Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2023-04-06, n. 202303575
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2023
N. 03575/2023REG.PROV.COLL.
N. 02396/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2396 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado, definito con la sentenza qui appellata, il nominato in epigrafe ha avversato il provvedimento del 13 gennaio 2021, a mezzo del quale il Questore di Genova gli ha imposto il divieto di accedere ai luoghi interessati da incontri di calcio per il periodo di sette anni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989.
2. La misura ha rivenuto la sua motivazione in una serie di ipotesi di reato – associazione per delinquere (416 cod. pen.), estorsione (629 cod. pen.), trasferimento fraudolento di valori (512-bis cod. pen.), resistenza a pubblico ufficiale (337 cod. pen.), violenza privata (610 cod. pen.) – per le quali il ricorrente è stato penalmente indagato e attinto da misura di custodia cautelare in carcere.
3. Dall’indagine penale è emersa l’esistenza di un’associazione composta da più persone, operante -OMISSIS- ed avente lo scopo di compiere atti di estorsione, minaccia e condizionamento in danno sia -OMISSIS- della società -OMISSIS-, sia -OMISSIS-.
4. L’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 401 del 1989, richiamato a fondamento del provvedimento del Questore, consente di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - o che vengono interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei tifosi - a tutti « coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti » per una serie di reati elencati dalla