Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-18, n. 202100501

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-18, n. 202100501
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100501
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00501/2021REG.PROV.COLL.

N. 01679/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2020, proposto dai sigg.ri
U A, P A, S B, F B, A B, M B, A C, M C, R C, E C, L C, C C, S C, R C, L A F, F F, S F, C G, D G, G L, M M T, F M, P G M, D M, M O, G O, M O, R P, L P, A P, A P, M P, A P, D Q, L R, S R, P R, O S, M S, L S, S S, N T e A Z, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Fernando Gallone, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale G. Cesare, n. 51/A



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12



nei confronti

sig.ra Paola Recchia, non costituita in giudizio
sig. Bruno Forbicini, non costituito in giudizio



per la riforma,

previa sospensione,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima Bis , n. 12605/2019 del 4 novembre 2019, non notificata, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso originario R.G. n. 6969/2019, proposto dagli odierni appellanti contro gli atti della procedura speciale di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, e in particolare contro i provvedimenti di esclusione dalla suddetta procedura, e sono stati dichiarati inammissibili i relativi motivi aggiunti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dagli appellanti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti la memoria e i documenti degli appellanti;

Visto il decreto cautelare n. 1393/2020 del 26 marzo 2020;

Vista l’ordinanza n. 1935/2020 del 17 aprile 2020, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;

Visti i documenti depositati dalla difesa erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto, altresì, l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;

Relatore nell’udienza del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. P D B, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Gli odierni appellanti, elencati in epigrafe, espongono di essere vigili del fuoco precari e di aver tutti presentato domanda di partecipazione alla procedura speciale di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, bandita dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con decreto a firma del Capo del Dipartimento n. 238 del 14 novembre 2018.

Si tratta – precisano gli esponenti – di una procedura di stabilizzazione riservata ai vigili del fuoco discontinui appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), che da decenni prestano la propria attività lavorativa a termine, con richiami di venti (oggi quattordici) giorni consecutivi, per un massimo di centosessanta giorni l’anno.

L’art. 1 del bando riserva la procedura al personale volontario iscritto nell’apposito elenco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del CNVVF ai sensi dell’art. 1, comma 6, cit., da almeno tre anni, e che abbia effettuato non meno di n. 120 giorni di servizio

Gli esponenti sono stati esclusi dalla procedura speciale con provvedimenti aventi una motivazione per tutti analoga, basata sulla mancanza del requisito previsto dall’art. 2, lett. a), del bando (iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1, cit., da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2018).

Con ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio – Roma hanno, quindi, impugnato gli ora visti provvedimenti di esclusione, nonché lo stesso bando di concorso ed il d.m. 26 ottobre 2018 (intitolato “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”), ove intesi nel senso di comportare l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura di reclutamento.

Successivamente, hanno proposto motivi aggiunti, gravandosi nei confronti degli ulteriori atti della procedura e della graduatoria finale degli ammessi alla stabilizzazione.

L’adito Tribunale, però, con sentenza della Sezione I- bis , n. 12605/2019 del 4 novembre 2019, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso originario, poiché le censure con esso proposte sono in realtà volte a contestare il bando, nella parte in cui comporta l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura speciale di reclutamento: bando che, tuttavia, non ha formato oggetto di impugnazione immediata ed autonoma ad opera degli stessi ricorrenti, come avrebbe dovuto essere sulla base dell’insegnamento della costante giurisprudenza.

Il T.A.R. ha poi dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, perché diretti avverso gli atti conclusivi della procedura, di cui è stato contestato il vizio di invalidità derivata.

Con il ricorso in epigrafe gli appellanti impugnano, dunque, la sentenza di prime cure, chiedendone la riforma, previa sospensione, e deducendo a supporto del gravame, con un unico motivo, le censure di: illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata circa l’irricevibilità del ricorso originario ; illogicità e/o arbitrarietà del ragionamento sotteso alla decisione del primo giudice .

In sintesi, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la lettura del bando consentisse ai candidati di percepire immediatamente la loro esclusione dalla procedura di stabilizzazione, quando invece tale interpretazione escludente sarebbe stata impedita dalla lettura dell’art. 2 del bando. Questo, infatti, nel richiedere un’anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2018 nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, non potrebbe giammai riferirsi all’elenco dei vigili del fuoco discontinui al servizio delle strutture centrali e periferiche del CNVVF istituito nel luglio 2017, essendo impossibile la maturazione al 1° gennaio 2018 dell’iscrizione triennale in detto elenco. Esso sarebbe, in realtà, da intendere come riferito al preesistente elenco unico dei vigili del fuoco discontinui, in cui i ricorrenti erano iscritti, sicché questi ultimi avrebbero tutti posseduto il requisito in discorso.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo alle pretese di controparte.

Gli appellanti hanno depositato memoria e documenti, insistendo per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Sulla base della normativa conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84 del d.l. n. 18/2020), l’istanza cautelare è stata vagliata dapprima in sede monocratica (e respinta con decreto n. 1393/2020 del 26 marzo 2020) e poi in sede collegiale (e accolta, stante la sussistenza del fumus boni juris , con ordinanza n. 1935/2020 del 17 aprile 2020).

In vista dell’udienza di merito la difesa erariale ha depositato la relazione difensiva del Ministero già prodotta in primo grado e altri documenti sui fatti di causa.

All’udienza del 17 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Viene in decisione l’appello contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I- bis , n. 12605/2019 del 4 novembre 2019, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso originario proposto dagli odierni appellanti avverso la loro esclusione dalla procedura speciale di reclutamento quali vigili del fuoco riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso i successivi atti della procedura (in specie: la graduatoria finale).

La pronuncia di tardività del ricorso originario è fondata sulla motivazione che le censure ivi dedotte sono rivolte solo in apparenza avverso gli atti di esclusione dalla procedura e l’interpretazione data dall’Amministrazione alle clausole del bando. Esse – afferma il primo giudice – sono volte, in realtà, a contestare lo stesso bando, nella parte in cui comporta l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura speciale di reclutamento: ma per questo verso il bando, recando clausole immediatamente lesive degli interessi dei predetti ricorrenti, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato da costoro, ciò che non si è verificato. Di qui l’irricevibilità del gravame, essendo stato il bando impugnato solo una volta sopraggiunti i provvedimenti di esclusione.

La tardività del ricorso originario – prosegue il T.A.R. – determina altresì l’inammissibilità dei motivi aggiunti. Questi, infatti, sono diretti avverso gli atti conclusivi della procedura di reclutamento, che, in quanto consequenziali e connessi agli atti originariamente impugnati, vengono contestati sotto il profilo dell’invalidità derivata (chiedendosene l’annullamento per gli stesso motivi per cui era stato richiesto l’annullamento degli

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