Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-11-05, n. 201405471
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Testo completo
N. 05471/2014REG.PROV.COLL.
N. 02900/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2012, proposto da:
Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. Maria D'Elia e A M, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;
contro
Gesco - Consorzio di Cooperative Sociali in proprio e quale Mandataria ATI, rappresentato e difeso dagli avv. L P e V M, con domicilio eletto presso l’avv. Rocco Marsiglia in Roma, via degli Scipioni, 181;
ATI - Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale (CMP), Sauie Srl;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 01407/2012, resa tra le parti, concernente revoca aggiudicazione servizio denominato "gestione dei servizi e delle attività socio-formative dell'istituto Paolo Colosimo".
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gesco - Consorzio di Cooperative Sociali in proprio e quale Mandataria ATI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Molfetta Antonia, su delega dell'Avv. Marzocchella Angelo, e Perone Lucio su delega dell'Avv. Mormile Vincenzo;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 1407 ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Gesco - Consorzio di Cooperative Sociali, in proprio e quale mandataria dell’ATI con Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale, per l’annullamento della determina n. 10 del 18 gennaio 2012 concernente la revoca dell'aggiudicazione definitiva del servizio denominato "gestione dei servizi e delle attività socio-formative dell'istituto Paolo Colosimo".
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che la stazione appaltante, prima di procedere alla revoca dell’aggiudicazione per effetto di un’informativa antimafia nei confronti dell’impresa mandante, avrebbe dovuto consentire all’impresa mandataria di proseguire nell’affidamento direttamente o mediante indicazione di altro operatore economico, previa verifica, in entrambi i casi, dei prescritti requisiti di qualificazione; infatti, tale meccanismo sostitutivo si applica indistintamente alle procedure di affidamento dei lavori e quelle di affidamento di servizi e forniture, avendo il Codice dei contratti pubblici superato l’eterogeneità delle discipline pregresse.
L’esercizio di tale facoltà, per il TAR, deve essere assicurato anche nella fase procedurale dell’affidamento, oltre che in sede di esecuzione dello stesso, dovendosi intendere l’ipotesi normativa come eccezione al principio di immodificabilità della composizione dei raggruppamenti