Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-06-01, n. 201702634

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-06-01, n. 201702634
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702634
Data del deposito : 1 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2017

N. 02634/2017REG.PROV.COLL.

N. 00507/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2016, proposto dalla società Ecogen Impianti Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V D V in Roma, via S. Maria Ausiliatrice, n. 63;

contro

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati E S, F G, M A F e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F G in Roma, via Sardegna n. 14;

nei confronti di

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il LAZIO – ROMA - SEZIONE III TER n. 12085/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione della tariffa incentivante per impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative – risarcimento del danno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE spa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il Cons. D D C e uditi per le parti gli avvocati Manzi (su delega dell’avv.to Castiello), F. Garella e l’avv.to dello Stato B. Fiducia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La presente controversia riguarda il ricorso proposto dalla società Ecogen Impianti s.r.l. per:

a) l’annullamento del provvedimento GSE/P20140004290 del 26 febbraio 2014 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a. ha comunicato alla società istante “ l’ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 luglio 2012 nella misura di 0,221 euro /kWh ” per la tipologia “impianto su edificio”, nella parte in cui non riconosce la maggiore tariffa incentivante richiesta pari a 0,292 euro/kWh prevista per la diversa tipologia “impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative”;
della convenzione n. C02H378390807, stipulata tra il GSE e la Ecogen Impianti, accettata con espressa riserva di impugnazione;
di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e/o presupposto;

b) la condanna del GSE al riconoscimento, in favore della società ricorrente, della tariffa incentivante spettante pari a 0,292 euro/kWh, prevista dal D.M. 5 luglio 2012 (V conto energia) per la tipologia “impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative”, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, oltre alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria;

c) la condanna del GSE al risarcimento, in favore della società ricorrente, dei danni subiti, nell’ammontare determinato in corso di causa o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

2. Il Tar per il Lazio, Sezione III ter, con la sentenza n. 12085 del 22 ottobre 2015 ha:

a) respinto il ricorso;

b) condannato la società Ecogen Impianti srl alla refusione delle spese di lite liquidate in favore del GSE nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

3. La società Ecogen Impianti srl (di seguito, Ecogen) ha appellato la predetta sentenza chiedendo l’integrale riforma della medesima e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della tariffa incentivante richiesta, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, il favore delle spese di lite del doppio grado. A tal fine l’istante ha:

a) proposto istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, commi 10 e 12 del c.p.a. al fine di ottenere la sollecita trattazione della causa nel merito;

b) censurato la sentenza impugnata con unico e complesso motivo di appello per erroneità, illogicità e travisamento dei fatti;

c) riproposto espressamente tutti e cinque i motivi di ricorso spesi nel primo grado del giudizio;

d) formulato specifica istanza istruttoria ai sensi degli artt. 63 e 67 c.p.a.

4. Si è costituito il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (di seguito, GSE) chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.

5. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con mero atto di stile.

6. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2016, fissata per l’esame della domanda cautelare incidentale, le parti concordemente hanno manifestato la volontà di abbinare al merito la trattazione della predetta domanda;
il Collegio, pertanto, preso atto di tale volontà, ha disposto con l’ordinanza interlocutoria n. 971/2016 i seguenti incombenti istruttori:

a) acquisizione, da parte del GSE, di documentati chiarimenti in ordine alle determinazioni assunte in relazione all’impianto sito in Domanico (CS), realizzato dalla Ecogen e ammesso alla maggiore tariffa incentivante, impianto del quale la stessa appellante deduceva la piena identità rispetto a quello per cui è causa;

b) verificazione in ordine alle caratteristiche dell’impianto e al rapporto fra i moduli fotovoltaici e le coperture in lamiera su cui poggiano, ed in particolare sei i primi si integrano come elemento strutturale nella copertura dell’immobile.

7. Le parti hanno ulteriormente insistito nelle rispettive tesi mediante il deposito, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., di documenti (il GSE in data 27.1.2017), memorie difensive (il GSE in data 6.2.2017) e di replica (la Ecogen Impianti il 16.2.2017).

