Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-09-13, n. 201704334

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-09-13, n. 201704334
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704334
Data del deposito : 13 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2017

N. 04334/2017REG.PROV.COLL.

N. 09310/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9310 del 2016, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, P A, L D R, con domicilio eletto presso lo studio L D R in Roma, via della Consulta 50;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Alessandria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01022/2016, resa tra le parti, concernente divieto di detenzione armi e munizioni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Alessandria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati L D R per sé e su delega di F M e di P A, e l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il presente gravame il ricorrente chiede la riforma della sentenza n. 1022/2016, resa in forma semplificata, con la quale il Tar per il Piemonte, I Sez., ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del decreto prot. n. 22561/2015 Area I - DDA del 12 gennaio 2016, con il quale il Prefetto della Provincia di Alessandria gli aveva vietato la detenzione di armi e munizioni, ordinandogli di provvedere alla loro alienazione.

A tale riguardo l’appellante premette in punto di fatto:

-- di essere titolare di licenza di porto d’armi rilasciata il 1 gennaio 2000 per difesa personale in relazione alla sua attività di gioielliere e trasporto di valori;

-- di aver spostato le armi presso il suo negozio di gioielleria in seguito al furto nella propria abitazione avvenuto in data 2 marzo 2015, nel corso del quale i malviventi avevano portato via la cassaforte e rubato alcuni oggetti di valore;

-- che, in data 4 marzo 2015, in occasione dell’attività ispettiva, la Guardia di Finanza nella sua gioielleria aveva rinvenuto sotto il bancone, occultati dietro il battiscopa, due armi da fuoco ed in particolare la sua pistola Smith & Wesson, n. 2 caricatori da nove colpi ed una pistola Walther, che egli era stata ceduta dal fratello e che aveva provveduto a denunciare solamente il giorno seguente;

-- in conseguenza di tale vicenda era stato adottato l’atto impugnato in primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo la conferma della sentenza, che, a suo giudizio, sarebbe esente dalle censure addebitatele dal ricorrente.

Chiamato all’udienza pubblica di discussione, il ricorso, uditi gli avvocati delle parti, è stato ritenuto in decisione.



DIRITTO

L’appello è infondato.

Con due articolati, connessi motivi di gravame, l’appellante, riproponendo e sviluppando le censure proposte in primo grado, deduce la violazione degli art. 38 e 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei presupposti, illogicità, incongruità, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria, ingiustizia

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