Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-05, n. 202300206

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-05, n. 202300206
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300206
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2023

N. 00206/2023REG.PROV.COLL.

N. 10056/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2015, proposto dalle signore A S e A D M, rappresentate e difese dagli avvocati G T e C R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C D C in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 142;



contro

Comune di Angri, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 1034 del 19 maggio 2015, resa dalle parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 16 novembre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., il consigliere A V;

Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato G T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al T.a.r. per la Campania, sez. staccata di Salerno (r.g. n. 415/2010) le signore S A e D M A chiedevano l’annullamento del provvedimento, senza numero e data, del Responsabile U.O.C. promozione, sviluppo e gestione territoriale del Comune di Angri, notificato il 30.12.2009, col quale era stata respinta la richiesta di voltura del permesso di costruire n. 2378 del 18.11.2008.

1.1. In particolare, sulla base di quanto esposto dalle parti in primo grado, risulta in fatto che:

i ) in data 18 novembre 2008 i germani Abate M e Lidia conseguivano il permesso di costruire n. 2378 per la realizzazione di un deposito agricolo in Angri, alla via Santa Maria, sul terreno di loro proprietà contraddistinto in catasto al foglio 3, mappale n. 79, già in precedenza oggetto di frazionamento in sei particelle (nn. 1898-1903), con atto presentato al Comune di Angri in data 4 luglio 2008;

ii ) successivamente, il 18 dicembre 2008, i sigg.ri Abate M e A L asservivano l’intera area di cui all’originaria particella n. 79 al costruendo deposito agricolo da erigersi sulle particelle nn. 1899 e 1900;

iii ) con atto di compravendita in data 18 dicembre 2008 le due particelle n. 1899 e 1900 venivano cedute con il connesso diritto ad edificare e l’atto di asservimento alle signore S A e D M A, acconsentendo altresì alla voltura del permesso di costruire n. 2378/08 in loro favore;

iv ) le signore S A e D M A con istanza del 18 maggio 2009 chiedevano che il suddetto permesso di costruire n. 2378/08 fosse volturato in loro favore;

v ) in data 3 giugno 2009 il Responsabile U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione territoriale del Comune di Angri comunicava l’avvio del procedimento di autoannullamento del permesso di costruire n. 2378/08, in quanto il frazionamento dell’originario fondo, oltre a risultare in contrasto con l’art. 30, commi 1 e 7, d.P.R. n. 380/01, avrebbe determinato la perdita dei requisiti di cui all’art. 11 del Capo III delle Norme d’attuazione (N.d.a.) del vigente P.R.G. adeguato al P.U.T., ancor prima dell’inizio dei lavori;

vi ) in seguito alla memoria presentata dal sig. Abate M, che evidenziava l’erroneità di quanto sostenuto, il Responsabile U.O.C. del Comune di Angri con atto del 26.08.2009 disponeva l’archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 2378/08 e con provvedimento del 1.09.2009 (prot. n. 28561) comunicava alle signore S A e D M A il c.d. preavviso di diniego della richiesta di voltura del permesso di costruire, poiché le stesse non avevano dimostrato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 11 del Capo III delle N.d.A. del vigente P.R.G. adeguato al P.U.T.;

vii ) in seguito al deposito di controdeduzioni del 5.10.2009 il Responsabile U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione territoriale del Comune di Angri, con provvedimento notificato il 30.12.2009, respingeva la richiesta di voltura del permesso di costruire n. 2378/08.

2. Il T.a.r. con la sentenza segnata in epigrafe ha rigettato il ricorso e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Angri.

Secondo il Tribunale in particolare:

a) l’infondatezza del ricorso rendeva superflua la disamina di ogni eccezione in rito sollevata da parte resistente ma, ad ogni modo, andava esclusa l’eccepita improcedibilità del gravame sulla base di sviluppi successivi al rilascio della voltura del titolo edilizio in esecuzione del provvedimento cautelare ovvero l’accertamento di plurimi abusi edilizi sul fondo in questione, con conseguente adozione di ordinanze di sospensione e di demolizione;

b) secondo quanto previsto dall’art. 11 delle N.d.A. del P.R.G., richiamato dal provvedimento impugnato, la realizzazione di pertinenze agricole, come nel caso di specie trattandosi di un manufatto ad uso deposito agricolo, non poteva prescindere

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