8. All’udienza pubblica del 9 marzo 2017 (originariamente fissata al 22 settembre 2016 e rinviata a seguito dell’accoglimento dell’istanza del verificatore di proroga dei termini per il deposito della relazione di verificazione) la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

9. L’appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui appresso.

9.1. Premette, in particolare, l’appellante di avere realizzato in Comune di Crosia (CS) un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative denominato “Castello 19,89K”, entrato in esercizio in data 3.7.2013, utilizzante componenti speciali, che si integrano nell’edificio sostituendo elementi architettonici –segnatamente, il manto di copertura - in piena conformità ai requisiti costruttivi ed alle modalità di installazione indicate nell’Allegato 4 al DM 5 luglio 2012 e nella Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico (di seguito, Guida GSE), pubblicata sul sito del GSE, assolutamente identico – a suo dire - per requisiti costruttivi e modalità d’installazione ad altri impianti, sempre dalla stessa realizzati (tra cui, in particolare, quello sito in Domanico (CS), numero identificativo GSE 720634, denominato “Timpa” e riportato dal GSE a pag. 63 del proprio Catalogo con valenza dimostrativa per la costruzione di impianti conformi all’Allegato 4 del DM 5 luglio 2012) ed ai quali è stata riconosciuta la tariffa incentivante spettante per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
di avere, pertanto, provveduto a fare richiesta al GSE, con istanza a questi pervenuta in data 4 luglio 2013, di riconoscimento ai sensi dell’art. 6 del D.M. 5 luglio 2012 (V Conto Energia) di analoga tariffa anche per l’impianto per cui è causa, istanza tuttavia respinta dal Gestore a motivo del fatto che l’impianto in questione non presenterebbe le richieste caratteristiche di innovatività perché i moduli e i componenti speciali non si integrerebbero armoniosamente nel disegno architettonico e perché le funzioni della tenuta all’acqua, della tenuta meccanica e della resistenza termica non sarebbero assolte unicamente dalla superficie fotovoltaica del componente speciale, bensì dall’involucro edilizio costituito dalla lamiera del pannello sottostante ( cd. pannello sandwich) il quale, indipendentemente dal posizionamento (in parete o in copertura), risulta essere costituito da due paramenti metallici esterni, di cui uno in particolare (quello posto direttamente al di sotto dei moduli fotovoltaici) tale da adempiere – a dire del GSE - alla funzione di tenuta all’acqua e protezione dell’isolante disposto nella parte interna del pacchetto.

9.2. In merito all’utilizzo del pannello sandwich Isobox come strato isolante termico ed a tenuta idrica, sottostante la superficie fotovoltaica, la Ecogen assume la grave carenza istruttoria in cui sarebbero incorsi sia il GSE (disattendendo, senza alcuna puntuale e plausibile motivazione, le controdeduzioni dalla stessa fornite alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) che il giudice di prime cure (nell’affermare apoditticamente, senza disporre alcun approfondimento istruttorio di natura tecnica, che “la tenuta all’acqua della copertura è sicuramente salvaguardata dal materiale metallico” e che non sussisterebbero i requisiti relativi all’integrazione architettonica). Secondo la tesi propugnata dalla Ecogen, invece, il suddetto pannello non costituisce strato a tenuta idrica;
non rappresenta - come anche dichiarato dal suo stesso costruttore, la società Isopan spa - manto di copertura;
non è idoneo ad assicurare la protezione dalla acque meteoriche, necessitando pur sempre della sovrapposizione di apposito manto impermeabile formato da tegole o altro materiale;
contribuisce, al limite, a rafforzare la coibentazione e la protezione dalla condensa;
si integra perfettamente nel profilo architettonico dell’edificio.

