenza del PRAE di cui trattasi, sostituito dal Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia - PAERP adottato nel 2009, nonché l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.

Entrambe le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 giugno 2019.

DIRITTO

1. L’eccezione di tardività dell’appello della Regione Toscana spiegata dall’appellato Comune di Civitella Paganico è fondata.

2. L’ordinario termine perentorio, qui in rilievo, per proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali notificate è di 60 giorni, decorrenti dalla notificazione (art. 92, comma 1, Cod. proc. amm.;
precedentemente, art. 28, comma 2, l. n. 1034/1971).

Nella fattispecie, la notificazione della sentenza di primo grado è avvenuta il 10 febbraio 2010-

L’appello della Regione Toscana, spedito per la notifica al Comune di Civitella Paganico a mezzo di ufficiale giudiziario il 21 aprile 2010, ovvero oltre il predetto termine, è pertanto tardivo.

2.1. La Regione sostiene la ritualità dell’impugnativa per aver provveduto nel termine (2 aprile 2010) a una precedente notifica dell’appello.

Il rilievo non convince, in quanto detta notifica è andata a buon fine solo nei confronti della Provincia di Grosseto e di Perna Elio &
C. s.r.l., e la intempestività della notifica al Comune di Civitella Paganico non può ritenersi sanata da tali notifiche.

Rileva al riguardo non tanto l’art. 95, comma 2 Cod. proc. amm. (“ L’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire ”), invocato dalla Regione ma inapplicabile alla controversia, perchè entrato in vigore il 16 settembre 2010, dopo la notifica e il deposito dell’appello (risalenti rispettivamente al 21 e al 28 aprile 2010), bensì la regola, sostanzialmente non difforme, emergente dalla decisione n. 7 del 2004 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato.

Tale decisione, posto il generale principio secondo cui l’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti ad almeno una delle parti necessarie del giudizio di primo grado, ha avvertito al capo 5.2. che nell’ipotesi - qui ricorrente - in cui uno dei soggetti soccombenti in primo grado impugni la sentenza, gli altri soccombenti “ non sono parti necessarie del giudizio di appello, in quanto essi non possono integrare il thema decidendum una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame ”.

Nel solco dei principi così tracciati, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che l’appello proposto da uno solo dei soccombenti (sia esso l’amministrazione o uno dei controinteressati) non deve essere notificato alle altre parti che rivestono la medesima posizione processuale (di cointeressati al gravame), e che pertanto non sono parti necessarie nel giudizio di secondo grado (tra altre, V, 20 dicembre 2013, n. 3136;
VI, 9 luglio 2012, n. 4011;
V, 26 luglio 2010, n. 4874;
3 febbraio 2010, n. 485).

Applicando tali coordinate al caso di specie, deve concludersi che l’unica parte necessaria del giudizio di appello, cui il gravame avrebbe dovuto essere notificato nel termine di legge, era il Comune di Civitella Paganico, ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado.

Infatti Perna Elio &
C., società controinteressata costituita nello stesso giudizio, era essa stessa legittimata alla proposizione dell’appello, mentre non vi è alcun elemento per concludere che alla Provincia di Grosseto, parte intimata e non costituita in primo grado, nonché estranea agli atti gravati, di provenienza regionale, possa ascriversi una posizione processuale coincidente con quella del Comune.

2.2. Può aggiungersi per completezza che non sussistono neanche le condizioni per riconoscere la scusabilità della tardività della notifica dell’appello nei confronti del Comune di Civitella Paganico in cui è incorsa la Regione Toscana.

Il rimedio, oggi codificato dall’art. 37 Cod. proc. amm., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa (nella giurisprudenza anteriore al Cod. proc. amm., tra altre, Cons. Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5145;
V, 15 febbraio 2010, n. 808;
10 marzo 2009, n. 1384;
17 settembre 2008, n. 4400), mentre, come emerge dal fascicolo di causa, la mancata tempestiva notifica è imputabile esclusivamente all’errore commesso dalla Regione nell’indicare il domicilio eletto in primo grado dal Comune (via La Marmora 35, anziché via La Marmora 53), peraltro correttamente riportato nella sentenza appellata.

3. Per tutto quanto precede, l’appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Il Collegio ravvisa giusti motivi, in considerazione della natura degli interessi azionati in giudizio, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado.

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