Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2021-12-02, n. 202101819

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2021-12-02, n. 202101819
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101819
Data del deposito : 2 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01393/2021 AFFARE

Numero 01819/2021 e data 02/12/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2021




NUMERO AFFARE

01393/2021

OGGETTO:

Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile


Regolamento recante la disciplina dell'attività di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 24582 in data 11/11/2021, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;


Premesso:

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - ufficio affari legislativi e parlamentari ha trasmesso, con nota prot. n. 24582 dell’11 novembre 2021, la richiesta di parere sullo schema indicato in oggetto.

Alla richiesta sono allegati:

- la relazione al Sottosegretario di Stato per la richiesta di parere al Consiglio di Stato, sottoscritta dallo stesso;

- la analisi tecnico normativa (A.T.N.);

- la dichiarazione del Ministro dell'Interno di esenzione dall'analisi d'impatto della regolamentazione (A.I.R.) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

- la nota dell'Ufficio III – relazioni sindacali dell'11 ottobre 2021, attestante che le organizzazioni sindacali non hanno fatto pervenire osservazioni in merito.

Al regolamento non è allegata la relazione tecnica;
peraltro la dichiarazione del Ministro, di esenzione dall’AIR, attesta che l'intervento non presenta costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, comporta un numero esiguo di potenziali destinatari, avendo soprattutto funzione di carattere organizzativo interne al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, infine, non prevede l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive e non comporta alcun onere finanziario, né è suscettibile di produrre alcun impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato.

Riferisce il Ministero che lo schema di regolamento è predisposto per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (recante “ Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ”) ed attiene alla disciplina dell'attività di vigilanza ispettiva svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.

Tale materia, la prevenzione incendi, costituisce, assieme al soccorso pubblico, una delle missioni fondamentali la cui competenza è riservata esclusivamente allo Stato e, in particolare, al Ministero dell'interno, che la esercita tramite il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 1, 14 e 24 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006.

Il Ministero segnala altresì che con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (recante “ Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ”) si è introdotta una innovativa disciplina della materia.

Sempre nel quadro dell’obiettivo della riduzione dei cosiddetti “ oneri regolatori ”, ha quindi avuto origine il cd. Codice di prevenzione incendi, adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2015, negli anni successivi aggiornato e arricchito con ulteriori disposizioni contenute in appositi capitoli, allegati allo stesso, noti come RTV (Regole Tecniche Verticali), specifiche per singole categorie di attività.

In questo contesto, peraltro in continua evoluzione – prosegue la relazione ministeriale – si inserisce lo schema di regolamento in esame, volto a disciplinare, a norma del ricordato articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo, n. 139 del 2006, l'attività di vigilanza ispettiva svolta dai vigili del fuoco.

Il suddetto comma 3-bis è stato introdotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (recante “ Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”), che ha inciso significativamente sul decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Lo schema intende fornire disposizioni per il corretto ed uniforme svolgimento della vigilanza ispettiva che, esercitata dal Corpo nazionale con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, è finalizzata alla verifica dell'applicazione della normativa di prevenzione incendi nelle attività ad essa assoggettate e nei luoghi di lavoro.

La relazione precisa che non rientra nel campo di applicazione dello schema di regolamento la vigilanza sui materiali, prodotti ed apparecchiature (prodotti da costruzione, apparecchi alimentati a gas ed equipaggiamento marittimo), in quanto disciplinati da specifiche normative di settore che prevedono anche il coinvolgimento di altre Amministrazioni.

Parimenti, non rientra nel campo di applicazione dello schema la vigilanza sugli stabilimenti ed impianti soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, in quanto disciplinata dalle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “ Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ” (con il quale è stata recepita la direttiva cd. Seveso III) e coinvolge anche altre Amministrazioni.

Lo schema regolamenta le fasi dell'azione ispettiva in termini di attivazione (soggetti attivatori e casistica di avvio del procedimento ispettivo), di svolgimento (modalità di conduzione dell'attività ispettiva), di adempimenti da espletare all'esito delle attività ispettive ed è strutturato in 8 articoli.

