Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-16, n. 202307768
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2023
N. 07768/2023REG.PROV.COLL.
N. 02303/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2303 del 2023, proposto da
Società Marina di Sant'Elmo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. M A P F, udito per l’appellante l’avvocato C B e preso atto delle conclusioni rassegnate per iscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Società Marina di Sant’Elmo s.r.l., nella qualità di titolare della concessione demaniale 11 settembre 2012 n. 31476 nel Porto di Alghero prolungamento banchina Sanità, impugnava la determinazione della Regione Autonoma Sardegna 8 luglio 2021 n. prot. 28787 e la conseguente ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero 21 luglio 2021 n. 37, con le quali è stata assentita al controinteressato -OMISSIS-la variazione ex art. 24 reg. esec. cod. nav. della concessione demaniale 29 marzo 2012 n. 366 (integrata con determinazione n. 47248 del 15 dicembre 2014) rilasciata per gestire lungo le adiacenti banchine pubbliche denominate “ Dogana ” e “ Sanità ” l’ormeggio di unità da diporto “ in transito ”, a titolo gratuito o oneroso per l’utilizzo dei servizi portuali.
Secondo la società ricorrente la predetta variazione assentita celava una sostanziale modifica della concessione, al punto da rendere necessaria una procedura competitiva per l’assegnazione del bene demaniale in uso, poiché: a) sarebbe stato consentito un avanzamento delle linee di ormeggio parallele alle banchine da m. 20 a m. 80 dalla banchina Dogana ed a m. 35 dalla banchina Sanità; b) sarebbe stata consentita la realizzazione di nuove infrastrutture di ormeggio, con corpi morti, catenarie e bitte, aumentando così il numero e le dimensioni delle imbarcazioni da ormeggiare; c) sarebbe stato eliminato il precedente divieto di lasciare l’ormeggio e farvi ritorno durante il periodo di sosta della durata massima di 120 ore; d) l’ordinanza 21 luglio 2021 n. 37 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero consentirebbe in alcuni tratti della banchina Dogana e della banchina Sanità l’ormeggio non “ di murata ” (ossia di fianco, longitudinalmente alla banchina), ma “ in andana ” (ossia di punta, con la poppa o la prua verso la banchina), così aumentando il numero delle imbarcazioni da poter ospitare.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società ricorrente lamentava, dunque, l’illegittimità dei predetti atti impugnati poiché: 1) sarebbe stata assentita una modifica sostanziale della concessione senza la necessaria procedura di evidenza pubblica, in violazione dell’art. 24 reg. esec. cod. nav.; 2) sarebbe stata assentita la controversa variazione in violazione anche del divieto di cui all’art. 27 co. 2 delle Linee guida per la predisposizione del P.U.L., secondo cui non sarebbero consentite autorizzazioni ad ampliamenti di concessioni esistenti; 3) il concessionario controinteressato mancherebbe dei requisiti morali richiesti per la prosecuzione del rapporto concessorio, in ragione della pendenza del procedimento penale a suo carico per l’installazione abusiva della linea di ormeggio di cui era stata chiesta la modifica, poi accolta con la c.d.m. n. 2451/2021; 4) l’ordinanza n. 37/2021, nella parte in cui, ammettendo per la durata di 120 ore consentite per l’ormeggio in transito la possibilità di lasciare gli ormeggi e farvi ritorno, sarebbe in contrasto sia con l’art. 49 nonies D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della Nautica da diporto) che prevede la minore durata dell’ormeggio in transito di 72 ore, sia con la nota dell’Agenzia delle Entrate n. 379/2021 che stabilisce, ai fini fiscali, la durata del transito gratuito in 48 ore, sia con la prassi seguita in altri porti (Olbia e Carloforte); 5) sarebbe stato sancito un ingiustificato regime di favore nei confronti del Consorzio controinteressato sul piano del canone demaniale dovuto (quantificato in relazione ad uno specchio acqueo virtuale di soli mq. 267,72 calcolato soltanto in lunghezza e non in relazione allo specchio acqueo realmente occupato, come per tutte le altre concessioni demaniali relative a punti di ormeggio) e della tassa di smaltimento dei rifiuti, calcolata sul medesimo parametro della superficie in concessione, considerata, peraltro, la contraddizione con i pareri acquisiti nel procedimento.
