Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-12-27, n. 201706096

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-12-27, n. 201706096
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201706096
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2017

N. 06096/2017REG.PROV.COLL.

N. 09071/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9071 del 2016, proposto da:
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato C D M, con domicilio eletto presso lo studio Marco Leoni in Roma, piazza Adriana, 5;

contro

Rif Srl - Realizzazioni Immobiliari e Forniture, in persona del legale rappresentante p.t., e Silveria D’Angelo rappresentati e difesi dagli avvocati G C D G, D O, con domicilio eletto presso lo studio G C D G in Roma, piazza Mazzini 27;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZ. I n. 00662/2016, resa tra le parti, concernente ricorso ex artt. 31 e 117 Cpa


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rif Srl - Realizzazioni Immobiliari e Forniture e di Silveria D’Angelo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Fazzi su delega di Di Massimo, G. Di Gioia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con l’appello in esame, il Comune di Ponza impugna la sentenza 2 novembre 2016 n. 662, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I della sezione staccata di Latina, in accoglimento del ricorso proposto dalla società R.I.F. s.r.l., ha dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sulla istanza della predetta società, avente ad oggetto la formazione da parte dell’amministrazione di un piano di esecuzione, relativo alla zona C1 in cui sono ubicate aree di sua proprietà.

Tale piano si rende necessario al fine di consentire l’edificazione della società sulle aree di sua proprietà, posto che il Comune ha respinto una istanza di rilascio di permesso di costruire richiamando le NTA che subordinano l’edificazione alla preventiva formazione di uno strumento urbanistico attuativo esteso all’intera zona.

La sentenza impugnata – pur ritenendo che “in linea di principio è corretto quanto affermato dal Comune in ordine alla inesistenza di un obbligo di redazione di p.p.e. a iniziativa pubblica, disponendo il privato interessato alla trasformazione urbanistica dei suoli di sua proprietà della possibilità di presentare una proposta di piano di lottizzazione” - afferma, in particolare, che “un obbligo del Comune potrebbe sussistere” in quanto:

- l’art. 8 NTA prescrive che il piano di lottizzazione deve interessare l’intera zona e deve essere sottoscritto da tutti i proprietari interessati ovvero dai proprietari di una superficie di almeno 2/3 dell’intera zona, prevedendo altresì, nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, che il comune provveda alla formazione di un piano particolareggiato;

- la zona risulta ampiamente urbanizzata “essendo stata oggetto di interventi edilizi abusivi che hanno beneficiato d sanatoria”, di modo che coloro che di tale sanatoria hanno beneficiato non hanno alcun interesse a partecipare a un piano particolareggiato “per cui potrebbe essersi verificata la condizione (impossibilità di accordo dei proprietari) dell’obbligo dell’amministrazione di surrogarsi alla mancata iniziativa privata”.

Avverso tale decisione sono stati proposti i seguenti motivi di appello:

a) errato iter logico sotteso alla decisione;
omessa ed errata valutazione del presupposto di ammissibilità del ricorso ex art. 117 Cpa;
errata valutazione della situazione in fatto;
violazione art. 111 cpc;
ciò in quanto agli atti di pianificazione del territorio si applica il principio enunciato con riferimento agli atti regolamentari, in relazione ai quali è esclusa l’ammissibilità dello speciale strumento processuale contro il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, poiché strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale”. Né risulta provata l’impossibilità dei ricorrenti di procedere a redazione di piano di lottizzazione per difetto dell’accordo con gli altri comproprietari;

b) omessa valutazione dell’applicazione dell’art.

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