Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400556

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400556
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400556
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00556/2024REG.PROV.COLL.

N. 10340/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10340 del 2018, proposto dalla San Raffaele S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata R B, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura dell’ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda USL Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza Grazioli, n. 5, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Unione Sanitaria Internazionale (U.S.I.) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Collevecchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Porta Pinciana, n. 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio-Roma, Sezione III- Quater , 17 maggio 2018, n. 5476, resa tra le parti, non notificata ed avente ad oggetto provvedimenti regionali in materia di attività sanitaria privata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Unione Sanitaria Internazionale (U.S.I.) S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023, il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con appello notificato il 17 dicembre 2018 e depositato il 19 dicembre successivo, la San Raffaele S.p.a. (di seguito anche “San Raffaele”) ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio-Roma, Sezione III- Quater , 17 maggio 2018, n. 5476, che ha rigettato il suo ricorso proposto “ per l’annullamento - della nota della Regione Lazio, Direzione regionale salute e politiche sociali del 21 aprile 2017 prot. n. U.0205978;

- nonché della determinazione della Regione Lazio 3 maggio 2017 prot. n. G05690 recante <conferma, condizionata al puntuale adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del Commissario ad Acta n. 585/2015, dell’autorizzazione all'esercizio del Poliambulatorio specialistico denominato “San Raffaele Termini” sito in Roma Via Giovanni Giolitti n. 34, gestito dalla Soc. San Raffaele Spa (p.iva 08253151008)>” .

L’appellante affida il proprio gravame a due gruppi di censure.

Con il primo, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso ogni approfondito esame delle doglianze mosse contro gli atti in contestazione - con particolare riguardo alla determinazione n. prot. G05690 del 3 maggio 2017 - con i quali la Regione ha negato che il Poliambulatorio San Raffaele Termini, la cui attività non è stata ricompresa nell’ambito dell’I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele, fosse stato autorizzato o addirittura accreditato col Servizio Sanitario Regionale per effetto di quanto disposto dal decreto del Commissario governativo per la sanità regionale n. 62/2011, con cui è stato recepito l’accordo quadro tra la struttura privata e la Regione.

Con un secondo gruppo di mezzi di gravame, l’appellante lamenta il mancato riconoscimento a carico del SSN dell’attività svolta, in seguito all’inserimento nella piattaforma messa a disposizione dall’Amministrazione, con autodichiarazione sui requisiti nelle more della conclusione del procedimento di accreditamento definitivo.

2. L’Azienda USL Roma 1 (di seguito anche “Azienda”) si è costituita in giudizio con atto depositato il 22 febbraio 2019.

In adempimento a quanto disposto con ordinanza istruttoria del Presidente della Sezione 14 giugno 2023, n. 773, l’appellante ha dichiarato la persistenza del suo interesse alla decisione con atto depositato il 27 giugno 2023.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio con atto del il 4 gennaio 2019 ed ha depositato memoria difensiva il 10 novembre 2023.

L’Unione Sanitaria Internazionale (U.S.I.) S.p.a. (di seguito anche “USI”) si è costituita in giudizio con atto del 15 febbraio 2019, ha depositato memoria il 17 novembre 2023 e memoria di replica il 28 novembre 2023.

L’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 17 settembre 2023 e all’udienza del 19 dicembre 2023 la causa è passata in decisione.

3. Il gravame è infondato e i mezzi su cui si fonda possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.

Va premesso che la società appellante risulta proprietaria di trentasette istituzioni sanitarie private e lamenta in questa sede il mancato riconoscimento dell’accreditamento del Poliambulatorio sito a Roma, in Via Giolitti, acquistato dal Centro Sanitario Internazionale – CSI – nell’anno 2004 e che assume essere un mero supporto del centro riabilitativo San Raffaele Pisana IRCCS, struttura sita in Roma, Via della Pisana n. 235, peraltro di competenza territoriale di diversa ASL, che, costituitasi nel presente giudizio, ha dichiarato di non avere alcuna necessità né alcun interesse, né la capienza economica nel proprio bilancio per l’attivazione di tale ulteriore presidio ambulatoriale nel proprio territorio.

La tesi di fondo su cui fa leva l’appellante riconnette la pretesa azionata all’accordo per la riconversione, che ha comportato la soppressione di 405 posti letto di riabilitazione e lungodegenza, che è stato recepito dal decreto del Commissario ad acta (di seguito anche “DCA”) n. 62 del 27 luglio 2017 ed in base al quale la Regione ha comunicato la riapertura della piattaforma SAASS, ai sensi del DCA n. 90/10, al fine dell’inserimento delle domande secondo la nuova configurazione scaturente dalla riconversione.

Secondo l’appellante, dunque, l’accordo concluso con l’Amministrazione avrebbe comportato l’attribuzione all’

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