Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2021-02-03, n. 202100994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2021-02-03, n. 202100994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100994
Data del deposito : 3 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2021

N. 00681/2020 REG.RIC.

N. 00994/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2020 REG.RIC.

N. 00700/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2020, proposto da Mabo S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Reggio d’Aci in Roma, via degli Scipioni, n. 268;


contro

W M, rappresentato e difeso dagli avvocati R d P e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A;
I J, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia, n. 79;

nei confronti

Comune di Bressanone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Brocco e Nicola De Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
H F, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Christian Canu, Bruno Carminati, Matthias Fischnaller, Oswald Fischnaller, Hannes Markart, P M, Erwin Plattner, Peter Rainer, Manfred Stampfl e Peter Winkler, rappresentati e difesi dall’avvocato Manfred Schullian e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;



sul ricorso numero di registro generale 700 del 2020, proposto dal Comune di Bressanone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Brocco e Nicola De Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I J, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia, n. 79;
W M, rappresentato e difeso dagli avvocati R d P e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A;

nei confronti

Mabo S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F M e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Reggio d’Aci in Roma, via degli Scipioni, n. 268;
P M, H F, non costituiti in giudizio nell’ambito del presente ricorso;

per la riforma

della sentenza T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 134/2019, resa tra le parti e concernente domande di annullamento:

1.) quanto al ricorso n. 373 del 2014 proposto in prima istanza da I J:

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 12.08.2014 rilasciata dal Comune di Bressanone alla società MABO S.r.l. avente ad oggetto “ Costruzione di un complesso residenziale - 3° Variante - 3° Inoltro, Progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 85 della L.P. n.13/97 n.t.v .”, con cui sono state sanate le opere edilizie realizzate in difformità rispetto a quanto autorizzato con la concessione edilizia n. 245 dd. 16.01.2012 e s.v.;

- del richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dd. 24.07.2014;

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 12.08.2014 rilasciata dal Comune di Bressanone alla società MABO S.r.l., avente ad oggetto: “ Costruzione di un complesso residenziale - Demolizione parziale ”, con cui è stata assentita la demolizione di parte dell’edificio identificato con il blocco A del complesso residenziale realizzato sulle pp.edd. 483, 433 e 439 C.C. Elvas ed è stata conseguentemente disposta la sanatoria, ex art. 83, comma 2, della L.P. n. 13/97, delle restanti parti del blocco identificato con la lett. A, nonché della violazione dell’indice riguardante la superficie coperta oltre al ripristino di cavedi areati, pozzetti e lucernari, mediante l’irrogazione di una sanzione;

- del richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dd. 24.07.2014;

- del/i provvedimento/i del Comune di Bressanone (data e numero di protocollo non conosciuti) con cui sono riconosciuti i presupposti di cui all’art. 83, comma 2, della L.P. n.13 ed è stata irrogata la relativa sanzione in luogo della demolizione;

- del/i provvedimento/i del Comune di Bressanone (data e numero di protocollo non conosciuti) con cui sono riconosciuti i presupposti di cui all’art. 85, comma 3- bis , della L.P. n. 13 ed è stata irrogata la relativa sanzione pecuniaria;

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 26.01.2012 rilasciata alla società MABO S.r.l., unitamente alle successive concessioni edilizie in variante 245/11 dd. 29.05.2012, n.245/1 dd. 17.01.2013 e n. 245/11 dd. 05.06.2013, ivi compresi i richiamati e non conosciuti pareri espressi dalla Commissione edilizia;

- della richiamata e non conosciuta delibera dd. 09.10.2013 (numero non indicato) della Giunta comunale di Bressanone e della richiamata e non conosciuta decisione dell’ufficio tecnico dd. 09.10.2003, con cui si è inteso approvare una nuova delimitazione lungo il lato ovest della via Beato Artmanno;

- per quanto occorrer debba, della licenza d’uso se già rilasciata dal Comune di Bressanone;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

2.) quanto al ricorso n. 374 del 2014 proposto in prima istanza da W M:

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 12.08.2014 rilasciata dal Comune di Bressanone alla società MABO S.r.l. avente ad oggetto “ Costruzione di un complesso residenziale - 3° Variante - 3° Inoltro, Progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 85 della L.P. n.13/97 n.t.v .”, con cui sono state sanate le opere edilizie realizzate in difformità rispetto a quanto autorizzato con la concessione edilizia n. 245 dd. 16.01.2012 e s.v.;

- del richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dd. 24.07.2014;

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 12.08.2014 rilasciata dal Comune di Bressanone alla società MABO S.r.l. avente ad oggetto: “ Costruzione di un complesso residenziale - Demolizione parziale ”, con cui è stata assentita la demolizione di parte dell’edificio identificato con il blocco A del complesso residenziale realizzato sulle pp.edd. 483, 433 e 439 C.C. Elvas ed è stata conseguentemente disposta la sanatoria, ex art. 83, comma 2, della L.P. n.13/97, delle restanti parti del blocco identificato con la lett. A, nonché della violazione dell’indice riguardante la superficie coperta oltre al ripristino di cavedi areati, pozzetti e lucernari, mediante l’irrogazione di una sanzione;

- del richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dd. 24.07.2014;

