Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-07-02, n. 201003020

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-07-02, n. 201003020
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003020
Data del deposito : 2 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03030/2009 AFFARE

Numero 03020/2010 e data 02/07/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 27 aprile 2010




NUMERO AFFARE

03030/2009

OGGETTO:

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da D’IORIO NICANDRO, ispettore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Banda Musicale del Corpo, avverso il diniego delle istanze di conferimento della qualifica di ispettore superiore.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 0164965-2009 in data 22.07.2009, pervenuta il giorno 7 agosto 2009, con la quale il Ministero di Grazia e Giustizia (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere C V;


PREMESSO E CONSIDERATO:

IN FATTO:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto al S.G.P.R. il 4 aprile 2009 – datato “RIARDO LÌ;
20/05/2009” – il sig. D’I N, ispettore capo del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Banda Musicale del Corpo, con sede alla Scuola Allievi di Portici, lamentava sostanzialmente che l’Amministrazione Penitenziaria non avesse accolto, con nota C.D.A.P. 0031146-2009 in data 26.01.2009, l’istanza tesa al conferimento della qualifica di “ispettore superiore”.

A sostegno di tale pretesa sostanziale l’interessato invocava l’art. 53 del D.Lgs. n. 443/1992, richiamando i propri precedenti di servizio e l’onorificenza a cavaliere dell’Ordine della Repubblica italiana concessagli il 2 giugno 2008.

Con relazione pervenuta a questo Consiglio in data 7 agosto 2009, il Ministero di Grazia e Giustizia eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata individuazione dell’atto impugnato ed assenza di specifiche censure di legittimità e ne sosteneva, in ogni caso, l’infondatezza nel merito.

Con nota prot. 2190 in data 2 ottobre 2009, pervenuta il giorno 8 successivo, il Ministero riferente trasmetteva atto di “motivi aggiunti” datato 29 giugno 2009 con i quali, contestando sostanzialmente il pregresso inquadramento nella qualifica di ispettore, insisteva per il conferimento della qualifica superiore.

In data 17 novembre 2009 perveniva alla Sezione ulteriore atto di “motivi aggiunti”, datato 2 novembre 2009 e proposto direttamente a questo Consiglio, con cui il D’Iorio insisteva per l’attribuzione dell’auspicata qualifica superiore, a riconoscimento delle benemerenze a suo avviso acquisite e del servizio svolto.

Il successivo 1 dicembre 2009 perveniva alla Sezione altro atto di “Ulteriori motivi aggiunti + 1 al ricorso n. 3030 …” datato 24.11.2009 e spedito direttamente a questo Consiglio (via posta, con lettera in data “25.11.2009” – con cui l’interessato, rappresentando che nelle altre bande musicali allo “strumentista concertista e solista (timpanista) era stata riconosciuta la qualifica cui aspirava, comportante un aumento stipendiale di circa 50 euro mensili, insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso veniva, quindi, iscritto al ruolo dell’odierna adunanza.

IN DIRITTO:

Ritiene la Sezione, per preminenti ragioni di economia del procedimento contenzioso e di celerità della relativa decisione, di potersi esimere dall’acquisire il parere del Ministero riferente sugli atti di “motivi aggiunti” trasmesso dallo stesso Ministero con la richiamata nota in data 2 ottobre 2009, nonché con gli ulteriori atti (del 2 novembre e 24 novembre 2009) fatti pervenire direttamente a questo Consiglio da parte dell’interessato, trattandosi di mere memorie con cui l’interessato insiste, specificandone il contenuto e le ragioni, sulla pretesa sostanziale formulata col ricorso originario.

Con tale ricorso, invero, l’ispettore Capo del Corpo di Polizia penitenziaria D’I N lamenta che con “l’allegata nota” (risultante essere quella in data 26.01.2009 a firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione) del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, l’Amministrazione abbia chiarito le ragioni per le quali la stessa abbia ritenuto di non poter dar seguito alla richiesta del dipendente di ottenere il conferimento della qualifica di ispettore superiore cui aspirava.

Qualifica cui il ricorrente ritiene aver diritto per il servizio svolto e le benemerenze acquisite, invocando a tal fine anche gli artt. 51-52-53 e 54 del D.Lgs. n. 443/1992.

La pretesa sostanziale del ricorrente è infondata.

Risulta dalla nota indicata – peraltro neppure formalmente impugnata – ed è confermato responsabilmente dalla relazione istruttoria che, con P.D.G. 11 luglio 2008 il sig. D’I N, avendo superato la prova musicale per timpani nella Banda Musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria è stato inquadrato, in forza dell’art. 22, comma 2 del D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276, nella qualifica di “”ispettore capo”.

Avverso il relativo atto di inquadramento non risulta che l’interessato abbia reagito nei previsti termini di decadenza, onde non può in questa sede rimetterne in discussione la legittimità, neppure invocando genericamente presunte disparità di trattamento – come fa con l’atto di “motivi aggiunti” datato 24.11.2009 – con la qualifica attribuita al “timpanista” di altre bande musicali delle Forze Armate e di Polizia.

Né, al fine di ottenere per altra via l’auspicata qualifica superiore, il sig. D’IORIO può fondatamente invocare l’art. 53 e succ. del D.Lgs., in materia di ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La richiamata norma, recante in rubrica “Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori”, prevede al primo comma che “La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori e agli ispettori i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore”.

Appare evidente che l’esercizio delle funzioni costituenti il presupposto per lo speciale beneficio in discorso non consiste nello espletamento ancorché in maniera inappuntabile, delle funzioni di orchestrale della Banda del Corpo, richiedendosi il “… conferimento di operazioni di servizio … di particolare importanza …” che non risulta il ricorrente abbia compiuto – né, in realtà, invocate -.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la sua pretesa sostanziale non trova alcun giuridico fondamento e correttamente è stata, dunque, ritenuta non accoglibile dall’Amministrazione.

Il ricorso in esame va, pertanto, conclusivamente respinto.

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