L'articolato consta di una parte generale (articoli da 1 a 5), che include l'indicazione degli obiettivi e le principali definizioni, le modalità di attivazione, lo svolgimento e gli esiti dell'attività ispettiva, ed una parte più specifica (articoli 6 e 7), che tratta la vigilanza sui luoghi di lavoro e quella su attività, costruzioni ed impianti assoggettati alle norme di prevenzione incendi che non sono luoghi di lavoro, con l'individuazione delle operazioni e degli adempimenti che devono essere portati a termine dall'incaricato della vigilanza.

La relazione sottolinea che la disciplina prevista dallo schema deve necessariamente tener conto anche di tutta una serie di disposizioni, alcune anche di dettaglio, contenute nel già citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, l'articolo 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 delinea con precisione le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi, previsti per le 80 tipologie di attività ivi elencate, ed anche i provvedimenti da adottare in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi.

Allo stesso modo, gli articoli 85 e seguenti del regolamento di servizio, nel disciplinare in generale i servizi di prevenzioni incendi svolti dal personale dei vigili del fuoco, dettano molte disposizioni anche per le attività connesse ai compiti di vigilanza ispettiva.

Infine, per completare il quadro giuridico di riferimento dell'attività di vigilanza ispettiva in relazione agli esiti di tale attività, la relazione evidenzia che essi possono dar luogo alla rilevazione di reati, quali quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006.


Considerato:

1. Come già esposto, lo schema di regolamento in esame è predisposto ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (recante “ Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ”).

L’articolo 19 predetto (rubricato “ Vigilanza ispettiva ”), rientrante nel Capo III del decreto legislativo, dedicato a “ Prevenzione incendi ”, indica l’oggetto della vigilanza ispettiva (la “ applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati ”) le modalità del suo esercizio (attraverso “ visite tecniche, verifiche e controlli ”) i poteri esercitabili dal personale incaricato (quali l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio;
l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove) e infine le misure adottabili nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

Il comma 3-bis prevede che: “ Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo. ” Lo schema in esame si configura quindi come regolamento ministeriale.

Tanto premesso, la Sezione osserva, in via preliminare e generale, che la predisposizione da parte del Ministero dello schema ora in esame si configura, indubbiamente, quale atto dovuto, in attuazione di un preciso comando del legislatore.

E tuttavia la Sezione rileva che tale comando, alquanto risalente (il comma 19-bis, come già ricordato, è stato introdotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97) non è stato finora attuato, senza che ciò – per quanto è dato comprendere – sia risultato soverchiamente ostativo all’efficace esercizio delle funzioni ispettive nella materia de qua . A ciò si aggiunga che dalla chiara ed esauriente relazione illustrativa emerge come, nella sostanza, la materia risulti già disciplinata, anche in termini quantomai puntuali, dalle già citate fonti normative, anche più risalenti nel tempo e tutte di rango gerarchicamente superiore al regolamento ministeriale:

- il decreto legislativo 139 del 2006, agli articoli 14 e al più volte citato articolo 19;

- il decreto legislativo 217 del 2005, recante l’ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, agli articoli 2 e 142;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, con una disciplina ampia e puntuale;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012, recante il regolamento di servizio del Corpo, nel quale, al Titolo IX, il Capo IV è espressamente dedicato al servizio di prevenzione incendi.

Ne consegue la residualità e ristrettezza dell’ambito di intervento consentito allo schema in esame, in quanto fonte subordinata a tutte le predette.

Invero, nel raffronto fra i predetti testi e lo schema in esame il tasso di innovatività recato da quest’ultimo (innovatività che dovrebbe inerire ad ogni fonte normativa, quale è un regolamento ministeriale) appare estremamente limitato. Sì che la Sezione si è interrogata sulla effettiva utilità di tale schema, utilità che parrebbe doversi individuare non tanto nella innovazione/integrazione ordinamentale (funzione tipica dell’attività normativa secondaria), quanto quasi esclusivamente nell’offrire, agli operatori e ai destinatari delle attività ispettive, una sede unitaria nella quale ritrovare sistematicamente richiamate e coordinate le norme già vigenti ma attualmente sparse in diverse sedi.

