Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-21, n. 201700793

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-21, n. 201700793
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700793
Data del deposito : 21 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2017

N. 00793/2017REG.PROV.COLL.

N. 07126/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7126 del 2016, proposto da:
Cooperativa di Solidarietà Ecclesia, Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Abbamonte C.F. BBMRZO61S17F839L, con domicilio eletto presso lo Studio Traisci-Titomanlio in Roma, via Nicolò Porpora n. 12;

contro

Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Carlomagno C.F. CRLDNC57C26F251E, con domicilio eletto presso l’avvocato F F in Roma, via Panama n. 58;

nei confronti di

Gruppo Servizi Informatici Gsi s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti C.F. VNTSFN60T27G273Y e Dario Capotorto C.F. CPTDRA80A10L049A, con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Basilicata n. 00811/2016, resa tra le parti, concernente aggiudicazione lotto II dell'appalto relativo all'affidamento quinquennale dei servizi di supporto all’attività amministrativa - ausiliariato operativo per alcune attività ospedaliere


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e di Gruppo Servizi Informatici Gsi s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il consogliere M A e uditi per le parti gli avvocati Orazio Abbamonte, F F su delega dichiarata dell’avvocato Domenico Carlomagno, e Sonia Macchia su delega dichiarata dell’avvocato Stefano Vinti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Basilicata, rubricato al n. 223/2016, Cooperativa di Solidarietà Ecclesia, Società Cooperativa Sociale, impugnava la deliberazione n. 116 in data 2 marzo 2016 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza aveva aggiudicato definitivamente in favore della Gruppo Servizi Informatici (GSI) s.r.l. l’affidamento quinquennale dei servizi di supporto all’attività amministrativa e di ausilio operativo per alcune attività ospedaliere.

La ricorrente lamentava:

1) in via principale, che l’aggiudicataria GSI s.r.l. doveva essere esclusa dalla gara, in quanto: a) non era iscritta alla CCIAA per le categorie merceologiche oggetto dell’appalto;
b) aveva formulato un’offerta economica superiore all’importo a base di gara di € 12.200.000,00, in quanto aveva offerto per il servizio di supporto all’attività amministrativa 2.254 ore settimanali, prevedendo l’impiego di 65 unità di 4° livello del CCNL delle imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multi servizi, con costo orario determinato dalla vigente Tabella Ministeriale ex art. 86, comma 3 bis, D.Lg.vo n. 163/2006 in € 17,37 (17,37 x 2.254 x 52 settimane x 5 anni = 10.179.514,80), e per il servizio di Ausilio operativo per alcune attività ospedaliere 1.000 ore settimanali, prevedendo l’impiego di 25 unità di 3° livello del predetto CCNL, il cui costo orario ai sensi delle predetta Tabella Ministeriale risulta pari a € 16,51 (16,51 x 1.000 x 52 settimane x 5 anni = 4.296.600,00), per cui soltanto il costo del lavoro ammonta a complessivi € 14.472.114,80 (10.179.514,80 + 4.296.600,00 = 14.472.114,80);

2) in via subordinata, l’errata attribuzione dei punteggi, assegnati alle offerte tecniche dell’aggiudicataria e della ricorrente, atteso che: a) con riferimento all’elemento “A1) Modalità organizzative ed operative del Servizio da erogare a supporto dell’attività di gestione delle Unità Operative aziendali”, la Commissione giudicatrice non avrebbe dovuto tener conto della miglioria, proposta dalla controinteressata, della registrazione su sistema informatico delle cartelle cliniche archiviate, in quanto tale servizio era in fase di esternalizzazione;
b) per quanto riguarda l’elemento “A2 Modalità organizzative ed operative del Servizio da erogare di Ausilio operativo per alcune attività ospedaliere”, l’aggiudicataria non aveva previsto l’articolazione di tale servizio in turni notturni, invece contemplati nell’offerta tecnica della ricorrente, per cui avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente il punteggio massimo di 20 punti, anziché quello di 12 punti, ed all’aggiudicataria un punteggio inferiore a quello massimo di 20 punti illegittimamente attribuito;
c) con riferimento all’elemento “A4 Formazione periodica delle risorse umane preposte all’espletamento dei servizi”, la Commissione non poteva assegnare lo stesso punteggio massimo di 8 punti ed il medesimo giudizio di sintesi “Il programma di formazione è indicato in modo esaustivo” all’aggiudicataria ed alla ricorrente, in quanto la ricorrente aveva offerto un maggiore numero di ore di formazione, mentre l’aggiudicataria non aveva previsto alcuna formazione specifica per i servizi di ausiliariato per la consegna e ritiro dei farmaci e per il trasporto dei pazienti e delle salme ed un numero di 8 ore per il corso antincendio e di 12 ore per il corso primo soccorso, anziché quello minimo di 16 ore prescritto rispettivamente dall’allegato IX al DM 20.3.1998 e dall’allegato 3 al DM n. 388/2003;
d) per quanto riguarda l’elemento “A5 Elementi migliorativi inerenti le modalità di espletamento dei servizi”, la ricorrente meritava anch’essa il punteggio massimo di 7 punti, mentre le erano stati attribuiti soltanto 3,990 punti.

