Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2014-11-27, n. 201403721

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2014-11-27, n. 201403721
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403721
Data del deposito : 27 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01718/2014 AFFARE

Numero 03721/2014 e data 27/11/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 ottobre 2014




NUMERO AFFARE

01718/2014

OGGETTO:

Ministero dell'interno – dipartimento di pubblica sicurezza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor G B per l’annullamento del decreto in data 5.2.2009 con cui il Prefetto di Lucca revocava la licenza rilasciata il 26.01.2006 e integrata il 28.07.2008 per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata su tutti i beni mobili e immobili, provvedendo contestualmente al rilascio di licenza per vigilanza privata limitatamente ai locali da ballo ed alle cose mobili e immobili che non siano oggetto di apposita custodia, escluse le manifestazioni in luogo pubblico;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 557/PAS/E/19876.10089.D.43(15) del 23/07/2014 con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere F B;


PREMESSO:

Dopo varie istanze presentate dal signor Bonuccelli, gestore della “Security Service Investigation s.r.l.”, nel 2002 e nel 2003, al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione a gestire un istituto di vigilanza privata ex art. 134 del t.u.l.p.s., operante esclusivamente nel settore dei locali da ballo, con decreto prefettizio del 24.1.2005 veniva respinta l’istanza originariamente presentata nel timore che ciò potesse turbare l’equilibrio del rapporto tra forze di polizia e guardie particolari giurate.

Con decreto del 26.1.2006, il Prefetto rilasciava l’autorizzazione a gestire un istituto di vigilanza privata con impiego di guardie giurate disarmate, “limitatamente ai servizi di sorveglianza e tutela di beni mobili ed immobili”, con intimazione ad attenersi alle prescrizioni della Questura alla quale avrebbe dovuto essere inviato il regolamento di servizio dell’istituto stesso.

Il Questore, con provvedimento del 3.4.2006, riteneva tuttavia di integrare il suddetto regolamento di servizio sotto vari profili, e segnatamente in ordine alla “tipologia dei servizi che possono essere svolti da guardie particolari giurate. non armate”.

In particolare, la Questura imponeva che i dipendenti dell’istituto “potranno espletare servizio unicamente presso locali di pubblico spettacolo a tutela del patrimonio custodito;
... di conseguenza, gli stessi non potranno essere impiegati in servizi di vigilanza fissa ad un obiettivo diverso o di vigilanza itinerante a uno o più obiettivi, poiché tale attività è prerogativa di guardie particolari giurate armate, trattandosi di tipologia di servizi che implicano un rischio diverso per gli operatori”.

Con ricorso proposto al

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