Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2023-04-06, n. 202303575

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2023-04-06, n. 202303575
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303575
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2023

N. 03575/2023REG.PROV.COLL.

N. 02396/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2396 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Nel giudizio di primo grado, definito con la sentenza qui appellata, il nominato in epigrafe ha avversato il provvedimento del 13 gennaio 2021, a mezzo del quale il Questore di Genova gli ha imposto il divieto di accedere ai luoghi interessati da incontri di calcio per il periodo di sette anni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989.

2. La misura ha rivenuto la sua motivazione in una serie di ipotesi di reato – associazione per delinquere (416 cod. pen.), estorsione (629 cod. pen.), trasferimento fraudolento di valori (512-bis cod. pen.), resistenza a pubblico ufficiale (337 cod. pen.), violenza privata (610 cod. pen.) – per le quali il ricorrente è stato penalmente indagato e attinto da misura di custodia cautelare in carcere.

3. Dall’indagine penale è emersa l’esistenza di un’associazione composta da più persone, operante -OMISSIS- ed avente lo scopo di compiere atti di estorsione, minaccia e condizionamento in danno sia -OMISSIS- della società -OMISSIS-, sia -OMISSIS-.

4. L’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 401 del 1989, richiamato a fondamento del provvedimento del Questore, consente di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - o che vengono interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei tifosi - a tutti « coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti » per una serie di reati elencati dalla

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