Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-08-08, n. 201404221

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-08-08, n. 201404221
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404221
Data del deposito : 8 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10034/2010 REG.RIC.

N. 04221/2014REG.PROV.COLL.

N. 10034/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10034 del 2010, proposto da:
Carglass s.p.a., nella persona dell’amministratore in carica, e signor LE OR, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Colucci, Luigi Imperlino, Roberto Mastroianni e Vittorio Turinetti Di Priero, con domicilio eletto presso AR LA NU in Roma, via AR Adelaide, 12;



contro

Provincia Autonoma di Bolzano, nella persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv. LE Costa, Renate Von Guggenberg, Cristina Bernardi e Stephan Beikircher, con domicilio eletto presso LE Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24;



nei confronti di

Comune di DR, non costituito;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 260/2010, nonché dell' ordinanza cautelare del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 85/2010, resa tra le parti, concernente divieto svolgimento attività di autoriparazione svolta in forma ambulante

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Imperlino, Mastroianni, Turinetti Di Priero e Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I.- La società per azioni Carglass del gruppo unitario mondiale Belron, specializzata nella riparazione e sostituzione di cristalli per autoveicoli, ha impugnato in primo grado l’ordinanza dell’11 luglio 2009 emessa dal sindaco del comune di DR, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di omettere l’attività di autoriparazione svolta in forma “ ambulante ”, unitamente alla nota della provincia autonoma di Bolzano dell’8 giugno 2009, in base alla quale l’odierna appellante è stata resa edotta del divieto di autoriparazioni in forma ambulante, a norma dell’art. 24, comma 4, della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.

Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale amministrativo regionale per la giustizia amministrativa di Bolzano, disattese le eccezioni pregiudiziali contrapposte (tardività del ricorso e difetto di natura provvedimentale negli atti impugnati), ha respinto i motivi di gravame proposti (la normativa statale sull’artigianato, come da art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, non vieterebbe l’attività di autoriparazione in forma ambulante e la disposizione di cui all’art. 24, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008, andrebbe letta in modo costituzionalmente orientato, diversamente dovendosi invece sollevare questione di illegittimità costituzionale per contrasto agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione nonché di violazione delle norme comunitarie in tema di libera prestazione dei servizi e della concorrenza, con la conseguenza che la norma provinciale dovrebbe essere disapplicata o, in subordine, rimessa in linea pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea).

La pronuncia in commento ha al riguardo affermato che, se è pur vero che l'originario art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 122 del 1992 è stato abrogato dalla legge n. 507 del 1996 (per cui l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Artigiani per l'attività di autoriparazione non necessita più di documentare il possesso di spazi e locali, né di attrezzature e strumentazioni), va però tenuto presente che, successivamente, l'art. 15, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 558 del 1999, pur abrogando l'intero art. 3, ha mantenuto in vigore il comma 3 bis dell'art. 2 (il quale prevede per l'iscrizione all'Albo la necessità di dotarsi di attrezzature e strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, ragione per cui sembrerebbe doversi ritenere che con il menzionato d.P.R., teso alla semplificazione procedimentale della materia, sia stato eliminato l'obbligo della documentazione del possesso dei requisiti, ma che invece sia stato mantenuto l'obbligo del possesso degli stessi); ciò parrebbe confermato anche dall'art. 10 dello stesso d.P.R., che chiede la preposizione alla gestione tecnica di una persona tecnicamente qualificata per ogni unità locale sede di officina (se ne dovrebbe quindi arguire che il legislatore non volesse prescindere - almeno di regola - dal requisito della disponibilità di locali attrezzati ad officina, richiedendo perciò l'esercizio dell'attività di autoriparazione in forma " residenziale " con esclusione dell'attività in forma " ambulante ", consentita soltanto per interventi di emergenza attraverso la riparazione " in loco " di veicoli che per le loro caratteristiche e dimensioni o per il luogo in cui si trovano risultino difficilmente trainabili o suscettibili di arrecare gravi disagi alla viabilità).

Hanno ancora aggiunto i giudici di prima istanza che, a parte le esposte incertezze interpretative della legislazione statale, comunque la legge provinciale di Bolzano 25 febbraio 2008, n. 1, all'art. 24, comma 4, chiaramente consente l'esercizio dell'attività di autoriparazione solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell'ambiente nonché della salute e sicurezza sul lavoro.

