Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-16, n. 202407587
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Testo completo
Pubblicato il 16/09/2024
N. 07587/2024REG.PROV.COLL.
N. 00189/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati V C e I R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Nicola Laurenti su delega degli avvocati V C e I R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso principale per l’annullamento della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2020 e quello per motivi aggiunti per l’annullamento del rapporto informativo n. d'ordine 9 emesso dalla Legione Carabinieri Veneto Stazione di -OMISSIS- notificato in data 3 settembre 2021.
2. L’appellante, carabiniere effettivo in ferma volontaria quadriennale, arruolata il 10 ottobre 2015 aveva prestato servizio presso due Stazioni dei carabinieri prima in -OMISSIS- e poi presso quella di -OMISSIS-.
Le valutazioni caratteristiche erano state negative in entrambi i casi ed avevano portato i superiori a proporre il diniego del passaggio al servizio permanente effettivo.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso dopo aver premesso che il giudizio di non ammissione al servizio permanente è assimilabile al provvedimento di non ammissione e a quello di dispensa dal servizio militare per non idoneità a ricoprire gli uffici del grado e per scarso rendimento che si caratterizzano per le valutazioni ampiamente discrezionali sulle prestazioni e sul comportamento del militare, finalizzate ad accertare se il soggetto sia o meno idoneo a svolgere con il normale rendimento le specifiche funzioni attribuite.
La censura di tali valutazioni potrebbe avvenire