Tale funzione, che sarebbe certamente utile nella misura in cui si opera una raccolta sistematica e omnicomprensiva della disciplina, potrebbe risultare non sufficiente a fronte dell’indubbio costo che ogni nuova normativa introduce, anche solo in termini di esigenza di (domandarsi se occorre) modificare prassi applicative consolidate e funzionanti nella pratica.

La Sezione prospetta quindi all’Amministrazione di valutare la preferibilità di applicare in materia l’“opzione zero”, rinunciando all’adozione del regolamento (eventualmente sostituibile da una semplice circolare) e promuovendo la abrogazione del comma 3-bis che ne è origine.


2. Sotto altro profilo, sempre in termini preliminari e generali, la Sezione deve richiamare un principio generale in materia di redazione degli atti normativi, secondo il quale va evitata la riproduzione testuale o – peggio ancora – parziale o alterata, in una fonte di rango inferiore, di disposizioni recate da una fonte di rango superiore.

Ciò che, come si vedrà, è riscontrabile in più passaggi dello schema in esame.

La Sezione, di fronte ad analoga fattispecie, ha avuto a pronunciarsi nei seguenti termini, da cui non v’è motivo di discostarsi, poiché: “ … ha in più occasioni criticato tale modus procedendi , evidenziando, tra l’altro, il rischio di incertezze applicative nel caso in cui la riproduzione testuale presenti anche lievi differenze rispetto al testo di rango legislativo, nonché di potenziale confusione nell’individuazione della disposizione applicabile nel caso in cui successive modifiche della norma primaria determinino un disallineamento dei testi. ” (parere n. 2324 del 2018;
si veda anche, da ultimo, il parere n. 458 del 2021). D’altro canto, la Sezione non ignora che laddove, come nel caso in questione, la materia risulti già disciplinata, per gran parte, da fonti sopraordinate, una rigida applicazione del principio sopra detto porterebbe alla redazione di un testo frammentario e di scarsa leggibilità.

Come infatti la Sezione ha già indicato, “ è pur vero che anche gli atti fonte che innovano l’ordinamento giuridico, sia pure di livello secondario, come i regolamenti, costituiscono dei testi giuridici, che devono come tali tendenzialmente possedere una loro propria compiutezza e complessiva “leggibilità”, al fine di una agevole comprensione ed efficace applicazione in sede amministrativa: a tal fine può presentare una sua utilità l’intrinseca completezza del testo regolamentare come strumento unitario e autosufficiente di guida all’operatore pratico. In quest’ottica può rivelarsi in definitiva utile inglobare nel testo regolamentare termini, nozioni, definizioni e disposizioni già contenuti nella norma di rango primario, ma è bene che ciò avvenga con formule lessicali che privilegino il rinvio esplicito alla legge o all’atto di livello legislativo ed evitino ogni ambiguità riguardo alla corretta gerarchia delle fonti. ” (parere n. 2324 del 2018, cit.).

La Sezione intende quindi offrire nel presente parere un contributo all’Amministrazione nella individuazione del punto di equilibrio fra le predette contrastanti esigenze.


3. Per ciò che attiene quindi alla redazione del testo, si osserva quanto segue.


Articolo 1 (“Finalità e campo di applicazione”)

Il comma 2 appare in sostanza ripetitivo di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 139 del 2006, peraltro con una formulazione incompleta. La fonte superiore prevede infatti che la vigilanza ispettiva sia svolta in relazione alle “ attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ” assoggettati alla normativa di prevenzione incendi, mentre il comma 2 qui in esame fa riferimento solo alle “ attività ”. Valuti l’Amministrazione se sia preferibile integrare il comma 2 nei termini sopra indicati, inserendo altresì un espresso rinvio alla disposizione già recata dall’articolo 19, comma 1, citato, ovvero sopprimerlo in quanto sostanzialmente superfluo.


Articolo 2 (“Definizioni”)

La elencazione va integrata con la definizione di “ Comando dei vigili del fuoco ” (menzionato nell’articolo 5, commi 1 e 2), testualmente richiamando altresì l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante già tale definizione.

La lettera c) (“ attività di polizia amministrativa del Corpo nazionale ”) appare ridondante. Valuti l’Amministrazione se sia sufficiente una più sintetica formulazione, che potrebbe essere del seguente tenore: “ la funzione amministrativa volta a verificare ed assicurare l’osservanza delle norme e degli atti amministrativi in materia di prevenzione degli incendi ”.

