Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-13, n. 202300439

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-13, n. 202300439
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300439
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00439/2023REG.PROV.COLL.

N. 03976/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3976 del 2022, proposto da Azienda Multiservizi e D'Igiene Urbana Genova S.p.A. (Amiu), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S G, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via G. Amendola 46/6;

contro

Vox Gentium S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Vitelleschi 26;
Vox Gentium S.r.l., Drepanum Soc. Coop. Sociale S.r.l., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Telekottage Plus S.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

- dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00063/2022, resa tra le parti, relativa al giudizio vertente sulla domanda di annullamento previa sospensione dell'efficacia della richiesta di preventivo prot. n. 12187 del 18.11.2021 per l'affidamento del servizio di Contact Center e, in particolare, del punto 2, nella parte in cui pone a base d'asta l'importo di € 72.000,00 oltre I.V.A. per dodici mesi e, in considerazione dell'eventuale rinnovo di sei mesi, definisce l'importo complessivo dell'appalto in € 108.000,00 oltre I.V.A.;

- dell'aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 424 del 31.1.2022, pubblicato sul sito istituzionale di

AMIU

Genova s.p.a. in data 17.2.2022;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi la nota prot. n. 3831 del 15.11.2021, recante l'autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 77/2020, convertito in l. n. 120/2020, nonché il contratto sottoscritto con l'aggiudicataria Telekottage Plus s.r.l.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vox Gentium S.R.L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

-il giudice di prime cure, con ordinanza del 25 marzo 2022 n. 63, attese le oscillazioni giurisprudenziali circa l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando che stabiliscano condizioni le quali, potenzialmente, non assicurano la remuneratività della commessa, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini della ricorrente per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a. nonché ha richiesto - nella more dell’udienza di discussione - di acquisire una relazione dalla stazione appaltante;

-la citata ordinanza non pregiudica la decisione nel merito, giusto il disposto dell’art. 177 c.p.c., vigente nel processo amministrativo ex art. 39 c.p.a. né tantomeno la sua modifica ad opera del medesimo giudice che l’ha adottata;

- la decisione del giudice di prime cure è nel frattempo intervenuta con la sentenza n.704 dell’8.8.2022 di rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito;

- in ogni caso l’ordinanza qui appellata non è qualificabile – contrariamente a quanto ritiene parte appellante e come invece rilevato dal Presidente di questa sezione ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. - sentenza non definitiva in quanto non definisce neanche in parte il giudizio avendo natura istruttoria e quindi è impugnabile solo con la sentenza di merito, ma non autonomamente con il gravame così come ora proposto;

- né, sotto ulteriore profilo, l’ordinanza gravata risulterebbe qualificabile come sentenza - anche se non definitiva - in quanto è stata assunta in camera di consiglio (ossia l’esegesi sottostante all’appello implicherebbe che l’ordinanza qui gravata da un lato sia considerata sentenza, contro il suo stesso tenore letterale, ma dall’altro altresì ex se nulla, perché non decisa a seguito di pubblica udienza);

- eventualmente, per mero tuziorismo, la parte che soggettivamente (ma, come s’è detto, neppure condivisibilmente) la ritenesse comunque riconducibile alla sostanza di sentenza non definitiva, giammai avrebbe dovuto proporre il presente appello, bensì avvalersi della disposizione del codice che a tal fine predispone un apposito strumento di tutela, consistente nella riserva di appello di cui all’art.103 c.p.a., senza aggravare il processo con superfetazione di impugnazioni ed effetti dilatori.

In considerazione di quanto sin qui espresso il presente gravame è inammissibile, non potendosi pertanto procedere all’esame del merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinante come in dispositivo

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