9.3. Con unico e complesso motivo di appello (che sintetizza e riassume i primi tre motivi di impugnazione spesi nel primo grado di giudizio e quivi espressamente riproposti) la Ecogen, pertanto, denuncia l’erroneità del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure il quale avrebbe, in violazione degli art. 8 e 2 lettera f), del D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) e del relativo Allegato n. 4 in combinato disposto con la relativa “Guida” pubblica dal GSE, travisato ed errato nell’individuare i presupposti per il riconoscimento della maggiore tariffa incentivante richiesta, ritenendo in modo assolutamente apodittico, con motivazione apparente ed in violazione del principio della domanda e del diritto alla prova, che questa non spettasse. Fa osservare la Ecogen, infatti, che il giudice, senza alcun approfondimento istruttorio né specifica indicazione di prove certe sullo stato di permeabilità all’acqua dell’involucro edilizio, in ipotesi di rimozione della superficie fotovoltaica speciale, abbia invece espresso un giudizio in termini di certezza circa l’idoneità del pannello Isobox a fungere da tetto, ad assicurare la tenuta all’acqua, ad escludere l’integrazione architettonica del fotovoltaico rispetto al resto dell’edificio. E ciò – aggiunge la Ecogen – senza compiere alcun accertamento di natura tecnica anche in relazione al dedotto raffronto comparativo tra l’impianto in contestazione ed altri impianti, sempre dalla stessa società realizzati (in particolare, l’impianto sito in Domanico), i quali invece, pur essendo – a dire della ricorrente – assolutamente identici a quello per cui è causa, hanno ricevuto un trattamento giuridico diverso in violazione dei principi di uguaglianza, buona fede, correttezza, affidamento, autovincolo.

9.3.1. Il motivo è fondato e merita, dunque, accoglimento.

9.3.2. Il contesto normativo all’interno del quale va inquadrata la fattispecie in esame è rappresentato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 luglio 2012 (in Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159), emanato in attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia) e dal relativo Allegato n. 4.

L’art. 8 del cit. Decreto ministeriale disciplina specificamente gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative, determinando i requisiti che devono possedere i soggetti e gli impianti medesimi. Il comma 2, in particolare, dispone che “ Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 6 gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:

a) la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) sono realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

c) hanno tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 7, comma 3”.

Il comma 4, invece, precisa che “Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti ”.

L’Allegato n. 4 reca, infine, la disciplina di dettaglio per la concreta determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione per le applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica:

1. Caratteristiche costruttive. Al fine di accedere alla tariffa di cui all’art. 8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali:

a) coperture degli edifici;

b) superfici opache verticali;

c) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;

d) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;

2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;

3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:

a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;

b. moduli e componenti speciali progettati ed installati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;

c. moduli e componenti speciali progettati e installati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.

2. Modalità di installazione. Al fine di accedere alla tariffa di cui all’art.8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;

2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;

3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

L’approfondimento istruttorio disposto da questo Collegio con la su richiamata ordinanza n. 971/2016 ha consentito di appurare, quanto alle caratteristiche costruttive richieste, che: 1) l’impianto fotovoltaico installato utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi a costituire la copertura dell’edificio;
2) i suddetti moduli e componenti sono caratterizzati da una significativa innovatività di carattere tecnologico;
3) i moduli fotovoltaici, oltre a produrre energia elettrica, svolgono le funzioni architettoniche fondamentali dell’elemento che sostituiscono, in questo caso il tetto. Ciò il verificatore prof. ing. N A - professore associato di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria - ha potuto concludere, sperimentando empiricamente che i moduli fotovoltaici presentano una trasmittanza comparabile a quella di un tetto;
garantiscono la tenuta all’acqua e, conseguentemente, espletano la funzione di impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
assicurano una tenuta meccanica comparabile a quella dell’elemento tetto, che sostituiscono.

Il verificatore ha appurato, altresì, che i detti moduli risultano correttamente installati secondo le specifiche tecniche precisate nel su richiamato Allegato n. 4, circostanza che consente loro di svolgere pienamente la funzione di rivestimento del tetto dell’edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica e, da un punto di vista estetico, essi si inseriscono armoniosamente nel disegno architettonico dell’edificio.