- del/i provvedimento/i del Comune di Bressanone (data e numero di protocollo non conosciuti) con cui sono riconosciuti i presupposti di cui all’art. 83, comma 2, della L.P. n.13 ed è stata irrogata la relativa sanzione in luogo della demolizione;

- del/i provvedimento/i del Comune di Bressanone (data e numero di protocollo non conosciuti) con cui sono riconosciuti i presupposti di cui all’art.85, comma 3- bis , della L.P. n.13 ed è stata irrogata la relativa sanzione pecuniaria;

- della concessione edilizia n.245/11 dd. 26.01.2012 rilasciata alla società MABO S.r.l., unitamente alle successive concessioni edilizie in variante 245/11 dd. 29.05.2012, n.245/1 dd. 17.01.2013 e n.245/11 dd. 05.06.2013, ivi compresi i richiamati e non conosciuti pareri espressi dalla Commissione edilizia;

- della richiamata e non conosciuta delibera dd. 09.10.2013 (numero non indicato) della Giunta comunale di Bressanone e della richiamata e non conosciuta decisione dell’ufficio tecnico dd. 09.10.2003, con cui si è inteso approvare una nuova delimitazione lungo il lato ovest della via Beato Artmanno;

- per quanto occorrer possa, della licenza d’uso se già rilasciata dal Comune di Bressanone;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati, riuniti ex art. 96, comma 1, cod. proc. amm. giusta ordinanza cautelare n. 2148/2020;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate e degli intervenienti, nonchè gli appelli incidentali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, il Consigliere B L e uditi, per le parti, gli avvocati Andrea Reggio d’Aci, R d P e Manfred Schullian, in collegamento da remoto ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;


1. RITENUTO – alla luce dei primi due motivi d’appello dedotti dalla Mabo S.r.l. e del primo motivo d’appello dedotto dal Comune di Bressanone, con cui si eccepisce la nullità della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado per violazione del contraddittorio, sotto plurimi profili, e la conseguente nullità della sentenza (con la quale peraltro già è stata dichiarata la nullità parziale della consulenza tecnica d’ufficio con riguardo all’accertamento delle distanze rispetto alla proprietà Waldner, senza che in parte qua ne fosse stata disposta la rinnovazione), nonché in considerazione della sopravvenuta impossibilità di chiedere chiarimenti al consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado nella persona dell’Arch. C A, il quale nelle more risulta essere deceduto – che s’imponga la necessità istruttoria di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, sui quesiti ivi formulati con l’ordinanza collegiale n. 340 del 9 dicembre 2016 e sul seguente quesito ulteriore: « Accerti inoltre il c.t.u., se e quale pregiudizio specifico e concreto subiscano gli originari ricorrenti I J (quale proprietario degli immobili pp.mm. 4, 8 e 9 p.ed. 343 C.C. Elvas) e W M (quale proprietario della p.ed. 92 C.C. Elvas) – sub specie di un’eventuale incidenza pregiudizievole sulla vista panoramica, sull’insolazione, ecc., ovvero di un’eventuale restrizione dello ius aedificandi anche pro futuro – in conseguenza delle opere oggetto delle impugnate concessioni edilizie, nelle parti in cui tali opere e concessioni sono prospettate come illegittime dai predetti ricorrenti »;

2. RITENUTO di nominare a tal fine a nuovo consulente tecnico d’ufficio l’Ing. Antonio Peretti con studio in Bolzano, Via Dei Cappuccini, n. 39 (tel. 0471 970230;
0471 329733), il quale sin d’ora è autorizzato a compiere ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, compresi eventuali accessi ad uffici pubblici ed eventuali sopralluoghi da eseguire nel rigoroso rispetto del diritto al contraddittorio;

3. RITENUTO di delegare per le operazioni di cui all’art. 67, comma 1, cod. proc. amm. il Consigliere relatore B L e di fissare la data del 24 febbraio 2021, ore 14.30, per il conferimento dell’incarico e la prestazione del giuramento (salva modifica ad opera del Consigliere delegato, da comunicare tempestivamente alle parti e al c.t.u.), tramite collegamento da remoto ai sensi degli artt. 4, comma 1, d.-l. n. 28/2020 e 25, comma 2, d.-l. n. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto nella circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

4. RITENUTO inoltre di provvedere come segue ai sensi dell’art. 67, comma 3, cod. proc. amm.:

- liquida in favore del consulente tecnico d’ufficio, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli eventuali accessori di legge, a provvisorio carico solidale degli appellanti principali, da versare entro il termine di dieci giorni dalla data del giuramento;

- assegna alle parti termine fino al 22 febbraio 2021 per la nomina (o conferma) dei consulenti di parte;

- assegna al consulente tecnico d’ufficio termine fino al 14 maggio 2021 per la trasmissione di uno schema della relazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, e termine successivo fino al 31 maggio 2021 per la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, nonché termine fino al 30 giugno 2021 per il deposito in Segreteria della relazione finale del consulente tecnico d’ufficio, il quale si dovrà esprimere anche sulle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte;

5. RITENUTO di fissare l’udienza pubblica per il prosieguo della causa ad una data da individuarsi nel secondo semestre 2021;

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