Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-06, n. 202103529
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/05/2021
N. 03529/2021REG.PROV.COLL.
N. 06381/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6381 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro e Previdenza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e presente per la parte appellante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, l'Avvocato D A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del -OMISSIS-, l’odierno ricorrente è stato dichiarato familiare di vittima innocente della criminalità organizzata, avente diritto ai benefici derivanti dalla l. n. 390 del 2002 ed il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente e degli altri familiari ricorrenti, dell'indennità prevista dall'art. 4 l. n. 302 del 1990 e dell’assegno di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998.
2.- Con ricorso al TAR per la Calabria, in data -OMISSIS-, dedotta la mancata esecuzione nei propri confronti della sentenza predetta, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato.
3.- Con la sentenza in epigrafe il TAR ha rigettato il ricorso tenendo conto dell’intervenuta revoca del beneficio che impedisce l’esecuzione del giudicato, che non copre i fatti successivi.
4.- Con l’appello in esame, il ricorrente lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.
5.- Resiste in giudizio il Ministero intimato.
6.- Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-L’appello è infondato.
2.- L’appellante censura la sentenza in epigrafe deducendo una presunta violazione degli artt. 234 cpc e 2909 cc, relativi rispettivamente al giudicato formale e al giudicato sostanziale, derivante dall’aver riconosciuto ad un atto amministrativo successivo (revoca del beneficio) il potere di eludere l’autorità di giudicato della sentenza -OMISSIS-.
L’appellante invoca il principio dell’intangibilità del giudicato e deduce che la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato.
L’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere all’odierno appellante i benefici riconosciuti (specificamente, quota parte della speciale elargizione ex lege n. 302/90 e i ratei dell’assegno vitalizio ex lege n. 407/98 maturati dalla domanda amministrativa, proposta il 24.12.2008, fino al soddisfo);sicché la sopravvenienza ravvisata dal TAR (revoca del beneficio) avrebbe potuto incidere sulla situazione durevole (la corresponsione dell’assegno vitalizio mensile) nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato.
2.1. - Il Ministero eccepisce di aver prestato ottemperanza alla sentenza del G.O. in data -OMISSIS-.
Difatti, con i decreti n. -OMISSIS-provvedeva alla concessione, in favore di -OMISSIS- della speciale elargizione pari ad euro 77.730,86 e dell’assegno vitalizio non reversibile di euro 500,00 mensili;contestualmente l’Amministrazione nei riguardi di -OMISSIS- (altro figlio della vittima della criminalità organizzata) esplicitava la revoca dei benefici- nei limiti della sua quota pro-parte della speciale elargizione e dell’assegno vitalizio - in ragione del sopravvenuto venir meno del requisito soggettivo di cui all’art. 1 L. 302/1990, richiesto nei confronti di tutti i beneficiari dall’art. 9 bis della stessa legge, come integrato dall'art.