Ultimo ed essenziale accertamento svolto dal verificatore, dirimente ai fini della decisione della presente controversia, ha riguardato la verifica della sussistenza del requisito della sostituzione della componente architettonica dell’edificio, ciò in quanto la Guida operativa redatta dallo stesso GSE dispone a pag. 5 che “ Il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie fotovoltaica, unitamente al sistema di montaggio (nel caso di componente speciale), sostituiscono elementi edilizi tradizionali e garantiscono, oltre la produzione di energia elettrica, le seguenti funzioni tipiche di un involucro edilizio:

- la tenuta all’acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia;

- una tenuta meccanica comparabile con quella dell’elemento edilizio sostituito;

- una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell’involucro edilizio.

L’integrazione architettonica del fotovoltaico è da considerarsi tale se, a seguito di una eventuale rimozione dei moduli fotovoltaici, viene compromessa la funzionalità dell’involucro edilizio, rendendo la costruzione non più idonea all’uso ”.

A tal fine è stato dapprima verificato se, anteriormente all’installazione dell’impianto fotovoltaico, fosse presente, all’intradosso del tetto preesistente, un elemento in alluminio o altro componente similare capace di garantire la tenuta dell’acqua;
avuto riscontro negativo, l’ulteriore verifica ha riguardato la funzione precipuamente svolta dai pannelli Isobox 1000 posti dalla Ecogen sulla parte inferiore del campo fotovoltaico, ossia se gli stessi ( rectius , un’eventuale loro rimozione) sarebbe idonea a compromettere la funzionalità dell’involucro edilizio, rendendo la costruzione non più idonea all’uso.

Proprio sull’utilizzo dei detti pannelli, infatti, si sono appuntate le critiche del GSE, ritenendolo ostativo al riconoscimento della natura di tecnologia innovativa sotto il profilo architettonico a motivo del fatto che la funzione di copertura e di tenuta all’acqua sarebbe svolta dai detti pannelli isolanti anziché dai moduli fotovoltaici sovrastanti.

Tale considerazione, posta alla base del provvedimento di diniego della maggiore tariffa incentivante richiesta, è stata definitivamente e, senza margine alcuno di incertezza, sconfessata dal verificatore con ragionamento che si condivide e si fa proprio in quanto esente da vizi logico-giuridici, basato su accertamenti di tipo empirico, oggettivamente apprezzabili e ripetibili.

I detti pannelli isolanti, infatti, non preesistenti alla realizzazione dell’impianto, sono costituiti da due strati metallici, all’interno dei quali è collocato un manto di poliuretano denominato Isobox 1000, prodotto dalla ditta Isopan. Essi sono risultati assolutamente inidonei a svolgere la funzione di impermeabilizzazione dagli agenti atmosferici e di tenuta all’acqua, soprattutto di origine meteorica, presentando soltanto una buona caratteristica meccanica in ragione della presenza dello strato di poliuretano all’interno dei due pannelli metallici micronervati. Tale ultima caratteristica li rende particolarmente utili, in termini di durabilità, per rafforzare l’isolamento termico degli spazi sottostanti, ma non incide minimamente, sul piano architettonico, sulla funzionalità di copertura e di tenuta all’acqua, la quale è svolta unicamente dal pannello fotovoltaico: rimosso questo, infatti, verrebbe compromessa la funzionalità dell’involucro edilizio rendendo la costruzione non più idonea all’uso.

Per tali ragioni, ha concluso il verificatore, i moduli fotovoltaici si integrano come elementi strutturali nella copertura dell’immobile.

Ulteriore argomento di prova, utile in tal senso a ricostruire e corroborare il su descritto quadro probatorio, può essere altresì desunto ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a. dal comportamento tenuto dal GSE nel corso del processo, avuto riguardo alla circostanza del mancato deposito dei documentati chiarimenti, richiesti dal Collegio con l’ordinanza interlocutoria di cui in epigrafe, in ordine alle determinazioni assunte relativamente all’impianto sito in Domanico (CS), realizzato dalla stessa odierna appellante, del quale la stessa assume la piena identità a quello per cui è causa e che, contrariamente all’impianto per cui è causa, sarebbe stato ammesso agli incentivi.

Le predette considerazioni consentono, dunque, di ritenere l’illegittimità del provvedimento adottato e definitivamente accertato il diritto della società Ecogen al conseguenziale riconoscimento alla maggiore tariffa incentivante richiesta per l’impianto per cui è causa, avendo essa realizzato, effettivamente, per quanto sopra accertato, un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.

