Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-09-19, n. 201105268

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-09-19, n. 201105268
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105268
Data del deposito : 19 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00496/2007 REG.RIC.

N. 05268/2011REG.PROV.COLL.

N. 00496/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2007, proposto da:
D G, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, via Giovanni Bettolo n. 22;

contro

Azienda Usl N. 11 di Empoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. L T, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Claudia Molina, via Panama n. 58 Roma;
Tirozzi Franco;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE SEZIONE II n. 04267/2006, resa tra le parti, concernente RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato Penzavalli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente aveva impugnato in primo grado, dinanzi al T Toscana, la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL n. 11 di Empoli, n. 1889 del 12 novembre 1996 avente ad oggetto “Dipendente D G, Ausiliario socio sanitario di ruolo. Risoluzione del rapporto di lavoro dall’1 gennaio 1997” esponendo di essere stato dipendente della U.S.L. n. 17 Valdarno Inferiore (oggi confluita nell’Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli) con la qualifica di ausiliario socio-sanitario e di avere presentato, in data 31 agosto 1994, domanda per il collocamento a riposo anticipato con decorrenza 31 dicembre 1994.

Il ricorrente riferiva che con nota n. 18307 del 29 agosto 1995, l’Azienda sanitaria gli chiedeva se intendesse confermare o revocare la domanda di pensione per dimissioni volontarie, comunicazione alla quale egli rispondeva in data 27 novembre 2005 revocando le proprie dimissioni.

Lamentava che, inaspettatamente, con determina n. 1889 del 12 novembre 1996, il Direttore generale dell’Azienda USL n. 11 di Empoli deliberava di non accogliere la richiesta di revoca delle dimissioni volontarie dal servizio e di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Da qui il ricorso notificato alla Azienda Usl n.11 di Empoli e al signor Tirozzi Franco, in qualità di possibile controinteressato, affidato a vari motivi di doglianza.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata contestando analiticamente la fondatezza delle avverse affermazioni e chiedendo una pronunzia di irricevibilità del gravame e nel merito la sua reiezione.

Il T respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza del T il ricorrente presentava appello assumendo che non gli sarebbe stata mai comunicata la delibera di accettazione della rassegnate dimissioni. Verrebbe quindi in applicazione il principio secondo il quale il lavoratore che non riceva la comunicazione di intervenuta accettazione delle sue dimissioni conserva fino al momento della comunicazione il diritto a revocare la domanda di dimissioni.

Si è costituita la Azienda Usl 11 di Empoli chiedendo il rigetto dell’appello e presentando appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione formulata in prime cure di irricevibilità del ricorso per tardività.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il T, sul presupposto che la facoltà di revoca delle dimissioni nel pubblico impiego non è più esercitabile quando intervenga l’atto di accettazione delle dimissioni, ha respinto il ricorso.

Il Signor D sostiene che non essendogli stata mai comunicata la accettazione della sue dimissioni, aveva conservato il diritto a revocare la domanda di pensionamento. Secondo infatti l’orientamento del Consiglio di Stato il rapporto di pubblico impiego non si esaurisce finché il lavoratore non riceva la comunicazione di intervenuta accettazione delle sue dimissioni conservando sino a tale momento il diritto a revocare la domanda di dimissioni.

3. La Sezione ritiene che sia fondato l’appello incidentale proposto dalla amministrazione sanitaria resistente, inteso a affermare la tardività dell’azione giudiziaria intrapresa in primo grado.

La sentenza appellata aveva ritenuto (a pag. 5) che la comunicazione del provvedimento impugnato, del 18 novembre 1996, ricevuta il 21 novembre 1996 dall’odierno appellante, non potesse costituire il momento della piena conoscenza dell’atto impugnato.

Con l’effetto, sempre secondo il primo giudice, che in “assenza di altri elementi utili ad individuare il momento della piena conoscenza da parte del ricorrente dell’atto impugnato, ai fini della decorrenza del termine impugnatorio, il momento della plena cognitio deve farsi coincidere, presuntivamente, nell’ultimo giorno di pubblicazione della delibera, di talché rispetto a quest’ultima data il ricorso risulta essere tempestivamente proposto”.

4. Tale assunto del primo giudice non è condivisibile.

Premesso che il signor Franco Tirozzi al quale era stato notificato il ricorso in primo grado non risulta avere alcuna posizione legittimante nel presente giudizio nel quale non deve considerarsi parte essenziale, si osserva che la determinazione, comunicata dalla amministrazione con la nota 18.11.1996, pervenuta al ricorrente con r.r. del 21 novembre 1996, ha sicuramente natura di provvedimento negativo sulla istanza presentata dall’appellante.

La comunicazione di cui sopra del 18.11.1996, nella quale è riprodotto il contenuto essenziale del provvedimento, consentiva al signor D di poter percepire la esatta lesività del provvedimento adottato con conseguente onere di immediata proposizione del gravame.

Al riguardo esiste un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale che ha precisato che benché la piena conoscenza dell'atto, da cui decorre il termine per la relativa impugnazione, si ricollega all'avvenuta individuazione non solo della sua esistenza, ma anche del suo contenuto dispositivo, tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, non deve intendersi che il destinatario debba conoscere l'atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia edotto di quelli essenziali, quali l'autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo (Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6339;
sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5873;
10 marzo 2003, n. 1275;
da ultimo IV, 29 luglio 2008 n.3750), con la conseguenza che in presenza di siffatti elementi, sull'interessato incombe l'onere della immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale dell’atto emergano ulteriori profili di illegittimità (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2007, n. 4072).

Nel caso di specie, come esattamente rilevato nell’appello incidentale proposto dalla amministrazione, dalla lettura della nota in data 18 novembre 1996 emergeva, senza alcun ragionevole profilo di dubbio, che la revoca delle dimissioni non era stata accolta a seguito provvedimento deliberativo n.1889 del 12.11.1996 e che l’interessato veniva collocato a riposo dal 1° gennaio 1997 ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge n. 724 del 23.12.1994.

Pertanto il ricorrente possedeva tutti gli elementi per intraprendere una azione giudiziaria conoscendo oltre all’Autorità emanante, gli estremi dell’atto lesivo e l’esatta portata del suo contenuto dispositivo, con l’effetto che il ricorso in primo grado, notificato in data 22.1.1997, oltre il termine decadenziale, deve considerarsi tardivo.

5. In conclusione, alla stregua delle precedenti osservazioni, l'appello incidentale della amministrazione deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado, deve essere dichiarato irricevibile, mentre possono essere compensate le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della particolarità della questione trattata.

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