Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-02, n. 202207673

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-02, n. 202207673
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207673
Data del deposito : 2 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2022

N. 07673/2022REG.PROV.COLL.

N. 04534/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4534 del 2015, proposto dal signor S T, rappresentato e difeso dall’avvocato B R, domiciliato presso la Segreteria della sezione IV del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

la Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione IV, n. 1596 del 17 marzo 2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il consigliere Emanuela Loria, nessuno è comparso per le parti;

Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa presentata dal difensore della parte appellante;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del giudizio in esame è rappresentato dalla domanda proposta in prime cure dal signor S T, in servizio presso il Corpo militare della Croce Rossa Italina (di seguito “CRI”), per l’annullamento:

a) del provvedimento emesso dal Comitato Centrale della CRI prot. n. IS-CRI/18766 del 21 novembre 2012, con il quale è stato intimato all’interessato il pagamento di euro 7.694,74 a titolo di recupero disposto dalla CRI ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 483/11, con la quale ultima è stata ricostruita in senso peggiorativo la carriera del personale di assistenza della CRI e sono state richieste all’istante le differenze retributive, oggetto di recupero, per gli anni dal 1983 al 1995, dovute alla posticipazione di ogni progressione di grado;

b) del provvedimento emesso dal Comitato centrale della CRI prot. n. 19832.12 del 4 dicembre 2012, con il quale è stato intimato al medesimo il pagamento di euro 6.923,13 a titolo di recupero disposto dalla CRI ex ordinanza commissariale n. 394/12, con la quale si annullavano gli avanzamenti del personale di assistenza CRI negli anni 1994-95, determinandone la posticipazione degli stessi agli anni 2000-2001 e sono state richieste al ricorrente le differenze retributive, oggetto di recupero, per gli anni dal 1995 al 2002;

c) del provvedimento emesso dal Comitato centrale della CRI prot. n. 31025 del 4 giugno 2013, con il quale ultimo è stato comunicato all’istante che il recupero, alla stregua delle sopra citate ordinanze commissariali n. 483/2011 e n. 394/2012, sarebbe avvenuto a decorrere dal mese di giugno 2013, mediante trattenuta stipendiale di euro 203,43 mensili, fino al completo recupero del debito, calcolato, per effetto di compensazione con debiti dell'amministrazione, in complessivi 6.306,38.

1.1. Con ulteriore domanda il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la condanna della CRI:

d) alla restituzione delle somme illegittimamente in corso di recupero, comprensive di interessi legali, in forza del provvedimento emesso dal Comitato centrale CRI prot. n. 31025 del 4 giugno 2013, con il quale si comunicava al ricorrente l'inizio del recupero delle somme asseritamente erogate in misura indebita, come stabilito dalle ordinanze commissariali n. 483/2011 e n. 394/2012, con decorrenza dal mese di giugno 2013, mediante trattenuta stipendiale di euro 203,43 mensili, fino ad estinzione del debito;

e ) all'immediata erogazione, in favore del ricorrente, previo accertamento del diritto, della somma di cui lo stesso è creditore nei confronti dell’amministrazione, pari a euro 8.311,49, a titolo di arretrati riconosciuti spettanti, ex d.P.R. n. 52 del 2009 e d.P.R. n. 185 del 2010.

f) all’estensione in suo favore degli effetti della sentenza emessa dal T.a.r. per il Lazio, sez. III, 10 aprile 2014, n. 3941, nella parte in cui è stato disposto l’annullamento dell’O.C. n. 394/12 emessa dalla Croce Rossa Italiana.

1.3. In punto di fatto l’interessato ha esposto di essere in servizio continuativo per la CRI, quale appartenente al personale ausiliario delle Forze armate, dal 23 ottobre 1982.

1.4. Il ricorrente, analogamente a quanto accaduto ad altri militari della CRI, è destinatario di due diversi provvedimenti di recupero, per somme che l’amministrazione ha ritenuto di avere indebitamente erogato allo stesso.

I provvedimenti menzionati sono, in particolare quelli indicati sopra sub a) e b) con i quali l’amministrazione ha preannunciato al ricorrente il recupero delle somme, che è iniziato a seguito della notifica allo stesso ricorrente del provvedimento emesso dal Comitato centrale della CRI prot. n. 31025 del 4 giugno 2013, con il quale ultimo gli è stato comunicato che le somme oggetto di recupero in forza delle sopra citate O.C. n. 483/2011 e O.C. n. 394/2012 sarebbe avvenuto a decorrere dal mese di giugno 2013, mediante trattenuta stipendiale di euro 203,43 mensili, fino al completo recupero del debito.