La lettera f) (“ personale incaricato ”) va integrata con il richiamo al Capo IV del Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 – fonte di rango superiore – giacché tale Capo (dedicato ai “ Servizi di prevenzione incendi ”) reca puntuali disposizioni su criteri e modalità di conferimento degli incarichi.

Alla lettera i) (“ controlli ”) l’inciso “ ovvero anche a campione ” (da intendersi, pare, nel senso che i controlli possono svolgersi anche mediante l’esame di solo alcuni fra i potenziali oggetti del controllo - il che non appare comunque in contrasto con lo svolgimento “a vista”), non appare formulato chiaramente.

Più in generale, anche alla luce di quanto sarà rilevato sull’articolo 6, non appaiono sufficientemente distinte, nelle definizioni, le “ visite tecniche ” dai “ controlli ” (peraltro la tripartizione di “ visite tecniche, verifiche e controlli ” si trova testualmente nell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, cui lo schema in esame ha inteso attenersi). Al fine di chiarire tale profilo, e alla luce della considerazione che dalle disposizioni definitorie dovrebbero esulare formulazioni a carattere specificamente precettivo, meglio collocabili in disposizioni ad hoc , si propone di sopprimere le parole da “ effettuate, di norma ” alla fine della lettera i), in connessione alla riformulazione che più oltre si propone per l’articolo 6, commi 1 e 2.


Articolo 3 (“Modalità di attivazione della vigilanza ispettiva”)

Al comma 1 appare preferibile sostituire l’alinea con il seguente: “ L’attività di vigilanza ispettiva è espletata dal personale del Corpo nazionale incaricato dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente della struttura di appartenenza e viene attivata: ”. In tal modo risulta più chiaro che l’incarico di svolgere l’attività di vigilanza è conferito con individuazione del personale interessato, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 64 del 2012, che andrebbe espressamente richiamato.

Al comma 3 la parola “ connessa ” va sostituita con la parola “ connessi ”.


Articolo 4 (“Modalità di svolgimento della vigilanza ispettiva”).

Il comma 2 appare riprodurre, in termini parziali e incompleti, quanto già espressamente disposto dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006. Se l’Amministrazione ritiene indispensabile mantenere il comma in esame, occorre quantomeno che esso sia puntualmente conforme alla norma primaria e che – onde chiarire che non è dotato di autonoma forza normativa – contenga la clausola di esplicito rinvio a questa.

Il comma 3 sembrerebbe implicare una illimitata facoltà del personale incaricato di richiedere documentazione ai soggetti destinatari dell’attività di vigilanza, ciò che non può essere consentito a un regolamento ministeriale. Appare quindi necessario inserire, dopo le parole: “ di produrre la documentazione ” le altre: “ , la cui tenuta sia prescritta dalla normativa sulla prevenzione incendi, o che sia comunque funzionale alla sua applicazione. ” o analoga formulazione.


Articolo 5 (“Esiti della vigilanza ispettiva”)

I commi 2 e 3 appaiono sostanzialmente ripetitivi delle norme di rango superiore ivi richiamate, se si eccettua la esplicitazione, al comma 2, dell’organo competente ad adottare le misure previste. Può tuttavia convenirsi sulla opportunità di mantenere tali commi, in quanto riassuntivi dei possibili esiti delle attività di vigilanza. Andrebbe comunque espunto, al comma 3, l’inciso “ Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 ”, che non appare necessario.


Articolo 6 (“Vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro”)

Nel comma 1 non appare chiara la distinzione fra le nozioni di “ visite tecniche ” e di “ controlli ”. Si veda quanto rilevato con riferimento all’articolo 2. L’inciso “ che sono effettuati, di norma, a vista senza l’utilizzo di strumentazioni ” è ripetitivo di quanto indicato all’articolo 2, comma 1, lettera i).

Al comma 2, il primo periodo è anch’esso ripetitivo di quanto espresso all’articolo 2, comma 1, lettera i).

Al fine di rendere più lineare il testo, si propone pertanto la seguente riformulazione dei commi 1 e 2:

1. L'attività di vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro si espleta attraverso visite tecniche e controlli da parte del personale incaricato.

