Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-19, n. 202001959
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Testo completo
Pubblicato il 19/03/2020
N. 01959/2020REG.PROV.COLL.
N. 04566/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4566 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 109;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, agisce davanti al TaR di Brescia per ottenere l'annullamento del decreto con il quale la Questura di Brescia gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per carenza reddituale al momento della presentazione della domanda.
2 - Il ricorrente nel corso del procedimento aveva documentato con lo stato di famiglia di convivere con -OMISSIS-, che gli consentivano di disporre di un reddito da lavoro, ed alla pubblica udienza di decisione del ricorso aveva prodotto una dichiarazione di disponibilità al lavoro ed una nuova dichiarazione di ospitalità di terzi.
A seguito del rigetto del giudice di primo grado propone appello, evidenziando di aver sottoscritto in data 2 ottobre 2017 o un contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli consente di percepire una retribuzione adeguata, risultante dalle buste paga allegate.
3 – In sede di sommaria delibazione, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza appellata.
4 – Con l’appello viene dedotta la erroneità della sentenza del TAR per violazione di legge in ordine alla sussistenza del requisiti reddituali per il rinnovo del titolo di soggiorno scaduto, come indicato all'art 13, comma II, del DPR 394/99, nonché per difetto di motivazione in ordine al reddito c.d. sperato, certificato dal conto economico relativo all'esercizio 2016.
In particolare, la sentenza impugnata sarebbe ingiusta in quanto il giudice di prime cure non ha consentito di valutare quale elemento sopravvenuto il contratto di lavoro stipulato il 2.10.2017, che allo stato consente al lavoratore di disporre di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, conseguendone la illegittimità del diniego e la necessità di un riesame della domanda, in quanto il nuovo reddito così prodotto consentirebbe di poter effettuare una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a consentire un adeguato sostentamento del ricorrente.
5 – L’appello non è fondato. La giurisprudenza di questa Sezione riconosce la necessità di una valutazione dell’Amministrazione prospettica, che anziché soffermarsi sui redditi percepiti dall’interessato in ciascuno degli anni passati presi a riferimento, valuti tutte le circostanze disponibili a quel momento ai fini di una ragionevole previsione circa la disponibilità per il futuro di un reddito adeguato, anche rilasciando, ove si palesi una tale prospettiva, un permesso per attesa occupazione in vista della sua concretizzazione.
6 – Nella fattispecie in esame, peraltro, a fronte di un reddito per il passato del tutto insufficiente e di una disponibilità abitativa mediante “ospitalità” incerta, le integrazioni ed allegazioni documentali fornite all’Amministrazione dall’interessato avevano riguardato un atto di disponibilità al lavoro ed una nuova soluzione abitativa, ma non la concreta prospettiva di un nuovo rapporto di lavoro stabile e ben remunerato, poi avviato con contratto stipulato il 2.10.2017, ovvero in data successiva non solo a quella del provvedimento impugnato (23.1.2015) e della sua notifica, ma anche a quella (20.9.2017) della pubblica udienza e della conseguente camera di consiglio in cui è avvenuta la decisione del ricorso di primo grado, decisione, dunque, che non poteva né avrebbe potuto tenere conto di un tale ipotetico futuro contratto.
7 – L’appello deve essere pertanto respinto. Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.