Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2020-08-06, n. 202004735

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2020-08-06, n. 202004735
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004735
Data del deposito : 6 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 06/08/2020

N. 06403/2020 REG.RIC.

N. 04735/2020 REG.PROV.CAU.

N. 06403/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6403 del 2020, proposto da
F M, rappresentato e difeso dagli avvocati D D L, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Catania non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04699/2020, resa tra le parti, concernente per l'annullamento

previo sospensiva,

a) della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia ed in Odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2018/2019, pubblicata sul sito www.universitaly.it, se del caso, limitatamente ai concorrenti che hanno chiesto l'ammissione ai corsi predetti presso l'Università di Catania, nonché nella parte in cui il ricorrente è stato collocato fra gli idonei ma in posizione non utile, nonché dei conseguenti assetti determinati dagli scorrimenti di graduatoria;

b) del D.M. 26.04.2018 n 337 con i relativi allegati, concernente “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a.18/19”;

c) del D.M. 28.06.2018 n. 523 nella parte in cui limita a 1096 i posti destinati ai candidati per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel territorio nazionale di cui 24 all'Università degli Studi di Catania;

d) del D.M. 28.06.2018 n. 524 nella parte in cui limita a 9.779 i posti destinati ai candidati per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nel territorio nazionale di cui 299 all'Università degli Studi di Catania;

e) del decreto rettorale 02.07.2018 n. 88400 di approvazione del bando, a.a. 2018/19, per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ed Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Catania e successiva ratifica del Consiglio d'Amministrazione della stessa Università;

f) del decreto (sconosciuto) del Rettore dell'Università di Catania, di approvazione della graduatoria degli idonei;

g) di tutti gli atti relativi alla predisposizione della prova di accesso al corso di laurea predetto da parte del MIUR o di soggetto da quest'ultimo incaricato, fra cui il CINECA, nonché dei verbali redatti dalla Commissione e dei relativi allegati;

h) degli atti di determinazione del potenziale formativo deliberato dall'Ateneo di Catania e della relativa istruttoria;

i) degli atti di rilevazione del fabbisogno professionale di medici chirurghi e di odontoiatri per l'anno accademico 2018/2019 che il Ministero ha calcolato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 502/1992, nonché dell'accordo 21.06.2018, rep. n. 120/CSR della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

j) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la Sezione, per le prove d’accesso relative all’anno 2017/2018, ha definito in senso negativo il contenzioso sulla programmazione ( cfr. sentenza n. 4266 del 2020 ) e che va delibata in sede collegiale la diversa questione relativa ai vizi programmatori relativi all’anno 2018/2019 ed alla possibilità di concedere una cautela propulsiva su tali situazioni giuridiche;

rilevato che l’appello non presenta alcuna censura in relazione al punteggio – ritenuto insufficiente dal Tar a superare la prova di resistenza – conseguito dal candidato;

rilevato che il decreto è richiesto senza specificare alcuna situazione di estrema gravità ed urgenza ( quasi che i requisiti di cui all’art. 56 c.p.a. si debbano ritenere in re ipsa );

ritenuto che l’attinenza al diritto allo studio della materia de qua non esclude una delibazione rigorosa dei presupposti per la concessione della cautela monocratica ( che deve essere legata a situazioni in atto mentre in questa controversia si discute di un anno accademico ormai trascorso come è trascorso anche l’anno accademico 2019/2020 ed essendo le prossime attività amministrative proiettate sull’anno 2020 2021 );


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