Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-12-03, n. 201008404
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N. 08404/2010 REG.SEN.
N. 09962/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9962 del 1998, proposto da:
Consorzio Proprietari Unita' Minima Interv.Centro Storico di Benevento e S.R.L. Capossela Pasquale, rappresentati e difesi dall'avv. P D C, con domicilio eletto presso Roberto Lombardi in Roma, viale Mazzini 145;;
contro
Comune di Benevento, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso Michele Pazienza in Roma, p.zza Cesare Nzini 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 02469/1997, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI EDILI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati De Caterina e Pagano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2469/97 il Tar per la Campania ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio dei proprietari di unità minima di intervento – Comparto 18 – del Centro Storico di Benevento e dalla s.r.l. Capossela Pasquale avverso un atto del sindaco di Benvenuto, avente od oggetto la diffida a non avviare alcuna attività edilizia nel comparto in oggetto e il diniego di autorizzazione.
Il predetto Consorzio e la s.r.l. Capossela Pasquale hanno proposto ricorso in appello avverso la citata sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il comune di Benevento si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione di alcuni atti adottati dal sindaco del comune di Benvenuto nell’ambito del procedimento di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 76/1990 per la concessione dei contributi e il rilascio delle autorizzazioni per la riparazione di immobili danneggiati da eventi sismici.
Tale procedimento ha una duplice natura di riconoscimento del contributo e di rilascio del titolo abilitativo ai fini edilizi.
Sul primo profilo, il Tar ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria e, in sede di appello, è stata devoluta la sola valutazione del secondo profilo con particolare riguardo all’atto di diffida del sindaco del comune di Benevento.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo che, in assenza del rilascio della autorizzazione o concessione edilizia, legittimamente il sindaco ha diffidato il Consorzio al fine di non eseguire i lavori, non essendosi formato alcun silenzio assenso sulla domanda del Consorzio e potendo il ricorrente agire in via giurisdizionale o avverso l’inerzia del comune o in sede di impugnazione degli adottati nel diverso procedimento di annullamento del precedente parere rilasciato dalla competente commissione.
Gli appellanti considerano tale statuizione contraddittoria, invocando l’applicazione del silenzio assenso e affermando l’ammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego contenuto nell’impugnato provvedimento.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.
In primo luogo, non vi è alcuna contraddittorietà nell’aver escluso la qualificazione del silenzio del comune come atto tipico e nell’aver poi richiamato la possibilità per il ricorrente di impugnare il silenzio rifiuto.
Infatti, per silenzio rifiuto o silenzio inadempimento si intende l’inerzia della p.a. i cui effetti non sono espressamente disciplinati dal legislatore e, di conseguenza, il Tar non ha inteso attribuire al silenzio il valore di atto di reiezione dell’istanza, ma ha correttamente voluto fare presente che, in assenza di un titolo abilitativo edilizio, l’intervento non poteva essere iniziato ed era corretta la diffida del sindaco, potendo il privato contestare l’inerzia attraverso il rimedio del ricorso avverso il silenzio inadempimento (o silenzio rifiuto).
Altrettanto correttamente, il Tar ha escluso l’applicabilità al caso di specie delle norme invocate dai ricorrenti in materia di silenzio assenso o d.i.a., sulla base del decisivo elemento dell’inapplicabilità degli istituti invocati – sulla base della disciplina all’epoca vigente - a immobili siti nel centro storico, quale è il caso in questione.
Peraltro, il già citato D. Lgs. n. 76/90 prevede per gli interventi il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia a ulteriore conferma dell’inapplicabilità degli istituti di semplificazione procedimentale, invocati dal Consorzio.
Infine, si rileva che il giudice di primo grado ha giustamente ritenuto la carenza di interesse con riguardo ad un presunto diniego contenuto nello stesso atto di diffida, in quanto il sindaco si è limitato a richiamare il procedimento aperto in autotutela dall’amministrazione al fine di annullare il precedente parere della competente commissione favorevole al ricorrente;procedimento conclusosi nel corso del giudizio di primo grado con l’annullamento del parere con conseguente necessità di contestare quel provvedimento per far valere ogni aspetto inerente il diniego di autorizzazione.
3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.