Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-22, n. 202404549

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-22, n. 202404549
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404549
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 04549/2024REG.PROV.COLL.

N. 07808/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7808 del 2022, proposto dalla S.E.Val. - Società Elettrica Valtellinese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S D, A M e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D in Roma, piazza SS. Apostoli 66;



contro

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; l’Agenzia delle dogane - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta; l’Agenzia delle dogane e -Ufficio delle dogane di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Ufficio delle dogane di Genova 2- Sezione antifrode e controlli, Reparto antifrode; l’Ufficio delle dogane di Genova 2, Sezione operativa territoriale di Voltri, Reparto controlli in linea; il Capo reparto antifrode della Sezione antifrode e controlli, dell'Ufficio delle dogane di Genova 2 ed il Direttore ad interim dell'Ufficio delle dogane di Genova 2, non costituiti in giudizio;



nei confronti

della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco e della Psa Genova Prà S.p.a., non costituitesi in giudizio;



per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. II, 3 marzo 2022 n.177, che ha respinto il ricorso n. 480/2021 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, Ufficio delle dogane di Genova 2, concernenti la dichiarazione doganale 23 marzo 2021 n.EX1 34178 V presentata dalla S- Società Elettrica Valtellinese S.r.l. all’Ufficio delle dogane di Genova 2, Sezione operativa territoriale – SOT di Voltri e concernente rifiuti provenienti dalla macinazione meccanica di apparecchiature elettriche ed elettroniche –RAEE:

a) del provvedimento 23 aprile 2021 prot. n.18634RU, notificato il giorno stesso, con il quale il Capo reparto antifrode della Sezione antifrode e controlli ha comunicato la non conformità della merce e l’invito alla ripresa dei rifiuti;

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale, connesso e conseguente, e in particolare:

b) del verbale di verifica 29 marzo 2021 prot. n. 14705/RU del funzionario istruttore del Reparto controlli in linea della SOT Voltri;

c) del verbale dell’8 aprile 2021 del Reparto antifrode;

d) della comunicazione 9 aprile 2021 prot. n. 16413/RU del Capo reparto, di richiesta documentazione integrativa;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante, impresa attiva nel settore dei rifiuti, gestisce in particolare un impianto di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE autorizzato con provvedimento della provincia di Lecco 22 dicembre 2020 prot. n.78215 (doc. 5 in I grado ricorrente appellante), impianto che si trova a Colico (Lc) in via La Croce 10, nel quale esercita attività di recupero di questi rifiuti, che in sintesi vengono sottoposti ad un primo trattamento, al termine del quale si presentano come frammenti risultato di una macinazione, e successivamente vengono avviati ad appositi impianti appunto di recupero dei metalli non ferrosi ovvero preziosi in essi contenuti. Poiché questi impianti di recupero nel nostro Paese nella sostanza non esistono, la ricorrente appellante esegue periodicamente spedizioni transfrontaliere di rifiuti di questo tipo. Si controverte del corretto procedimento applicabile ad una di queste spedizioni, indirizzata all’impianto della Onahama Smelting and Refining Co. Ltd., facente parte del noto gruppo Mitsubishi e situato in Giappone (cfr. atto di appello, pp. 9-11, fatti non contestati in causa).

2. Per chiarezza, vanno ricostruite in quanto necessario le norme che disciplinano la materia.

2.1 Come è noto, le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono disciplinate a livello internazionale, allo scopo di evitare il fenomeno, in passato ricorrente, dell’invio e dello smaltimento incontrollato dei rifiuti stessi nei paesi in via di sviluppo da parte dei paesi industrializzati. In proposito, la fonte di riferimento fondamentale è la “ Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ” firmata a Basilea il 22 marzo 1989, la quale costituisce il più completo accordo in materia, si propone di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti avversi risultanti dalla produzione, dai movimenti attraverso i confini e dalla gestione dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, e richiede alle parti di garantire che queste operazioni avvengano con modalità sicure.

2.2 La Convenzione di Basilea è stata approvata dall’allora Comunità economica europea con decisione 93/98/CEE del Consiglio 1 febbraio 1993 e immediatamente trasfusa nel regolamento 259/93 CEE dello stesso 1 febbraio 1993, regolamento oggi abrogato e sostituito da quello attualmente in vigore, 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (cfr. l’art. 61 di quest’ultimo per l’abrogazione), La Convenzione stessa, pertanto, è all’evidenza vincolante anche per l’Italia, in quanto Stato membro dell’Unione europea e quindi immediatamente vincolato dai relativi regolamenti.

2.3 In materia, dispone poi un altro atto internazionale, ovvero la “ Decision concerning the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for Recovery Operations ”, ovvero “ Decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti avviati al recupero ” adottata il 14 giugno 2001 dal Consiglio dell’OCSE- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in sostituzione di un preesistente atto sulla stessa materia, al dichiarato scopo di armonizzarsi con la Convenzione di Basilea in particolare quanto alla classificazione dei rifiuti soggetti al controllo, e vincolante per i paesi OCSE, tra i quali anche l’Italia e la stessa Unione europea.

2.4 Per effetto di quest’ultima Decisione OCSE, quindi, il regolamento 1013/2006 si riferisce, come si vedrà, talora ai codici identificativi dei rifiuti previsti dalla Convenzione di Basilea, talvolta ai codici, in parte diversi, previsti appunto dalla Decisione OCSE. Come si evidenzia per chiarezza, questi codici esprimono poi una classificazione a sé stante, valida a livello internazionale per lo scopo specifico per cui essa è prevista. Come tali vanno ben distinti dai noti codici CER - acronimo di Catalogo Europeo Rifiuti- istituiti con la direttiva 75/442/CEE e suoi successivi aggiornamenti, che invece identificano i rifiuti per le operazioni diverse dalle spedizioni transfrontaliere e valgono soltanto per l’Unione europea.

2.5 Ciò chiarito, va illustrato per quanto interessa il regime applicabile a queste spedizioni secondo il regolamento 103/2006.

2.5.1 Si deve incominciare dal Titolo III del regolamento stesso, che dispone per le spedizioni all’interno dell’Unione, con o senza transito attraverso paesi terzi, e prevede due distinte procedure, la procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte di cui agli artt. 3 e ss. e gli obblighi generali di informazione di cui agli artt. 18 e ss. La prima procedura, come dice il nome, prevede in sintesi che l’interessato debba notificare all’autorità competente ogni carico che intende spedire, ai sensi dell’art. 4 e attendere il provvedimento esplicito di cui all’art. 9, ed è evidentemente più complessa ed onerosa. La seconda procedura consente invece di spedire direttamente i rifiuti, purchè corredati di una serie di informazioni, senza attendere provvedimento alcuno.

2.5.2 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del regolamento, sono in particolare soggette a notifica ed autorizzazione scritta “ le spedizioni dei seguenti rifiuti… se destinati ad operazioni di recupero ” come nel caso di specie “ iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A ”.

2.5.3 Ai sensi invece dell’art. 3 comma 2 lettera a) del regolamento, invece “ sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero: a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B, b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 58 ”, in tutti i casi se, come nella specie, il quantitativo spediti superi i 20 chilogrammi.

2.5.4 La disciplina appena descritta, in forza dell’art. 38 del regolamento è applicabile -con gli adattamenti ivi previsti- anche alle spedizioni in paesi non appartenenti all’Unione ai quali però si applichi la Decisione OCSE di cui si è detto, fra i quali il Giappone che rileva nel caso di

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