9.4. L’accoglimento del suddetto motivo rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi riproposti, con i quali è stata rispettivamente censurata: 1) la violazione degli artt. 9 Costituzione e 174, comma 1 Trattato CEE e del Trattato di Lisbona (quarto motivo);
e 2) la violazione degli artt. 41 Costituzione e 1, comma 6, Legge 15 marzo 1997, n. 59 (quinto motivo).

10. In ordine alla domanda di risarcimento del danno.

10.1. La società Ecogen domanda l’accertamento e la condanna del GSE al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.

10.2. Il danno patrimoniale viene richiesto nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante concernenti, rispettivamente, le spese sostenute per l’espletamento delle consulenze tecniche necessarie alla difesa in giudizio, i mancati incassi imponibili conseguenti ai denegati riconoscimenti tariffari, il danno conseguente all’indisponibilità del denaro per il tempo in cui l’incentivo avrebbe dovuto essere, invece, riconosciuto. A tal fine la Ecogen produce una relazione di stima illustrativa delle singole voci di danno.

10.2.1. I mancati incassi imponibili conseguenti ai mancati riconoscimenti tariffari devono essere riconosciuti in ragione del definitivo accertamento della spettanza del diritto alla maggiore tariffa incentivante domandata, sicché il GSE va condannato al pagamento della somma (differenziale) tra la maggiore tariffa dovuta e quella effettivamente già corrisposta.

Ai fini dell’integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere, inoltre, al danneggiato sia la rivalutazione monetaria (secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat) che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale) calcolati sulla somma periodicamente rivalutata dal giorno di entrata in esercizio dell’impianto (3.7.2013, data non contestata dalle controparti e, pertanto, da considerarsi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.) e volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno;
sia, infine, gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza (che con la liquidazione del credito ne segna la trasformazione in credito di valuta) sino al soddisfo (Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 878, del 3 febbraio 1999).

10.2.2. Le spese sostenute per l’espletamento delle consulenze tecniche necessarie alla difesa in giudizio, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, possono in astratto essere riconosciute qualora abbiano natura di allegazione difensiva tecnica, sempreché le stesse non vengano escluse dalla ripetizione, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., perché ritenute eccessive o superflue (Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 84 del 3 gennaio 2013). Nel caso di specie, pur potendosi riconoscere alle consulenze di parte natura di allegazione tecnica, avendo le medesime, effettivamente, corroborato sul piano tecnico le tesi illustrate nelle scritti difensivi, in concreto le spese sostenute non possono essere rimborsate giacché è mancata la prova del pagamento asseritamente sostenuto dalla società committente. Agli atti prodotti in giudizio, infatti, risultano, in parte, depositate delle fatture cui non è stata allegata la prova del relativo pagamento, ed in altra parte dei “proforma” che, oltre a non costituire idonei documenti fiscali, risultano, anch’essi, sforniti della relativa prova del pagamento.

10.3. Sul danno non patrimoniale da lesione del diritto all’integrità dell’immagine commerciale.

10.3.1. La Ecogen assume di avere subito un grave discredito commerciale a motivo del mancato riconoscimento, da parte del GSE, della maggiore tariffa incentivante domandata, sia nei propri confronti che nei rapporti con terzi soggetti – in particolare, la società Vascellero Villaggi srl – resisi acquirenti dalla Ecogen dell’applicazione innovativa per cui è causa. Nei provvedimenti di diniego avverso le istanze di riconoscimento della tariffa per impianti innovativi presentate da tali soggetti, a dire dell’appellante, il GSE avrebbe anche definito “misura elusiva volta ad ottenere tariffe più elevate” l’utilizzo della pannellatura Isobox consigliata dalla Ecogen, con ciò determinando, in capo alla Ecogen, la perdita di ulteriori future commesse da parte di tali soggetti.

