Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-23, n. 202403717
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Testo completo
Pubblicato il 23/04/2024
N. 03717/2024REG.PROV.COLL.
N. 02267/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2267 del 2020, proposto da
Comune di Rosarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
DR MP, VA ZO, rappresentati e difesi dall'avvocato PE Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PE MI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00456/2019, resa tra le parti, DELIBERA ASSUNZIONE PERSONALE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DR MP e di VA ZO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2024 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'avv. Casella; in collegamento da remoto l'avv. Mazzotta, noto all’ufficio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia riguarda la gestione del personale del Comune di Rosarno che, con avviso pubblico del 12 luglio 2016, aveva indetto una procedura di gara per l’assunzione a tempo determinato di un funzionario tecnico categoria D3 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
L’architetto VA ZO e l’ingegnere DR MP, dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Rosarno, adivano il TAR Calabria per l’annullamento della deliberazione n° 4 del 27.06.2016, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato dell’ente per l’anno 2016, del successivo avviso pubblico del 12.07.2016 per l’assunzione di un funzionario tecnico categoria D3, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, nonché della deliberazione n. 27 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di funzionario tecnico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, deducendo i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 mancando la condizione normativa che consente di attivare i contratti a tempo determinato, ossia l’assenza di analoghe professionalità.
-Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per omessa e/o insufficiente motivazione del provvedimento.
-Violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti avendo il Comune deciso di assumere, a tempo determinato, un nuovo funzionario tecnico nonostante la presenza di analoghi profili professionali nei ruoli dell’Amministrazione.
All’esito del giudizio di prime cure Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con sentenza 17