Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-13, n. 202402483
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2024
N. 02483/2024REG.PROV.COLL.
N. 09869/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9869 del 2022, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,
contro
il signor B L, rappresentato e difeso dall’avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35b,
nei confronti
dei signori Leandro C, Giuseppe G, Francesco Mattana, Antonio Sebaste, Piero Iovino, Giancarlo Trotta, Giovanni Padula, Fabrizio Toscano, Cristiano Zaccagnini, Gioacchino Angeloni, Gianluigi D’Alfonso e Ivano Maccani, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, 26 settembre 2022, n. 12208, resa tra le parti, avente ad oggetto la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento di Generale di Divisione per l’anno 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor B L;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza del 5 aprile 2023, n. 1340;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024, il Cons. A M e udito per l’appellato l’avvocato R C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor B L, all’epoca dei fatti di cui è causa Generale di Brigata della Guardia di Finanza, ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio la graduatoria relativa alla procedura di avanzamento al grado di Generale di Divisione, nella quale risulta idoneo, ma collocato al quattordicesimo posto, quindi in posizione non utile, con il punteggio di 28,78/30. I due ufficiali promossi, signor Leandro C e signor Giuseppe G, hanno riportato rispettivamente il punteggio di 28,92 e 28,91.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza segnata in epigrafe ha accolto il gravame, conseguito peraltro a trasposizione dell’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritenendo che l’Amministrazione abbia effettuato « un’applicazione non coerente e uniforme del metro valutativo della selezione in discussione ». In particolare, si è soffermato sui giudizi (inferiori agli altri candidati e segnatamente ai due vincitori) relativi alle « qualità morali, di carattere e fisiche » e alle « doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti », rispettivamente contemplate alle lettere a) e c) dell’art. 21, comma 4, del d.lgs. 19 marzo 2001, n.69. Quanto alle prime, infatti, l’espressione di giudizio come « molto valide », non si giustificherebbe rispetto a quello di « validissime » attribuito ai controinteressati signori C e G, essendo lui in possesso, a differenza degli altri, del brevetto di paracadutista e di quello di nuoto di salvamento di terzo livello, nonché della qualifica di pattugliatore (solo quest’ultima posseduta anche dal Generale C). Peraltro, la valutazione sarebbe inspiegabilmente “calata” rispetto a quella (« validissime », appunto), attribuitagli in occasione dello scrutinio del quadro di avanzamento a Generale di Divisione. Analogamente non troverebbe giustificazione la valutazione come « molto elevate » e non « eccellenti » delle « qualità intellettuali e culturali ». Egli infatti ha conseguito un miglior piazzamento al corso in accademia e a quello superiore alla scuola di polizia tributaria; è l’unico ad avere frequentato il corso presso l’Istituto Alti studi di Difesa; si è laureato in giurisprudenza con 110 su 110 e lode (mentre il C ha riportato la votazione di 97/110 e il G di 99/110) ed ha quattro ulteriori lauree specialistiche e la frequenza di tre master di secondo livello (a fronte delle due lauree specialistiche del C e delle tre del G, che possiede anche un master); infine, ha svolto un maggior numero di docenze in corsi di insegnamento. Anche il numero di encomi è maggiore (78, contro i 74 di C e i 61 di G, peraltro per questi ultimi concentrati in periodi più limitati), spalmati lungo l’arco dell’intera carriera, come da indicazioni predeterminate dalla Commissione superiore di avanzamento in occasione della seduta del 5 novembre 2018 (v. verbale delle operazioni compiute). Quanto al rendimento, quello del Generale C ha subito una flessione nel grado di sottotenente (a decorrere dal 25 settembre 1986) passando da « distinto » a « normale » e quello del G nel grado di maggiore, nel quale è stato privato dell’aggettivazione della lode a decorrere dal 1° novembre 1998. Di fatto quindi « l’unico aspetto rispetto al quale i controinteressati risultano essere più qualificati rispetto ai ricorrenti è la maggiore “anzianità di servizio” », che tuttavia avrebbe dovuto essere valutata solo tra gli « ulteriori criteri » stabiliti dalla CSA (v. ancora verbale del 5 novembre 2018).