2. I controlli sono effettuati, di norma, a vista senza l'utilizzo di specifiche strumentazioni e senza prelevamento di campioni, sono finalizzati all'accertamento del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e possono svolgersi anche a campione. L'accertamento può essere di carattere generale oppure può essere circoscritto, secondo l'incarico ricevuto, agli aspetti peculiari oggetto della segnalazione o alla specifica richiesta formulata dall'autorità giudiziaria.


Articolo 8 (“Disposizioni finali”)

L’articolo dispone l’entrata in vigore del regolamento il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. Tale articolo, nella formulazione proposta, non appare compatibile con l’articolo 10, primo comma, delle preleggi, giacché la previsione di quest’ultimo, secondo la quale i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto, va intesa nel senso che solo la legge può disporre una data di entrata in vigore diversa. La questione potrebbe essere risolta – ferma restando l’applicazione del principio generale di cui alle preleggi – prevedendo, con diversa formulazione, che le disposizioni del regolamento si applichino decorsi 30 giorni dalla pubblicazione. Su un piano più sostanziale, peraltro, la Sezione, alla luce del limitato tasso di innovatività sostanziale recato dallo schema in esame, suggerisce all’Amministrazione di considerare che la dilazione così proposta non appare effettivamente utile e opportuna, mentre risulta preferibile limitarsi al termine di vacatio ordinariamente prescritto, in definitiva rinunciando all’articolo.


4. Conclusivamente, la Sezione, nella consapevolezza della rilevanza della vigilanza antincendio, vuoi per la sicurezza dei cittadini, vuoi per il pieno e più efficiente sviluppo delle attività economiche, ritiene utile richiamare all’Amministrazione alcuni princìpi di carattere generale, già presenti nell’ordinamento, relativi al tema delle ispezioni e ai controlli di sicurezza indirizzati ai cittadini, alle imprese e alle attività produttive in generale.

Al riguardo, giova ricordare quanto affermato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ”, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che, nel quadro di un vasto insieme di interventi volti alla razionalizzazione e semplificazione degli oneri amministrativi ricadenti su cittadini e imprese, ha dedicato l’articolo 14 alla “ Semplificazione dei controlli sulle imprese ”. Qui il comma 1 afferma il principio generalissimo che: “ La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

Tale enunciazione ha trovato sviluppo e approfondimento, in particolare, nelle “ Linee guida in materia di controlli ”, oggetto di intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, adottata ai sensi del comma 5 del predetto articolo 14, che – per quanto indirizzate alle regioni, province autonome e enti locali – possono essere considerate di valenza generale. Nella Premessa si afferma che “ … Il controllo deve evolvere da una funzione spesso più incentrata sull’accertamento della conformità formale verso una più moderna funzione tesa ad assicurare l’effettivo adempimento sostanziale alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un’azione di orientamento e collaborazione con le imprese.

Sviluppando tale nozione, le “ Linee guida ” enunciano ed approfondiscono alcuni dei principi che devono informare l’attività di controllo sulle imprese:

- la chiarezza della regolazione;

- la proporzionalità al rischio (in tale paragrafo si cita proprio il decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 come esempio di buona prassi);

- il coordinamento delle attività di controllo;

- l’approccio collaborativo del personale;

- la formazione e aggiornamento del personale;

- la pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli.

Nel richiamare tali criteri, tuttora pienamente validi, e in particolare l’ultimo (alla cui esplicitazione nelle “ Linee guida ” si fa rinvio), la Sezione – anche alla luce della rinnovata attenzione posta sul tema dal Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 di recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri – interroga l’Amministrazione se abbia valutato quali ulteriori iniziative adottare in materia per una sempre migliore attuazione dei criteri stessi e, in particolare, se abbia considerato di l’opportunità e l’utilità di introdurre forme di monitoraggio e disseminazione degli esiti dei controlli che vengono effettuati, così da rendere conoscibili – con le tutele del caso – casistiche e prassi applicative, a beneficio tanto degli operatori quanto dei destinatari, con lo scopo ultimo di agevolare cittadini e imprese nella corretta applicazione della normativa antincendio.

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