Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-07, n. 202002869

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-07, n. 202002869
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002869
Data del deposito : 7 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2020

N. 02869/2020REG.PROV.COLL.

N. 09884/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9884 del 2019, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;



contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

il Governo della Repubblica dell’India, non costituito in giudizio



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio - Roma - Sez. I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento del Ministero della giustizia del 31 luglio 2018, con il quale è stata avviata l’esecuzione della richiesta di notifica di citazione per l’udienza del 10 settembre 2018, proveniente dalla autorità giudiziaria indiana.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020, il consigliere G C e uditi per le parti gli avvocati L T e l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis.




FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado, anche con motivi aggiunti, la società appellante ha impugnato l’atto del Ministero della giustizia, con il quale è stata accolta l’istanza di cooperazione giudiziaria avanzata dalla Repubblica dell’India e si è, perciò, provveduto a notificare nei suoi confronti un invito a comparire innanzi all’autorità giudiziaria penale di quel Paese, dove la società è imputata, nella qualità di persona giuridica responsabile, in un processo per fatti di corruzione internazionale.

1.1. L’atto impugnato consiste in una nota - con la quale il Ministero trasmette al pubblico ministero competente per territorio la richiesta di assistenza giudiziaria, formulata dallo Stato estero - del seguente testuale tenore: “ Si trasmette, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., come modificato dal D. Lgs. 149/2017, l’unita richiesta di notifica, per l’ulteriore corso ai fini dell’esecuzione.

Si resta in attesa di ricevere gli atti comprovanti le avvenute notificazioni, ovvero di conoscere in caso negativo i motivi che hanno impedito l’esecuzione della richiesta.

Si ringrazia per la collaborazione ”.

1.2. Il Ministero si è costituito in giudizio dinanzi al T.a.r. ed ha resistito al ricorso, formulando, in via pregiudiziale, un’eccezione di improcedibilità del ricorso.

1.3. Il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso.

2. Avverso la suddetta sentenza, la società ha proposto appello affidato a cinque motivi.

2.1. L’Amministrazione si è costituita con comparsa di stile, esplicata da memoria, chiedendo il rigetto del gravame.

3. All’udienza pubblica del 5 marzo 2020, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

4. Il primo giudice ha rigettato il ricorso sulla base delle essenziali argomentazioni che seguono:

a) nella controversia rileva l’art. 723 c.p.p. - come novellato dall’art. 6, comma 1, lett. a) del d. lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, ai sensi della legge 21 luglio 2016 n. 149, contenente delega al Governo per la riforma dell’intero libro XI del codice di procedura penale – che definisce i poteri del Ministero della giustizia nell’ambito delle rogatorie passive;

a1) come emerge da tale disposizione, il procedimento di rogatoria passiva, quale forma di collaborazione giudiziaria richiesta da un’autorità giurisdizionale di uno Stato estero all’Italia per il compimento di determinati atti relativi ad un processo, si articola in due fasi, una amministrativa e una giurisdizionale, alla quale è dedicato pure il successivo art. 724;

a2) al Ministero della giustizia, che, in via ordinaria e nell’ottica di un ridimensionamento dei poteri ministeriali voluti dalla novella del 2017, provvede sulla richiesta dell’Autorità straniera trasmettendo la richiesta di assistenza all’Autorità giudiziaria, è attribuito sostanzialmente un potere di “blocco” del procedimento;

a3) tale potere, sebbene descritto nei commi 3 e 5 dell’art. 723 cit. con espressioni verbali di tenore differente (“ può disporre ” di non dare corso o “ non dà corso ”), si concretizza - analogamente a quanto previsto in materia di estradizione - nell’adozione di un provvedimento che, secondo la giurisprudenza, è di “alta amministrazione”, e, come tale, è caratterizzato da ampia discrezionalità, con i conseguenti stretti limiti entro i quali può essere esercitato il sindacato giurisdizionale;

b) con riferimento ai criteri che devono orientare l’eventuale esercizio del potere ministeriale, assume rilievo fondamentale l’art. 696 c.p.p. il quale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, stabilisce un principio generale di prevalenza, per quanto qui rileva, delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto nazionale;

b1) infatti, al comma 2, dispone che “ Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale”, così che, ai sensi del comma 3, solo “se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro ”;

b2) la valenza solo suppletiva del diritto nazionale, e, dunque, dello stesso art. 723, dequota, di conseguenza, la prospettata ricorrenza di un’ipotesi di rifiuto obbligatorio di assistenza giudiziaria.

c) nella fattispecie, in ragione della concreta imputazione formulata nei confronti della società ricorrente, la fonte sovranazionale che viene in rilievo è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre dello stesso anno, strumento internazionale sottoscritto e ratificato tanto dall’Italia quanto dall’India;

c1) l’art. 46 della Convenzione, al comma 21, lettere da a) a d), prevede che l’assistenza giudiziaria reciproca “ può essere rifiutata ” se; “ a) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo; b) lo Stato Parte richiesto valuta che l’esecuzione della richiesta può recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali; c) in relazione a reati similari, il

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