Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-31, n. 202303363

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-31, n. 202303363
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303363
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 03363/2023REG.PROV.COLL.

N. 07482/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7482 del 2022, proposto dall’Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



contro

i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G F, F S e A M N, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
le signore -OMISSIS-, non costituite in giudizio;



nei confronti

della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi
dagli avvocati Carlo Cester, Maria Luisa Miazzi ed Enrico Minnei, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
ad opponendum :
i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G F, F S e A M N, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione prima, -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il mancato superamento della prova scritta del concorso pubblico a 47 posti di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia, indetto dall’Azienda Zero con bando pubblicato nel B.U.R del Veneto n.165 del 10 dicembre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 21 gennaio 2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-;

Visti gli interventi ad adiuvandum e ad opponendum indicati in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’Azienda Zero, ente al quale ai sensi della legge regionale del Veneto del 25 ottobre 2016, n. 19 è demandato, tra le diverse funzioni attribuite, anche il compito di gestire le procedure di selezione del personale del comparto sanità, con bando pubblicato nel B.U.R Veneto n. 165 del 10 dicembre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022, ha indetto un concorso pubblico (n. AZERO/2021/073/CON) per titoli ed esami, per la copertura di 47 posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, a tempo indeterminato da suddividersi nelle varie Aziende Sanitarie del Veneto.

1.1. In particolare, il bando prevedeva la possibilità di effettuare delle preselezioni in base al numero di domande pervenute, una prova scritta consistente nella “ impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso ”, una prova pratica ed una orale.

1.2. Dopo la pubblicazione del bando hanno presentato domanda di partecipazione al concorso 2.140 candidati. Tuttavia, nonostante il consistente numero di concorrenti, l’Azienda ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, espressamente prevista, di effettuare le preselezioni.

1.3. La commissione di concorso nella sua prima seduta, in ragione dell’elevato numero di candidati, ha comunque ritenuto di predisporre per le prove scritte, in luogo delle prove preselettive, un test consistente in 30 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una soltanto corretta, con l’attribuzione di un punto per ogni risposta corretta, e di zero punti per ogni risposta errata, omessa o multipla, subordinando il superamento dello scritto al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici pari a 21/30.

1.4. In data 1° giugno 2022, si è svolta la prova scritta mediante la somministrazione del test . All’esito della prova i candidati appellati non lo hanno superato e per questa ragione hanno sostenuto di aver subito un pregiudizio dal mancato svolgimento della prova scritta secondo le modalità previste dal bando (in sostanza, hanno evidenziato la diversità di preparazione, studio ed apprendimento richieste per lo svolgimento dell’analisi del previsto caso psico-patologico presentato sotto forma di storia psico-clinica scritta, rispetto alla compilazione di un test a risposta multipla da completare in 30 minuti).

1.5. Gli stessi candidati hanno quindi proposto ricorso al Tar per il Veneto, prospettando due motivi di censura:

i) con il primo motivo hanno lamentato la violazione del bando di concorso, nella parte in cui disciplina l’oggetto e le modalità di svolgimento della prova preselettiva (paragrafo rubricato “ procedura di preselezione ”) e della prova scritta (paragrafo rubricato “ commissione esaminatrice e prove d’esame ”), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 483 del 1997 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994, e dei principi di trasparenza, imparzialità e del legittimo affidamento dei candidati;

ii) con il secondo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti hanno lamentano la violazione delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché l’irragionevolezza dell’azione amministrativa, perché durante la prova la commissione si è avveduta che uno dei quesiti del test aveva tutte le risposte errate, inducendo il Presidente della commissione ad intervenire più volte per segnalare la presenza del refuso. Tale circostanza, tenuto conto del breve tempo a disposizione (30 minuti), avrebbe concorso a privarli della serenità e della concentrazione necessarie per sostenere la prova, determinando la necessità della ripetizione della prova concorsuale con diversa composizione della commissione.

1.6. Il Tar di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe (-OMISSIS-) ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo di gravame.

1.7. Più nel dettaglio, il Tar non ha condiviso la tesi di Azienda Zero secondo cui la possibilità di somministrare la prima prova scritta in forma semplificata mediante test a risposta multipla doveva ritenersi implicita nei richiami normativi effettuati dal bando. Per lo stesso Tribunale, infatti, seppure la normativa regionale richiamata ammetteva tale evenienza, la scelta circa le modalità di svolgimento delle prove non poteva essere rimessa alla commissione giudicatrice.

1.8. Nella sentenza il Tar ha quindi evidenziato come l’art. 28, comma 3, della legge regionale del Veneto n. 44 del 2019 consentisse, al fine di ridurre i tempi di accesso, che solo i bandi di concorso potessero prevedere forme semplificate di svolgimento delle prove scritte e che la medesima previsione non potesse essere assunta in una fase successiva, quando la discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alle modalità di svolgimento delle prove si era già esaurita.

1.9. Nel bando era stata infatti prevista come unica modalità di svolgimento della prima prova scritta l’impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso, ricalcando quanto stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 483 del 1997 per le prove di esame relative al profilo di psicologo del personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale.

1.10. Pertanto la commissione non poteva discostarsi da tale previsione, decidendo di far svolgere la prova scritta mediante una modalità, esclusa dal bando, consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla.

1.11. Lo stesso Tribunale ha anche rilevato come il richiamo contenuto nel bando alla possibilità di far svolgere la prova sotto forma di soluzione di quesiti a risposta sintetica non potesse

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