Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-06, n. 201700517
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Pubblicato il 06/02/2017
N. 00517/2017REG.PROV.COLL.
N. 06401/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6401 del 2016, proposto da:
Fastweb Spa in proprio e quale Capogruppo Costituendo Rti, Rti - Engineering Ingegneria Informatica Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato M Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Mascherino 72;
contro
Azienda Ulss 20 di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B B, L M, con domicilio eletto presso lo studio L M in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
Azienda Ospedaliera di Padova non costituito in giudizio;
nei confronti di
Solinfo Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri, Dover Scalera, con domicilio eletto presso lo studio Dover Scalera in Roma, viale Liegi 35/B;
per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00620/2016, resa tra le parti, concernente affidamento quadriennale del servizio di gestione sistema ict aziendale - ris. danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss 20 di Verona e di Solinfo Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati M Z, L M, Stefano Bigolaro su delega di Vittorio Domenichelli e Gabriele Di Paolo su delega di Dover Scalera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata con il presente appello la sentenza del Tar Veneto, sez I n. 620/2016, con la quale è stato respinto il ricorso principale proposto da Fastweb s.p.a. avverso l’aggiudicazione in favore di Solinfo s.r.l., relativa alla procedura aperta per l’affidamento quadriennale del “ servizio di gestione del sistema ICT Aziendale e avverso gli altri atti di gara, nonché per il risarcimento del danno subito, in forma specifica o per equivalente economico;ed è stato dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Solinfo s.r.l..
Chiede l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata e deduce al riguardo i seguenti profili:
- Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà intrinseca, in relazione all’estraneità del fatturato pregresso dichiarato da Solinfo s.r.l., rispetto all’oggetto dell’appalto;
- erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto, contrarietà alla documentazione in atti, manifesta illogicità e irragionevolezza in relazione alle gravi lacune dell’offerta di Solinfo;
- erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto in relazione alla nomina dei membri esterni della Commissione giudicatrice.
Si è costituita per resistere al ricorso la controinteressata Solinfo s.r.l., la quale in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo RTI con “Ingeenering Ingegneria Informatica” s.p.a., ha proposto appello incidentale con il quale ha, anzitutto, eccepito che il primo giudice avrebbe dovuto, seguendo il corretto ordine d’esame delle impugnazioni, valutare prima, il ricorso incidentale, in quanto incidente sulla legittimazione e sull’interesse della controparte al ricorso e poi esaminare quello principale.
Ha poi dedotto nel merito :