Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-12-15, n. 200907956
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Testo completo
N. 07956/2009 REG.DEC.
N. 07148/2005 REG.RIC.
N. 07147/2005 REG.RIC.
N. 07149/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7148 del 2005, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Prefetto Napoli- Commissario delegato emergenza ambientale fiume Sarno, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente, in persona dei rispettivi Ministri p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Conceria Tre Stelle S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo L, con domicilio eletto presso Giuseppe Giuffre' in Roma, via degli Scipioni N.288; Comune di Solofra, Regione Campania, Provincia di Avellino, Commissione Scientifica n.c.;
Sul ricorso numero di registro generale 7147 del 2005, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Prefetto Napoli- Commissario delegato emergenza ambientale fiume Sarno, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente, in persona dei rispettivi Ministri p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Conceria Primavera S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo L, con domicilio eletto presso Giuseppe Giuffre' in Roma, via degli Scipioni N.288; Comune di Solofra, Regione Campania, Provincia di Avellino, Commissione Scientifica n.c.;
Sul ricorso numero di registro generale 7149 del 2005, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Prefetto Napoli- Commissario delegato emergenza ambientale fiume Sarno, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente, in persona dei rispettivi Ministri p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Conceria F.lli Guarino di Donato S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo L, con domicilio eletto presso Giuseppe Giuffre' in Roma, via degli Scipioni N.288;
Provincia di Avellino, Regione Campania, Comune di Solofra, Commissione Scientifica n.c.;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7147 del 2005:
della sentenza del Tar Campania - Salerno Sez. I n. 01767/2004, resa tra le parti, concernente DEFINIZIONE VALORI LIMITE PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI AFFERENTI FIUME SARNO..
quanto al ricorso n. 7148 del 2005:
della sentenza del Tar Campania - Salerno Sez. I n. 01766/2004, resa tra le parti, concernente DEFINIZIONE VALORI LIMITE PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI AFFERENTI FIUME SARNO..
quanto al ricorso n. 7149 del 2005:
della sentenza del Tar Campania - Salerno Sez. I n. 01769/2004, resa tra le parti, concernente DEFINIZIONE VALORI LIMITE PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI AFFERENTI FIUME SARNO..
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il consigliere L B C e uditi per le parti gli avvocati l'avv.to dello Stato Barbieri e l'avv.to L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con le sentenze di identico contenuto in epigrafe il Tar ha accolto i separati ricorsi proposti dalle odierne appellate per l’annullamento:
- dell’ordinanza n.1485\Sarno del 26 luglio 2002 del Prefetto di Napoli- commissario delegato ex OPCM del 14 aprile 1995- concernente la definizione dei valori limite per gli scarichi industriali;
- del verbale della Commissione scientifica n.85 del 17 giugno 2002 recante la definizione di valori limite più restrittivi;
- della nota 5 luglio 2002, n.5926, con cui il Ministero dell’ambiente ha comunicato i limiti da applicare agli scarichi industriali del bacino idrografico del Sarno;
- della nota 24 luglio 2002, d’intesa tra il Commissario e il Ministero dell’ambiente;
- della nota 25 luglio 2002, n.60963, relativa alla concertazione con il Presidente della regione Campania;
- della nota n.25005 del DPC;
- dell’ordinanza del Ministero dell’interno 22 marzo 2002, n.3196, nella parte in cui ha attribuito al Prefetto di Napoli il potere di stabilire limiti restrittivi per gli scarichi industriali afferenti al bacino idrografico del Sarno;
- del DPCM 11 gennaio 2001 e delle OO.PCM 14 aprile, 28 giugno 1995, 25 gennaio 1996 e 24 aprile 1996, nonché delle OO.MM. nn.2635\1997, 2775\1998, 2969\1999, 30381\2000 e 3078\2000.
Il Tar, disattesa l’eccezione di improcedibilità di ciascun ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame avverso l’ordinanza del Prefetto-commissario delegato impugnata in via principale (introducente limiti più restrittivi allo scarico nel torrente Solofra da parte degli insediamenti industriali ivi operanti) per violazione dell’art.21 l.n.1034\1971 ed eccesso di potere per difetto di presupposto, poiché essendo stata sospesa dallo stesso Tar, con provvedimento cautelare inoppugnato, l’ultima ordinanza, in ordine cronologico, di conferimento del potere al detto commissario, era venuto meno in toto e non solo parzialmente il presupposto normativo su cui poggiava l’esercizio del potere commissariale.
Con uguali decisioni parziali ed interlocutorie, rese nei presenti giudizi di appello proposti dalle Amministrazioni in epigrafe, questa Sezione ha:
1) accolto quanto dedotto in via principale in ciascun appello, rilevando che il ricorso al Tar di Salerno proposto dall’Ente ambito territoriale ottimale n.1 Calore Irpino, a seguito del quale era stata pronunciata l’ordinanza cautelare