Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-09-18, n. 200905621

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-09-18, n. 200905621
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200905621
Data del deposito : 18 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10224/2006 REG.RIC.

N. 05621/2009 REG.DEC.

N. 10224/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2006, proposto da:
P L, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo D'Alessandro, con domicilio eletto presso Domenico Vicini in Roma, V. Emilio De'Cavalieri N.11;

contro

Istit. Nazion. Oceanografia e Geofisica Speriment. - O.G.S., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
M T, rappresentato e difeso dagli avv. M S, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso M S in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

delle sentenze del T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste n. 00496/2006 e n. 00098/1996, resa tra le parti, concernenti concorso interno per un posto di dirigente amministrativo.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il dott. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia la dr.ssa

PASQUINI

Laura – in servizio alla dipendenze dell’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (che in prosieguo di trattazione verrà indicato con la sigla O.G.S.) - impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere gli atti relativi all’ esito di un concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente di terzo livello professionale che aveva visto come vincitrice la controinteressata dr.ssa.

MAIER

Tiziana (verbale n. 3 e delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione degli atti della commissione esaminatrice n.

6.4.2.95 del 27.02.1995)

Con successivi motivi aggiunti l’ impugnazione era estesa avverso il provvedimento dell’ O.G.S. n. 68/2006, recante il diniego di procedere alla correzione di errori della commissione esaminatrice qualificati materiali, come da atto di diffida della dr.ssa PASQUINI del 16.03.2006.

Con sentenza n. 98/1996 del 19.02.1996 il T.A.R. adito sospendeva il giudizio ai sensi dell’ art. 42 del r.d. n. 1907/642, essendo pendente avanti l’ autorità giudiziaria civile giudizio di querela di falso del verbale n. 3 della procedura concorsuale oggetto di contestazione e sussistendo, quindi, rapporto di pregiudizialità ai fini della definizione del contenzioso avanti al giudice amministrativo.

Con successiva sentenza n. 496/2006 del 26.07.2006 il T.A.R., in definitiva pronunzia sulla controversia:

- dichiarava inammissibile il ricorso principale per tardiva riassunzione della causa il 16.02.2006, oltre il termine di 30 giorni, stabilito dall’ art. 43 del r.d. n. 642/1907, dalla data del 22.09.2005 di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione di conferma delle sentenze di primo e secondo grado di reiezione della querela di falso;

- dichiarava inammissibili i motivi aggiunti di ricorso, perché indirizzati avverso atto di natura meramente interlocutorio e soprassessorio, non sussistendo altresì obbligo di provvedere su domande tese a sollecitare la potestà di autotutela;

- dichiarava inammissibile il ricorso proposto in via incidentale dalla dr.ssa MAIER per difetto di interesse.

Contro le predette sentenze la dr.ssa PASQUINI ha proposto atto di appello e, quanto alla decisione del T.A.R. n. 98/1996 ha, in particolare, negato la sussistenza delle condizioni per la sospensione del processo, non avendo al riguardo l’ istante, e tantomeno le parti convenute, sollevato nel giudizio amministrativo alcuna questione di falsità del verbale della commissione esaminatrice n. 3, stante inoltre l’ irrilevanza di detto documento ai fini della decisione della causa, e non potendo, in ogni caso, l’ esito del giudizio spiegare effetto nei confronti della dr.ssa MAIER, non convenuta avanti all’ autorità giudiziaria ordinaria nel giudizio di falso. Sotto ulteriore profilo la dr.ssa PASQUINI eccepiva che non poteva porsi a suo carico l’ onere di deposito entro il termine decadenziale della sentenza che aveva definito il giudizio di falso, non avendo essa assunto la qualità di ricorrente a tali effetti nell’ ambito del giudizio pendente avanti al T.A.R.

La dr.ssa PASQUINI ha poi rinnovato i motivi articolati avanti al T.A.R. con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, insistendo per il loro accoglimento e per l’ annullamento degli atti della procedura concorsuale oggetto di impugnazione.


L’ O.G.S. si è costituito in resistenza ed ha depositato atti relativi all’ oggetto del contendere.

Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata dr.ssa. MAIER cha ha contraddetto in memoria i motivi di appello e concluso per la conferma delle sentenze impugnate.

2). Non va condiviso l’ ordine argomentativo dell’ appellante teso a negare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio per la pendenza del giudizio di falsità che aveva investito il verbale n. 3 delle operazioni della Commissione esaminatrice del concorso per l’ attribuzione del posto di livello dirigenziale.

Una volta acquisita la conoscenza dell’ esistenza del giudizio di falso, in base al disposto di cui all’ art. 42 del r.d. n. 642/1907, spetta al giudice del merito la delibazione della rilevanza del documento ai fini della definizione della controversia principale cui lo stesso accede.

Si tratta, infatti, di valutazione che investe il materiale probatorio che si qualifica come rilevante ai fini della decisone della lite, cui il giudice del merito può procedere d’ ufficio, tenuto conto del principio acquisitivo della prove che permea il giudizio amministrativo, ove si tratti di documenti nella disponibilità dell’ Amministrazione su cui venga a cadere la contestazione di legittimità.

In contrario a quanto sostenuto dall’ appellante la delibazione di rilevanza è stata doverosamente effettuata dal giudice territoriale, che nella motivazione della decisone di sospensione del processo ha posto in rilievo che la risoluzione del giudizio conseguente alla querela di falso “attenendo alla veridicità o meno di un atto oggetto del presente processo si profila come pregiudiziale rispetto a qualsiasi pronunzia sul merito del ricorso in esame”.

Si tratta di determinazione che all’ evidenza non si configura inficiata da errori logici né incongrua rispetto al “thema decidendum” quale introdotto dalle parti, venendo ad incidere il giudizio di falso proprio sull’ oggetto del ricorso principale, che aveva investito la legittimità dell’ operato della Commissione di esame quale esternato nel verbale n. 3 relativo alla prova orale.

Né la pronunzia di sospensione del processo doveva avvenire su impulso formale della ricorrente o di altra parte costituita in giudizio, perché ogni valutazione sulla rilevanza del documento di cui si contesta la veridicità spetta a monte al giudice di merito che, d’ ufficio, ne valuta la rilevanza quale mezzo di prova ai fini della decisone della lite. Del resto accedere all’ opposta tesi adombrata dall’ appellante, e ciò della possibilità del prosieguo del giudizio di legittimità dell’atto amministrativo in parallelo con quello volto ad affermarne al falsità, viene a porsi contro ogni regola di economia dei mezzi di tutela ove si consideri che, ai sensi dell’ art. 395, n.2, c.p.c., l’ aver giudicato in base a prove riconosciute false dopo la sentenza costituisce motivo di revocazione della sentenza stessa.

Inoltre, al momento in cui il T.A.R. ha assunto il provvedimento di sospensione del processo, non doveva aver luogo alcuna valutazione su eventuali limiti apponibili, secondo quanto previsto dall’ art. 537, secondo comma, c.p.p. alla cancellazione, ripristinazione, rinnovazione o riforma dell’atto o del documento in caso di accertata falsità, a tutela di interessi di terzi non intervenuti nel procedimento, non essendo tenuto il giudice che dispone la sospensione ad anticipare, con un giudizio solamente prognostico, statuizioni riservate al giudice chiamato a pronunziarsi sulla querela di falso

2.1). Diversamente da quanto dedotto dalla dr.ssa PASQUINI il T.A.R. ha correttamente dichiarato la tardiva riassunzione del processo, oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio di falso, stabilito dall’art. 43 del r.d. n. 642/1907.

Detto termine, previsto da disposizione di carattere speciale, trova applicazione in luogo di quello più lungo di sei mesi stabilito dall’art. 297 c.p.c. negli altri casi di sospensione necessaria.

L’ onere di riassunzione grava su “chi ha dedotto la falsità”, soggetto che si identifica nella dr.ssa PASQUINI che ha introdotto il giudizio di falso e non sulle parti (O.G.S. e controinteressata dr.ssa MAIER) convenute avanti al T.A.R.

2.2). Il T.A.R. ha altresì esattamente dichiarato l’ inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti avverso il silenzio rifiuto dell’ Istituto resistente in ordine a diffida a procedere al riesame e correzione del verbale n. 3 del procedimento concorsuale.

E’ pacifico in giurisprudenza che lo strumento di reazione all’ inerzia a provvedere dell’ Amministrazione non può essere utilizzato quale mezzo di edizione di motivi non articolati nel ricorso originario e, quindi, in elusione del termine decadenziale per l’ impugnativa.

Nella specie con i motivi aggiunti si formulano censure nuove in ordine al calcolo del punteggio di merito della prova orale in decimi e non in decimali, che non si rinvengono nell’ atto introduttivo del presente contenzioso.

Né la doverosità della pronuncia sull’ istanza di riesame può ricondursi al disposto di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004 ove è stabilito che “al fine di consentire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’ annullamento d’ ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’ esecuzione degli stessi sia ancora in corso”.

La disposizione in esame nel suo contenuto prescrittivo è volta a rendere recessivo il c.d. consolidamento delle situazioni soggettive del privato derivanti da provvedimenti inficiati da vizi di legittimità, consentendo l’ autotutela indipendentemente dal lasso temporale decorso dall’ adozione dell’ atto, ma, come reso evidente al termine “può” che precede la scelta di disporre dell’ annullamento l’ ufficio, non fa venir meno la natura ampiamente discrezionale di detta potestà che non può essere resa coercibile ad iniziativa del destinatario del provvedimento o di un terzo interessato.

L’ appello va, quindi, respinto.

Sussistono motivi per compensare fra le parti spese ed onorari di giudizio.

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