Con il proposto ricorso la ricorrente agiva anche ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sulla diffida del 13 agosto 2021 con la quale si intendeva stimolare l’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 47 c.n. perché il Consorzio controinteressato avrebbe gestito i beni pubblici affidatigli in violazione di talune indicazioni fornite dal Ministero con la circolare del 5 agosto 1996, in quanto: a) non avrebbe affisso lungo le banchine pubbliche Dogana e Sanità le necessarie informazioni relative al transito gratuito; b) avrebbe pubblicizzato la possibilità di prenotare ormeggi per unità lunghe fino a m. 60, in contrasto con la natura pubblica della banchina di transito, essendo espressamente vietata la possibilità di raccogliere prenotazioni; c) avrebbe esercitato, con particolare riguardo alle grandi imbarcazioni che utilizzano di regola i servizi portuali a pagamento e programmano gli spostamenti e gli ormeggi con diversi giorni (se non settimane o mesi) di anticipo, un’attività in diretta concorrenza con la ricorrente, unico concessionario del Porto di Alghero ad avere la possibilità di accogliere imbarcazioni di grandi dimensioni; d) forniva servizi a pagamento a condizioni economiche molto più favorevoli a causa dell’irrisorio canone pagato e della contenuta quantificazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti; e) non annotava gli accosti in transito nel prescritto registro, annotato e siglato in ogni singola pagina dall’Autorità marittima territorialmente competente; f) non garantiva la funzione pubblica della banchina, con accosti in tutto o in larga parte gratuiti; g) emetteva fattura con IVA non imponibile anche per i servizi portuali erogati lungo la banchina pubblica per transiti superiori a 48 ore (in contrasto con la nota dell’Agenzia delle Entrate n. 379/2021).
Analoghe richieste venivano ribadite con la diffida del 3 novembre 2022.
Con la sentenza -OMISSIS- pubblicata il 29 agosto 2022 e non notificata, il T.A.R. per la Sardegna, Sez. II, rigettava il ricorso, poiché: A) in relazione alla domanda avverso il silenzio-inadempimento, l’Amministrazione avrebbe imposto l’installazione della cartellonistica sulla banchina “ in transito ” e vidimato il registro dei transiti, così superando la condotta inerte contestata dalla ricorrente ed, inoltre, non sarebbero pertinenti le ulteriori contestazioni articolate con la diffida del 23 dicembre 2021 poiché introdotte soltanto in corso di causa dopo l’instaurazione del giudizio; B) la documentazione depositata in atti dalle Amministrazioni intimate sarebbe satisfattiva dell’interesse sotteso all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, al punto da renderla improcedibile; C) in relazione alla domanda di annullamento degli atti impugnati, le doglianze sarebbero infondate in quanto le concessioni demaniali rilasciate al Consorzio controinteressato e le ordinanze di disciplina degli ormeggi, con riferimento alle banchine pubbliche Dogana e Sanità, sarebbero prive di indicazioni in ordine alla posizione della linea di ormeggio, allo specchio acqueo in concessione ed ai possibili ormeggi, al punto da indurre a ritenere la variazione assentita non di carattere sostanziale, con conseguente esclusione di qualsivoglia necessità di procedere tramite l’indizione di una gara pubblica.
Con ricorso in appello notificato il 28 febbraio 2023 e depositato il 10 marzo 2023, la Società Marina di Sant’Elmo s.r.l. domandava la riforma della predetta sentenza, previa sospensione cautelare dell’esecutività.
Si costituivano la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, opponendosi all’accoglimento dell’appello.
Alla camera di consiglio del 18 aprile 2023 la causa veniva rinviata per la decisione di merito su richiesta congiunta delle parti.
Seguiva il deposito di memorie conclusionali e di replica.
All’udienza pubblica del 27 giugno 2023, il