Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-02-13, n. 201300901
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N. 00901/2013REG.PROV.COLL.
N. 05589/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2012, proposto dalle società Spes S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
Possenti Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
Eurofondazioni Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
la prima in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituenda con le altre due società
,
e queste ultime in proprio e nella qualità di mandanti della medesima a.t.i., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati F M, D M e U C, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via dei Monti Parioli n. 48;
contro
E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) Massa Carrara S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Riccardo Birga, con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.18;
nei confronti di
Asfalt CCP S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Finiguerra e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Emilia n. 88;
Esse.ci S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con le imprese Podestà Amedeo S.r.l. e Traversone S.a.s.;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana, sezione I, n. 1536 del 6 ottobre 2012.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) Massa Carrara S.p.a., e di Asfalt CCP S.p.a.;
Viste le memorie difensive depositate dall’appellante (in data 25 gennaio e 1 febbraio 2013), dall’amministrazione (in data 9 novembre 2012 e 25 gennaio 2013) nonché dalla società Asfalt CCP S.p.a. (in data 22 agosto e 9 novembre 2012, 25 e 31 gennaio 2013);
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il consigliere V P e uditi per le parti gli avvocati Corea, Moscuzza, Finiguerra e Vannicelli su delega dell’avvocato Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dagli atti della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del comparto urbano di via Torano, nel tenimento del comune di Carrara, indetta, in data 30 dicembre 2011, dall’E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) Massa Carrara S.p.a. (in prosieguo E.R.P.).
1.1. La gara è stata aggiudicata in via definitiva alla Asfalt CCP S.p.a. (in prosieguo Asfalt) con delibera del consiglio di amministrazione n. 21 del 30 marzo 2012;al secondo posto si è classificata l’a.t.i. capeggiata dalla Esse.ci S.r.l. (in prosieguo Esseci);al terzo posto si è collocata l’a.t.i. costituita da Spes S.r.l., Eurofondazioni Italia S.r.l. e Possenti Impianti S.r.l. (in prosieguo Spes), che ha impugnato la procedura formulando domanda di risarcimento del danno davanti al T.a.r. per la Toscana.
1.2. Con ordinanza del T.a.r. n. 348 del 2012 sono stati sospesi gli effetti dei contestati provvedimenti;l’appello nei confronti della menzionata ordinanza è stato respinto in considerazione dell’imminenza della decisione di merito conclusiva del giudizio di primo grado (cfr. ordinanza di questa Sezione n. 2586 del 4 luglio 2012).
2. Previa pubblicazione del dispositivo n. 1318 del 12 luglio 2012, l’impugnata sentenza - T.a.r. per la Toscana, sezione I, n. 1536 del 6 ottobre 2012-:
a) ha respinto tutti i motivi posti a base del ricorso proposto nei confronti della seconda classificata;
b) conseguentemente ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso l’aggiudicataria;
c) ha compensato le spese di lite.
3. Con ricorso e successivo atto di motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, la ditta Spes ha interposto appello rispettivamente avverso il dispositivo e la sentenza, reiterando criticamente tutti i motivi sviluppati nel ricorso di primo grado.
4. Si sono costituiti per resistere E.R.P. e Asfalt deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. Sono intervenuti il decreto n. 2483 del 24 luglio 2012 e le ordinanze nn. 3461 e 4486, rispettivamente del 29 agosto e 14 novembre 2012, che hanno accolto altrettante istanze cautelari proposte dalla ditta Spes.
6. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2013.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
7.1. Con il primo mezzo (pagine 9 – 11 dell’atto di motivi aggiunti in appello), è stata dedotta la violazione dell’art. 11.2.2. del disciplinare, del principio di segretezza delle offerte e del divieto di commistione fra componente tecnica ed economica dell’offerta;sarebbe stato indicato dalla ditta Esseci, nel computo metrico allegato all’offerta tecnica, il prezzo unitario (euro 96,90) e complessivo (euro 969) dell’articolo n. 113 (fornitura e posa in opera di armadio porta contatori in legno di pino di Svezia) richiesto per una quantità pari a 10 pezzi.
7.1.1. Il mezzo è infondato.
7.1.2. In fatto, sulla scorta di tutta la documentazione versata in atti, giova precisare quanto segue:
a) la gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;l’offerta economica doveva essere espressa con ribasso percentuale unico sull’importo delle opere a corpo messo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad euro 3.246.028 (artt. II.