La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, nonché il risarcimento:

1) in via principale, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del suddetto appalto o l’accoglimento della domanda di subentro nel contratto, se già stipulato;

2) in via subordinata, in forma equivalente, con la condanna della stazione appaltante al ristoro del lucro cessante e del cosiddetto danno curriculare, “con determinazione del quantum in corso di causa”;

L’aggiudicataria ha presentato ricorso incidentale chiedendo l’esclusione dalla gara della Cooperativa ricorrente sostenendo che questa ha offerto il costo orario della manodopera ampiamente al di sotto di quello stabilito dalla tabella ministeriale ex art. 86, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006 relativa alle cooperative sociali ed inferiore anche ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Con la sentenza in epigrafe, n. 811 in data 11 agosto 2016 il Tribunale Amministrativo della Basilicata accoglieva sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, nei sensi indicati in motivazione.

2. Avverso la predetta sentenza Cooperativa di Solidarietà Ecclesia, Società Cooperativa Sociale, propone il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 7126/2016, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento integrale del ricorso di primo grado.

Si sono costituite in giudizio l’aggiudicataria e la stazione appaltante chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse ovvero respinto perché infondato.

Le parti hanno scambiato memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2017.

3. L’odierna appellante ha partecipato alla gara di cui al punto 1 che precede senza ottenere l’aggiudicazione;
ha quindi proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo della Basilicata di cui allo stesso punto 1 sostenendo, fra le altre argomentazioni, l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale sostenendo, a sua volta, l’anomalia dell’offerta della ricorrente principale.

Il primo giudice ha accolto entrambi i ricorsi, affermando il difetto di motivazione degli atti con i quali le suddette offerte sono state giudicate ammissibili.

L’odierna appellante non ha proposto opposizione avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa annullava la sua ammissione alla gara, sulla base del difetto di motivazione in ordine al giudizio di sostenibilità della sua offerta.

Di conseguenza, la sua legittimazione a impugnare l’aggiudicazione in favore dell’appellata è subordinata alla sua eventuale riammissione in gara, conseguente alla rivalutazione imposta dal Tribunale Amministrativo.

Fino a quel momento, infatti, l’appellante non può trarre vantaggio dall’esclusione dalla gara dell’appellata.

Di fatto, poi, l’ulteriore sviluppo della vicenda ha avuto un’evoluzione ulteriormente negativa per gli interessi dell’appellante.

Infatti, la revisione delle offerte operata dall’Amministrazione ha condotto alla conferma del giudizio positivo tanto per l’originaria aggiudicataria quanto per l’appellante.

Tale giudizio è stato trasfuso in un nuovo provvedimento (delibera del Direttore Generale dell’Azienda appellata n. 2016/00622 in data 23 novembre 2016, depositata in giudizio dalla stessa appellante) con il quale è stata confermata l’aggiudicazione del contratto in favore dell’odierna appellata.

Non risulta che il suddetto provvedimento sia stato impugnato.

L’odierna appellante aveva il relativo onere in quanto la suddetta delibera non ha contenuto meramente confermativo della precedente, essendo stata assunta sulla base di una nuova istruttoria.

Di conseguenza, deve ritenersi definitivamente stabilito che l’appellante non può trarre beneficio dall’accoglimento dell’impugnazione proposta.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese devono essere integralmente compensate in ragione della complessità della controversia.

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