2.1. Il T.a.r. per il Lazio ha invece respinto la censura riferita all’utilizzo di un’unica scheda valutativa finale, ritenendo la relativa modalità conforme a normativa laddove vi sia uniformità di giudizio da parte di tutti i membri della Commissione, come accaduto nel caso di specie.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno appellato la richiamata sentenza, lamentandone l’erroneità sia in quanto in contrasto con i principi generali consolidati sull’ampia discrezionalità di giudizio della CSA, sia avuto riguardo alla natura non parcellizzata delle valutazioni riferite ai singoli parametri e all’impossibilità di procedere per comparazioni, se non allo scopo di fare emergere palesi discriminazioni per irragionevolezza del metro di giudizio utilizzato, nella specie insussistenti. In maggior dettaglio, avuto riguardo ai singoli parametri presi in considerazione del primo giudice, ha chiarito:
a) l’ iter formativo, in quanto diversificato, in alcun modo poteva essere comparato. L’appellato peraltro, a differenza degli altri due, ha frequentato l’85° corso all’Accademia, che prevedeva espressamente il brevetto di paracadutista e quello di nuoto per salvamento, sicché non se ne può certo desumere un giudizio obbligatoriamente superiore in termini di prestanza fisica, a maggior ragione giusta la loro risalenza nel tempo;
b) quanto alle « qualità intellettuali e culturali », il miglior piazzamento in alcuni corsi non necessariamente ha rilievo, trattandosi di corsi affrontati per lo più in annualità diverse (es., è vero che il Generale L si è collocato all’ottavo posto su 66 al corso in Accademia, ma si trattava di un corso diverso sia da quello frequentato dal C, trentaduesimo su 64, che dal G, piazzatosi ventottesimo su 54); non rileva la partecipazione al corso denominato con l’acronimo I.A.S.D., della durata di circa 8 mesi, in quanto non vi si accede per meriti, ma sulla base dell’assegnazione di un apposito numero di frequentatori messi a disposizione per ciascuna Amministrazione interessata, sulla scorta di alcuni requisiti di cui i discenti devono essere in possesso (grado, età anagrafica, conoscenza lingue estere, etc.). In sintesi, si tratta di una scelta basata sulle esigenze della struttura, purché gli aspiranti partecipanti siano in possesso dei prescritti requisiti.
4. Il signor B L ha resistito all’appello riproponendo altresì, ex art. 101 c.p.a., i motivi di gravame assorbiti dal primo giudice. Egli ha dunque lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 27 del d.lgs. n. 69 del 2001, nonché delle norme e dei principi espressi nel d.m. 29 novembre 2007, n. 266, così come recepiti dalla CSA; eccesso di potere in senso assoluto e relativo; travisamento dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. L’evidenziata eccellenza curriculare non sarebbe compatibile con la sua postergazione nel giudizio a colleghi che in passato aveva superato. Sarebbe errato anche il giudizio sulle qualità morali e di carattere, riduttivamente qualificate come « lodevoli », così come sottovalutate sarebbero le « capacità e versatilità nei diversi incarichi di comando e in quelli caratterizzati da un elevato grado di autonomia » e la motivazione al lavoro, ovvero le qualità intellettuali definite solo « di livello molto elevato ». Le aggettivazioni utilizzate, in sintesi, sarebbero immotivatamente inferiori a quelle di cui ai giudizi corrispondenti attribuiti ai controinteressati, con alcuni dei quali si era già confrontato in precedenti valutazioni venendo loro anteposto, sicché anche l’inversione nel posizionamento in graduatoria risulterebbe ora inspiegabile.
In particolare ha lamentato: per la voce « portamento e decoro » gli è stata attribuita la valutazione di « lodevole » (in passato era « lodevolissima »), mentre i primi due, oggetto della promozione, hanno avuto il parametro di « eccellente », pur non avendo egli documentazione caratteristica inferiore; lo stesso è a dire per le qualità professionali « lodevolissime » a fronte delle « eccellenti