Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-27, n. 201908866

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-27, n. 201908866
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908866
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 08866/2019REG.PROV.COLL.

N. 03175/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3175 del 2009, proposto dalla società cooperativa Consorzio fra cooperative edili e di abitazione-CO.C.E.A. Abruzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, Viale Angelico, n. 103;



contro

Comune di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M M, P T, con domicilio eletto presso lo studio Costantino Greco in Roma, Via Baldo degli Ubaldi, n. 71;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara n. 1049/2008, resa tra le parti, concernente contributi di costruzione relativi ad intervento edilizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il Cons. I V e uditi per le parti gli avvocati Daniele Vagnozzi e Maria Cristina Pansarella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la società cooperativa Consorzio fra cooperative edili e di abitazione-CO.C.E.A. Abruzzi (di seguito “COCEA Abruzzi”) ha impugnato la sentenza del Tar per l’Abruzzo, Pescara, n. 1049/2008, pubblicata il 4.12.2008, che – a spese compensate – ha respinto il suo originario ricorso proposto per l’annullamento della nota n. 35293 in data 4.8.2008 con la quale il Dirigente del VI Settore del Comune di Chieti le aveva chiesto il versamento del costo di costruzione relativo ad un intervento edilizio “convenzionato” del programma integrato d’intervento in località ‘Filippone-S. Donato’, nonchè di ogni atto prodromico, conseguenziale e connesso.

1.1. La sentenza ha in sintesi esposto, in fatto, che:

- il COCEA Abruzzi, dopo aver concluso con il Comune una convenzione urbanistica (del 13.4.2006) con la quale s’era addossata la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione ed altre ancora per aree verdi, parcheggi ed attrezzature varie, dopo aver conseguito gli occorrenti permessi di costruire e dopo aver costruito gli alloggi previsti, era stata richiesta del pagamento di una somma per il costo di costruzione dell’edificazione, evidentemente perché il Comune aveva portato a scomputo i soli oneri di urbanizzazione, che implicavano la realizzazione di opere a spese della società ricorrente;

- il COCEA Abruzzi era dell’avviso che l’esonero, invece, riguardasse anche il costo di costruzione.

1.2. In diritto la sentenza ha poi ritenuto che:

- la normativa di settore “ non prevede solo quella che è una convenzione urbanistica, bensì vuole una convenzione di dettaglio, conforme a quella tipo approvata dalla Regione, che è analitica in punto (…)”;

- “ Quel che rileva comunque nella fattispecie, sussistendo una convenzione urbanistica, è ciò che è stato espressamente pattuito con il Comune, che non prevede alcun esonero dal pagamento del costo di costruzione, ovvero non vi è alcun “accordo solutorio totale” concernente gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione (…)”;

- “ I singoli permessi di costruzione avvalorano quanto argomentato, non contemplando nulla in punto di esonero dal

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