Il debito così calcolato dall'amministrazione, pari ad euro 4.617,87, era portato peraltro in compensazione con somme di spettanza del ricorrente, pari a euro 8.311,49, a titolo di arretrati riconosciuti spettanti, ai sensi del d.P.R. n. 52 del 2009 e del d.P.R. n. 185 del 2010, allo stesso mai corrisposti.

Ne è derivato il recupero a carico del ricorrente della somma di euro 6.306,38, risultante dalla differenza tra le somme ritenute indebitamente percepite ed il credito che il ricorrente stesso vanta nei confronti dell’amministrazione.

L’amministrazione ha iniziato fin da subito, mediante trattenute in busta paga, al recupero delle somme ritenute di spettanza;

Il ricorrente ha eccepito, con lettera raccomandata ricevuta dalla CRI in data 21 marzo 2014, la prescrizione degli emolumenti che la CRI aveva iniziato a recuperare a suo danno e ha domandato la revisione dei provvedimenti oggetto del presente giudizio, intimando all’amministrazione di interrompere le trattenute in busta paga.

2. Il ricorrente ha quindi articolato i seguenti motivi di ricorso (da pag. 4 a pag. 15):

- Quanto alla domanda di condanna volta alla restituzione delle somme illegittimamente in corso di recupero dal ricorrente, comprensive di interessi legali, in forza del provvedimento emesso dal Comitato Centrale CRI prot. rt.31025 del 4 giugno 2013, nonché alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, è da osservare quanto di seguito.

I - VIOLAZIONE DELL'ART. 2946 COD. CIV. E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 COD. CIV. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. PRESCRIZIONE.

II - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CO. 1 D.LGS. 104/2010. OMESSA ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, 10

APRILE

2014, N. 3941, PER LA PARTE IN CUI CON LA STESSA È DISPOSTO L'ANNULLAMENTO DELL'O.C. N. 394/12. DOMANDA DI ESECUZIONE DELLA PRONUNCIA E DI ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA STESSA AL RICORRENTE.

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1

COMMA

1 LEGGE N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2033 CC. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. MANCATA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO. LESIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

III (rectius IV) - VIOLAZIONE ART. 21-NONIES LEGGE N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI.

IV (rectius V) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. STESSE CENSURE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE.

V (rectius VI) - VIOLAZIONE DELL'ART. 52 D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIE'TA' TRA ATTI ESTERNI.

VI (rectius VII) - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA E ILLOGICITA' MANIFESTA.

B - Quanto alla domanda del ricorrente volta all'immediata erogazione, in favore del ricorrente, della somma di cui lo stesso è creditore nei confronti dell'amministrazione, pari ad euro 8.311,49, a titolo di arretrati riconosciuti spettanti, ex d.P.R. n. 52/2009 e d.P.R 185/2010, si osserva quanto di seguito:

I - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMA COMPENSAZIONE OPERATA DALL'AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLA SPETTANZA DELLE SOMME A TITOLO DI RETRIBUZIONE. CONDANNA AL PAGAMENTO.

Subordinatamente all'accertamento del buon diritto del ricorrente per le ragioni espresse al punto "A" del presente ricorso, con conseguente accertamento della illegittimità della procedura di recupero posta in essere dall'amministrazione resistente, e annullamento degli atti impugnati, emerge palese l'illegittimità della compensazione legale operata ai sensi dell'art. 1243 cod. civ. con le somme relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, dovute al ricorrente a titolo di "arretrati ex d.P.R. n.

52 del 2009 e d.P.R. 185 del 2010" ed il conseguente diritto del ricorrente a vedersi corrisposte le dette somme, mai fino ad ora godute.

Appare ovvio, dunque, che qualora il Collegio adito decidesse di condividere le ragioni esposte con il presente atto e, dunque, di ritenere illegittima la procedura di recupero conseguente alla ricostruzione di carriera operata dopo 35 anni ai danni del dipendente ricorrente, verrebbe meno anche ogni ragione per considerare i miglioramenti economici ex d.P.R. n.ri 52/2009 e 185/2010, come compensati. In tale ipotesi, appare, dunque, del tutto legittima e consequenziale la domanda di condanna dell'amministrazione alla corresponsione dei citati arretrati retributivi, nella misura proprio quantificata dalla stessa Croce Rossa Italiana con il provvedimento prot. n. 31025 del 4 giugno 2013 e pari ad euro 8.311,49.

2. Con l’impugnata sentenza di primo grado il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.

3. Il ricorrente ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, articolando i seguenti mezzi di gravame (estesi da pag. 8 a pag. 22 del ricorso):

I - IMPUGNAZIONE DEL CAPO CONTRASSEGNATO DAL N. 5.

VIOLAZIONE DELL'ART. 2946 COD. CIV. E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2033 COD. CIV. PRESCRIZIONE.

II -

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