Ne deriverebbe che il divieto dello svolgimento di un'attività in forma ambulante non sembra contrastare, nell'ottica del legislatore, con un principio " fondamentale " dell'ordinamento, tanto è vero che tale divieto è previsto, pacificamente, a mò di esempio, per lo svolgimento di varie attività artigianali: così l'art. 1 legge n. 1142 del 1970 vieta espressamente la forma ambulante per l'attività di barbiere e parrucchiere; l'art. 4, n. 6, legge n. 1 del 1990 per l'attività di estetista; l'art. 4, n. 2, legge n. 84 del 2006 per l'attività di tinto lavanderia (in breve, l'obbligo di svolgere una determinata attività in idonei locali con il divieto di esercitarla in forma itinerante non andrebbe visto come un requisito tecnico professionale aggiuntivo, ma piuttosto come un limite alla modalità di esercizio di una determinata attività per motivi ambientali e di tutela dei lavoratori, limite che, specie per l'attività di autoriparazione, appare del tutto ragionevole e plausibile, non contrastante con i principi comunitari).

II.- L’appello, nel riproporre le domande e le censure, ha criticato la sentenza sotto gli aspetti della sua erroneità e difetto di motivazione, perché assolutamente contraddittoria ed in aperto contrasto con la normativa vigente, sulla base delle seguenti proposizioni:

a.- già prima delle modifiche apportate alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 ( Disposizioni in materia di circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione ), la locuzione “ disponibilità di spazi e di locali…idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività ” portava ad escludere l’interpretazione data dal Tar, essendo tale esigenza pienamente soddisfatta quando il soggetto titolare disponesse di una sede fissa, anche se poi taluni degli interventi di riparazione venissero effettuati all’esterno con unità mobili, direttamente nel luogo ove si trovasse l'autoveicolo, per un servizio più efficace, veloce e sicuro nonché meno oneroso per gli utenti (nota 25 gennaio 1995, prot. 912/F ministero dei Trasporti; nota 1° giugno 1995, prot. 387286 ministero dell'Industria);

b.- ogni perplessità interpretativa doveva ritenersi superata a seguito dell'abrogazione del citato art. 3, comma 1, lettera a, della legge n. 122 ad opera dell'art. 1 della legge n. 507 del 1996 (che ha abrogato anche la successiva lettera b, relativa alla dotazione delle attrezzature e strumentazioni, il cui contenuto però veniva contestualmente ripreso dal nuovo comma 3- bis dell'art. 2 della legge n. 122 introdotto dalla stessa legge n. 507 del 1996) sicché, in base alla normativa statale e da questo momento almeno, la disponibilità di appositi locali idonei alle riparazioni non costituisce più un requisito richiesto per l'esercizio dell'attività in questione, la quale può dunque svolgersi anche in forma itinerante mediante unità mobili, ferma la necessità di designare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali precisati nell'art. 7 della legge n. 122 del 1992 e di disporre delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;

c.- successivamente, l'intero art. 3 della legge n. 122 è stato abrogato dall'art. 15, lettera b), del d.P.R. n. 558 del 1999 - emanato sulla base dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 - insieme all'art. 2 (eccetto il comma 3-bis, la cui abrogazione non venne ritenuta legittima dalla Corte dei conti in sede di visto e registrazione del D.P.R. n. 558) e agli artt. 4, 5 e 13 (l’art. 10 del d.P.R. n. 558 del 1999 ha dettato nuove norme in tema di " Imprese di autoriparazione ", disponendo in particolare che l'impresa deve " documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge n. 122 del 1992”, imponendo il possesso dei requisiti tecnico-professionali anche da parte dell’imprenditore artigiano, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 443 del 1985, concernente la legge quadro per l'artigianato);

d.- pertanto, dal punto di vista testuale, la predetta norma non può affatto intendersi come diretta e idonea a " recuperare " o reintrodurre il requisito relativo alla disponibilità di spazi e locali già previsto dall'abrogato art. 3, comma 1, lettera a, della legge n. 122

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