Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-26, n. 201805521

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-26, n. 201805521
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805521
Data del deposito : 26 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2018

N. 05521/2018REG.PROV.COLL.

N. 03159/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3159 del 2007, proposto da
D S G, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Nichilò in Roma, piazza Fernando De Lucia, 15;



contro

Comune di Capri non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VI, n. 7058/2006, resa tra le parti, concernente accertamento di conformità relativa a lavori edilizi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il Cons. L M T e udito per le parti l’avvocato B su delega di Coppola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania l’odierno appellante invocava l’annullamento del provvedimento n.17580/3588 l del 4.10.2005 con cui il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Capri aveva respinto l'istanza di accertamento di conformità relativa ad alcuni lavori edilizi in Capri alla via Truglio, n. 19, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare del parere della C.E.I. comunale del 18.07.2005 di cui vi è menzione nel detto provvedimento.

2. Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che in considerazione delle caratteristiche dell'intervento, e del contesto territoriale ed edificatorio nel quale risultava portato a termine, era evidente che il contenuto dell'atto non poteva che essere quello in concreto adottato e tanto meno un'eventuale partecipazione dell'interessato avrebbe potuto modificare gli esiti di esso. L'atto era poi adeguatamente motivato per relationem con riferimento al parere della Commissione Edilizia Integrata, e in considerazione delle risultanze che consentiva di fare emergere, palesava lo svolgimento di adeguata istruttoria da parte dell'amministrazione procedente.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, lamentando che: a) la sentenza sarebbe erronea nel non aver motivato adeguatamente in ordine alla lesione partecipativa del privato, atteso che il

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