Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-08-03, n. 202307518

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-08-03, n. 202307518
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307518
Data del deposito : 3 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2023

N. 07518/2023REG.PROV.COLL.

N. 04888/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4888 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Arpino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Casella in Roma, Piazzale Clodio, n. 56;



contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter , -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 giugno 2023, tenuta da remoto, in vista della quale l’appellante ha presentato domanda di passaggio in decisione senza discussione orale, il Cons. Antonella Manzione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.Con l’appello in trattazione, ritualmente notificato il 26 maggio 2020 e depositato il 20 giugno 2020, il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio segnata in epigrafe di rigetto del suo ricorso avverso il verbale del -OMISSIS-, con cui la Commissione permanente di avanzamento della Guardia di Finanza lo aveva giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore di finanziere scelto per l’anno -OMISSIS- e avverso la nota prot. n.- -OMISSIS-, di comunicazione di tale esito.

Il provvedimento era motivato sull’assunto che il militare « non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti morali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ». Nei presupposti dello stesso veniva evidenziata una sanzione disciplinare di 5 giorni di consegna inflittagli il -OMISSIS-, per fatti commessi il -OMISSIS-, i cui effetti erano stati cancellati con determinazione del -OMISSIS- del Comandante della Scuola di Polizia tributaria, nonché i giudizi minimali attestati sulla qualifica “nella media” nella documentazione caratteristica accompagnati, anche nell’ultimo periodo oggetto di valutazione, da censure.

2. Il Tribunale adito, dopo aver respinto l’istanza cautelare, ha rigettato anche il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

2.1. In motivazione, ha specificato che ai fini dell’avanzamento la Commissione deve prendere in considerazione l’intero periodo (nel caso di specie di 5 anni) di permanenza nella qualifica originaria, nel corso dei quali si erano verificati i fatti storici oggetto della sanzione disciplinare, ricordando altresì l’ampia discrezionalità tecnica che ne connota il giudizio, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di indici di palese irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti. L’Amministrazione aveva poi legittimamente valorizzato nel giudizio le note negative relative al periodo -OMISSIS-: tali caratteristiche, infatti, « a prescindere dagli effetti sulla valutazione annuale, possono, comunque, essere assunte, nell’ambito della discrezionalità che caratterizza il giudizio della Commissione, avente natura globale e sintetica, quali indici dell’assenza dei requisiti richiesti dall’art. 10 comma 3 d. lgs. n. 199/95 specie se considerate unitamente agli altri elementi indicati nei provvedimenti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi