Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2016-09-29, n. 201604216

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2016-09-29, n. 201604216
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604216
Data del deposito : 29 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2016

N. 06072/2016 REG.RIC.

N. 04216/2016 REG.PROV.CAU.

N. 06072/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6072 del 2016, proposto da:


Ideal Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L T, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale del Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;


contro

Comune di Napoli, in persona del sindaco in carica , rappresentato e difeso dagli avvocati B R, F M F, A A, con domicilio eletto presso Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Dente, 50/A;
Autorita' Portuale di Napoli in persona del legale rappresentante non costituito in giudizio;

per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZIONE VII, n. 1202/2016, resa tra le parti, concernente un ordine di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati L T, Nicola Laurenti su delega dell'avvocato B R,;


Precisato, alla luce dei rilievi emersi in questa udienza cautelare, che non rientrano nel provvedimento demolitorio contestato le opere e le strutture fisse non realizzate da parte appellante se ed in quanto eseguite da oltre vent’anni.

Ritenuto, in disparte da quanto precede, che l’istanza cautelare non appare sorretta da profili di fondatezza

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