10.3.2. La domanda non può trovare accoglimento.

10.3.3. In punto di danno da discredito commerciale cagionato a seguito di comunicazioni aventi ad oggetto l’attribuzione da parte di un terzo di fatti non veritieri, invero, la Suprema Corte si è già pronunciata ritenendo che la mera allegazione del fatto, in sé dell’avvenuta comunicazione, non è da solo sufficiente a provare (l’ulteriore e diverso) fatto dell’effettiva lesione della reputazione professionale.

La circostanza della comunicazione di dati - poi rivelatisi non veritieri - se da un canto può, infatti, essere astrattamente idonea ad influire negativamente sui rapporti commerciali con i terzi, d’altro canto – precisa la Corte - “ integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio. La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto. Tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale. Provata la lesione della reputazione professionale del lavoratore, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 cod. civ. è il danno - conseguenza patrimoniale, occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al lavoratore una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto ”. Nel caso di specie è mancata esattamente tale prova, essendosi limitata – la Ecogen – in modo del tutto generico, ad allegare la perdita di future commesse con i propri partner commerciali (in particolare, la Vascellero Villaggi srl), senza tuttavia dimostrare, nemmeno con presunzioni, l’effettiva interruzione dei rapporti commerciali in corso o il mancato rinnovo di quelli scaduti proprio a cagione e in dipendenza del comportamento tenuto dal GSE (Cassazione civile sezione III, sentenza n. 6507 del 10 maggio 2001).

11. La regolazione delle spese di lite nei rapporti tra il GSE e la società Ecogen Impianti srl - liquidate come in dispositivo per il doppio grado del giudizio - segue il principio della soccombenza parziale e, pertanto, le stesse vengono determinate in complessivi 9.000,00 euro, compensate nella misura di 2/3 e poste a carico del GSE per il restante terzo (euro 3.000,00). Nei rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono, invece, integralmente compensate in ragione dei motivi della decisione.

12. Le spese di verificazione vengono, invece, poste integralmente a carico della parte soccombente.

12.1. In ordine al quantum debeatur , il verificatore ha chiesto la liquidazione dell’importo complessivo di euro 4.422,67 (di cui euro 854,13 per gli onorari a vacazione ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002;
euro 2.568,55 per gli onorari stimati ai sensi dell’art. 11, del medesimo decreto;
ed euro 999,99 per il pagamento delle parcelle degli assistenti alla fase di verifica in sito degli impianti).

12.2. Al riguardo va osservato quanto segue.

12.2.1. Quanto alla liquidazione degli onorari, il chiaro disposto dell’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30 maggio 2002 osta alla liquidazione congiunta degli onorari a percentuale e di quelli a tempo, non potendo, in particolare, liquidarsi questi ultimi – commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico – ove sia possibile, come nel caso di specie, la liquidazione per la perizia commisurata, secondo gli scaglioni legalmente previsti, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento.

Nel caso di specie tale accertamento è stato eseguito ai sensi dell’art. 11 del citato decreto ministeriale, sicché vanno liquidati i relativi importi (e con esclusione, quindi, di quelli di cui all’art. 1 cit.) secondo gli scaglioni di valore ivi previsti, determinati nel minimo edittale (euro 1.283,12) in ragione della serialità e ripetitività dell’accertamento compiuto in questo ed in altri (separati) giudizi aventi tuttavia ad oggetto le medesime questioni.

Dalla somma definitivamente liquidata come in dispositivo va detratto l’eventuale acconto già corrisposto.

12.2.2. Quanto, invece, alla somma di euro 999,99 domandata per il pagamento delle parcelle presentate dagli assistenti alla fase di verifica in sito degli impianti, la stessa non può essere liquidata ostandovi il disposto di cui all’art. 56, comma 3 del Testo Unico Spese di Giustizia (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115) giacché non risulta, allo stato degli atti, che il verificatore abbia richiesto l’autorizzazione al giudice (né, parimenti, che questa sia stata data) ad avvalersi di altri prestatori d’opera (cd ausiliari) per attività strumentale rispetto ai quesiti posti. In tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d'ufficio, infatti, gli articoli 49 e 56 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico, il cui rimborso è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle (ai sensi dell’art. 50 d.p.r. cit.) con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici (Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 15535 del 11 giugno 2008).

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